Cassazione Civile, Ordinanza n. 00631/2024 del 08/01/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (società)
La controversia
La controversia nasce da un contratto di cessione d'azienda alberghiera. La società poi divenuta ricorrente aveva ricevuto in cessione l'azienda con accollo di alcuni debiti, tra cui debiti erariali. La controparte sosteneva di avere pagato alla riscossione una somma di euro 24.500 per estinguere un debito fiscale riconducibile all'azienda ceduta e chiedeva la restituzione di tale importo alla cessionaria, ottenendo un decreto ingiuntivo poi confermato nei gradi di merito. Il ricorrente ha proposto cinque motivi: 1) violazione dell'art. 2033 c.c. e vizio motivazionale, assumendo che la Corte d'appello avesse erroneamente ricondotto la vicenda alla ripetizione di indebito e non avesse chiarito perché la pretesa restitutoria fosse legittima; 2) violazione delle norme su contraddittorio, prova e interpretazione contrattuale, deducendo che la transazione tra le parti e la successiva scrittura privata avrebbero estinto ogni obbligazione derivante dalla cessione d'azienda e che vi fosse giudicato sulla cessazione della materia del contendere; 3) violazione degli artt. 112, 115, 116 c.p.c. e 2697 c.c., sostenendo che l'opposta, quale attrice sostanziale, non avesse provato il credito e che i debiti fiscali richiamati erano antecedenti alla cessione e non accollati; 4) violazione dell'art. 2909 c.c. per asserita violazione del giudicato formatosi sulla sentenza del Tribunale di Agrigento che aveva dichiarato cessata la materia del contendere in altro giudizio tra le parti; 5) omessa pronuncia sugli effetti estintivi dell'atto di cancellazione del pegno su quota di s.r.l. del 24 giugno 2011.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha rilevato, per il primo motivo, che la censura era costruita su una premessa non coerente con la decisione impugnata: non si discuteva di pagamento indebito alla riscossione, bensì del recupero, da parte di chi aveva materialmente pagato, di somme versate per estinguere un debito che la controparte si era accollata con la cessione d'azienda. Il vizio di violazione di legge non era quindi correttamente specificato e il vizio motivazionale non poteva fondarsi su documenti esterni alla sentenza. I motivi secondo, terzo, quarto e quinto sono stati ritenuti inammissibili perché non autosufficienti, perché sollecitavano una rivalutazione del merito o perché non individuavano con precisione le affermazioni della sentenza impugnata, gli atti e le eccezioni su cui si fondavano, né dimostravano un effettivo error in procedendo. Nessuna statuizione sulle spese è stata adottata, poiché la resistente non ha svolto attività difensiva.
Norme richiamate
La Corte ha escluso che la fattispecie potesse essere sussunta nella ripetizione dell'indebito nei termini prospettati dal ricorrente, perché il pagamento era stato effettuato per estinguere un debito accollato nell'ambito della cessione d'azienda e non un pagamento privo di causa verso il solvens.
art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.
Il vizio di violazione di legge va dedotto indicando specificamente le affermazioni in diritto contenute nella sentenza impugnata che si assumono in contrasto con la norma o con l'interpretazione giurisprudenziale; non basta contestare il risultato decisionale.
art. 366, comma 1, n. 4 c.p.c.
Impone l'onere di specifica indicazione delle norme violate e delle ragioni della dedotta violazione, pena l'inammissibilità del motivo.
art. 366, comma 1, n. 6 c.p.c.
Il ricorso deve contenere l'indicazione specifica degli atti e dei documenti su cui si fonda la censura, senza rinvio generico agli atti di causa.
La violazione è configurabile solo se il giudice ha posto a fondamento della decisione prove non introdotte dalle parti o ha disatteso il principio di non contestazione; non basta lamentare una diversa valutazione del materiale probatorio.
La censura non può mirare a ottenere una nuova valutazione del merito delle prove, riservata al giudice di merito.
La violazione dell'onere della prova è deducibile solo se il giudice ha attribuito l'onere a una parte diversa da quella tenuta a provarlo; non se si contesta soltanto l'apprezzamento delle prove.
Il vizio di omessa pronuncia richiede che la domanda o eccezione sia stata ritualmente proposta e sia riportata in ricorso in modo puntuale, con indicazione dell'atto e del verbale in cui è stata formulata.
Richiamato come parametro di interpretazione del contratto, ma la censura è stata dichiarata inammissibile per difetto di autosufficienza e per tendenza alla rivalutazione del merito.
Come sopra, invocato per l'interpretazione sistematica della pattuizione di cessione e transazione.
Come sopra, richiamato nella prospettazione difensiva senza superare i limiti del giudizio di legittimità.
Come sopra.
Come sopra, in relazione ai criteri interpretativi contrattuali e alla pretesa transazione estintiva.
Il ricorrente lo invocava in tema di giudicato; la Corte ha rilevato che la censura non era specificamente autosufficiente e non confrontava adeguatamente la ratio della sentenza impugnata.
Richiamato dal ricorrente per eccepire l'inammissibilità del decreto ingiuntivo, ma la censura non è stata scrutinata nel merito per difetto di specificità e autosufficienza.
Norma processuale che ha disciplinato la trattazione in camera di consiglio del ricorso.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
È stato dato atto dei presupposti per il raddoppio del contributo unificato.
Massime di principio
- Nel giudizio di cassazione, la deduzione di violazione di legge richiede l'indicazione puntuale delle affermazioni di diritto contenute nella sentenza impugnata che si assumono erronee; è inammissibile un motivo che si limiti a contestare l'esito della decisione senza confrontarsi con la sua ratio giuridica.
- La censura di vizio motivazionale non può essere costruita sul confronto tra la sentenza e documenti esterni non valorizzati dal giudice di merito; il difetto di motivazione deve risultare dal testo della sentenza stessa.
- La violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. non è configurabile quando si contesta soltanto l'apprezzamento delle prove compiuto dal giudice di merito; essa ricorre solo se il giudice utilizza prove non dedotte dalle parti o contraddice la regola di valutazione legale della prova.
- La denuncia di violazione dell'art. 2697 c.c. è ammissibile solo quando il giudice abbia invertito il riparto dell'onere probatorio; se il ricorrente mira soltanto a una diversa lettura delle risultanze istruttorie, la censura è inammissibile.
- Il vizio di omessa pronuncia richiede la precisa allegazione, nel ricorso per cassazione, della domanda o eccezione rimasta inevasa, con indicazione dell'atto processuale in cui è stata proposta; in mancanza, la doglianza non può essere esaminata.
- In materia di cessione d'azienda e obbligazioni fiscali accollate, la pretesa restitutoria va ricostruita in base al rapporto interno tra le parti e non può essere automaticamente ricondotta alla ripetizione dell'indebito verso l'ente riscossore.
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