Cassazione Civile, Ordinanza n. 33929/2022 del 17/11/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (avvocato)
La controversia
La controversia nasce dall'opposizione avverso un decreto di liquidazione dei compensi emesso dalla Corte d'appello di Roma, sezione penale, in favore di un difensore d'ufficio. L'avvocata sosteneva che l'importo liquidato fosse inferiore a quello previsto da un Protocollo di intesa con gli avvocati del 26 giugno 2018 e chiedeva la liquidazione di una somma maggiore rispetto a quella riconosciuta. La Corte d'appello aveva rigettato l'opposizione, ritenendo non vincolante il Protocollo e limitando la liquidazione ai parametri del D.M. n. 55/2014, con condanna della professionista alle spese. In cassazione sono stati proposti tre motivi: il primo denunciava la violazione delle norme sulla composizione del giudice, sostenendo che la controversia fosse stata decisa da un collegio invece che da un giudice monocratico; gli altri due lamentavano la violazione dei minimi tariffari e l'erronea liquidazione del compenso per fasi in cui non sarebbe stata svolta attività difensiva.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto il primo motivo, ritenendo fondata la censura sulla composizione del giudice: l'opposizione ex art. 170 d.P.R. n. 115/2002 doveva essere decisa dal giudice monocratico dell'ufficio cui appartiene il magistrato che ha emesso il provvedimento di liquidazione. La decisione resa in composizione collegiale è stata quindi ritenuta nulla per vizio di costituzione del giudice. Il secondo e il terzo motivo sono stati dichiarati assorbiti. L'ordinanza impugnata è stata cassata con rinvio alla Corte d'appello di Roma in composizione monocratica, in persona di altro magistrato, che dovrà riesaminare l'opposizione e provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.
È stato invocato come norma sul vizio di violazione e falsa applicazione di legge per denunciare l'erronea composizione del giudice.
art. 25 Cost.
Richiamato insieme alle norme processuali per sostenere che la causa dovesse essere decisa dal giudice precostituito per legge, nella corretta composizione monocratica.
La decisione resa da un organo giudicante privo della composizione prevista dalla legge è stata qualificata come nulla per vizio di costituzione del giudice.
Richiamato per sostenere che, anche dopo le modifiche introdotte dal decreto, l'opposizione ai provvedimenti di liquidazione resta devoluta al giudice monocratico competente.
Individua il rimedio di opposizione al decreto di liquidazione dei compensi e, secondo la Corte, comporta la competenza funzionale del giudice monocratico dell'ufficio interessato.
Nel sistema richiamato dalla Corte, l'inosservanza delle regole sulla composizione monocratica o collegiale integra una causa autonoma di nullità della decisione.
È la norma alla quale l'art. 50 quater rinvia per la conseguenza di nullità della decisione resa dal giudice in composizione errata.
Citato in relazione alla proposta del relatore di definizione del ricorso per manifesta fondatezza.
Richiamato nel provvedimento impugnato come parametro per la liquidazione del compenso professionale.
Massime di principio
- L'opposizione al decreto di liquidazione dei compensi ex art. 170 d.P.R. n. 115/2002 deve essere decisa dal giudice monocratico dell'ufficio cui appartiene il magistrato che ha emesso il provvedimento impugnato, anche dopo le modifiche del d.lgs. n. 150/2011.
- La pronuncia resa da un organo giudicante in composizione diversa da quella prevista dalla legge integra un vizio di costituzione del giudice e determina nullità autonoma della decisione, deducibile con impugnazione.
- Quando viene accolto il motivo che investe la regolare costituzione del giudice, restano assorbiti gli ulteriori motivi di ricorso che attengono al merito della liquidazione.
- In materia di liquidazione dei compensi, il sindacato di legittimità può arrestarsi al rilievo del vizio processuale relativo alla composizione del giudice, senza affrontare le questioni sulla misura del compenso se la decisione viene cassata per tale ragione.
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