Cassazione Civile, Ordinanza n. 03416/2023 del 03/02/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (condominio)
La controversia
La controversia nasce da una domanda proposta dall'avvocato per ottenere dal condominio il pagamento dei compensi professionali maturati per l'attività di patrocinio svolta in un precedente giudizio di impugnazione di una delibera assembleare condominiale. In quel giudizio era stata anche proposta un'istanza di sospensione della delibera. Il tribunale aveva riconosciuto un compenso autonomo sia per la fase cautelare di sospensione sia per il merito dell'impugnazione, applicando il D.M. 585/1994 ratione temporis e maggiorando del 20% gli onorari per la pluralità di parti. Il condominio ha impugnato l'ordinanza con due motivi: con il primo ha denunciato violazione del D.M. 585/1994 sostenendo che l'istanza di sospensione non avesse autonomia procedurale rispetto al giudizio di impugnazione e che quindi non potesse essere liquidato un compenso separato; con il secondo ha denunciato violazione dell'art. 5, comma 4, del D.M. 585/1994, sostenendo che l'aumento del 20% non fosse applicabile perché il professionista aveva difeso una sola parte contro più parti avverse e, comunque, non vi sarebbero state più parti in senso tecnico ma comproprietari di un'unica unità immobiliare.
La decisione
La Corte ha respinto il primo motivo, ritenendo che l'istanza di sospensione della delibera condominiale abbia natura cautelare anche nella disciplina anteriore alla riforma del 2012 e che il relativo procedimento, quando svolto in corso di causa, sia autonomo rispetto al giudizio di merito; ha invece accolto il secondo motivo, affermando che l'aumento del 20% previsto dall'art. 5, comma 4, del D.M. 585/1994 opera solo quando il difensore assista più persone con la stessa posizione processuale e non quando le parti avverse siano più numerose, ipotesi riconosciuta solo dalla disciplina successiva. Ne è seguito l'accoglimento parziale del ricorso, la cassazione dell'ordinanza impugnata e il rinvio al Tribunale di Torre Annunziata in diversa composizione anche per le spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
richiamato come base del procedimento di liquidazione dei compensi professionali
richiamato quale rito utilizzato in primo grado
norma sulla deduzione della violazione di legge nei motivi di ricorso
art. 5, quarto comma, D.M. 585/1994
l'aumento del 20% degli onorari è riconoscibile, secondo la Corte, solo se il professionista assiste e difende più persone aventi la stessa posizione processuale, non se le parti avverse sono soltanto plurime
nella formulazione anteriore alla riforma del 2012 non escludeva la natura cautelare dell'istanza di sospensione della delibera; la riforma ha solo ricondotto espressamente tale istanza nell'alveo dei procedimenti cautelari
art. 15, comma 1, L. 11 dicembre 2012, n. 220
ha sostituito la disciplina dell'art. 1137 c.c. in tema di impugnazione delle delibere condominiali
richiamato per la trattazione in camera di consiglio
richiamato per la trattazione in camera di consiglio
art. 5, quarto comma, D.M. 8 aprile 2004, n. 127
richiamato come disciplina successiva che consente l'aumento anche quando le parti avverse siano più di una
art. 4, comma 2, D.M. 10/03/2014, n. 55
richiamato come disciplina attuale che prevede l'aumento in caso di più parti avverse
Massime di principio
- L'istanza di sospensione di una delibera condominiale, anche nel regime anteriore alla riforma del 2012, ha natura cautelare e può fondare una liquidazione autonoma dei compensi rispetto al successivo giudizio di merito sull'impugnazione della delibera, quando il difensore abbia svolto attività in entrambi i procedimenti.
- Ai fini della liquidazione degli onorari ai sensi del D.M. 585/1994, la maggiorazione del 20% per pluralità di soggetti non si applica quando il difensore assista un solo cliente contro una pluralità di controparti; essa presuppone invece la difesa di più persone aventi la stessa posizione processuale.
- Nel giudizio di legittimità, l'individuazione del mezzo di impugnazione deve essere effettuata in base al rito concretamente adottato dal giudice di merito, secondo il principio dell'apparenza e a tutela dell'affidamento della parte.
- Nel ricorso per cassazione, il requisito di specificità degli atti e documenti richiamati è soddisfatto quando il ricorrente indichi la sede processuale in cui essi sono rinvenibili.
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