Cassazione Civile, Ordinanza n. 31168/2025 del 28/11/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (consumatore)
La controversia
La lite nasce dalla richiesta, proposta da una società utilizzatrice dell’utenza elettrica, di ottenere la restituzione delle somme addebitate in fattura a titolo di addizionale provinciale sull’accisa elettrica per consumi relativi agli anni 2010-2011, ritenute indebitamente percepite perché in contrasto con la direttiva 2008/118/CE, come interpretata dalla Corte di giustizia UE. Il giudice di pace aveva accolto il ricorso monitorio e, in opposizione, aveva confermato il decreto ingiuntivo; il tribunale aveva poi rigettato l’appello principale del fornitore e accolto l’appello incidentale sulle spese. In cassazione il fornitore ha articolato cinque motivi: 1) insussistenza dei presupposti della ripetizione dell’indebito ex art. 2033 c.c., assumendo che il pagamento fosse avvenuto in esecuzione di un contratto valido e conforme alla normativa interna; 2) violazione della disciplina interna e unionale sull’addizionale provinciale, sostenendo che essa fosse una mera accisa e comunque rispettasse il requisito della finalità specifica; 3) violazione del principio di inefficacia orizzontale delle direttive UE, poiché il rapporto era tra privati; 4) violazione delle norme sulla prescrizione e dell’onere probatorio, contestando il rigetto dell’eccezione di prescrizione e la riduzione del quantum; 5) illegittimità della condanna alle spese, sia per il primo sia per il secondo grado, deducendo la soccombenza compensata dalla varietà degli orientamenti giurisprudenziali e dalla particolare diffusione del contenzioso analogo.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto infondati i primi quattro motivi, richiamando il principio già affermato dalla propria giurisprudenza secondo cui, in tema di addizionale provinciale sull’energia elettrica, il consumatore finale che abbia corrisposto al fornitore, a titolo di rivalsa, l’imposta incompatibile con il diritto dell’Unione è legittimato ad agire direttamente contro il fornitore per la ripetizione dell’indebito ex art. 2033 c.c., nel termine decennale di prescrizione, perché la declaratoria di illegittimità della norma interna determina la caducazione ex tunc della causa della prestazione nei rapporti tra solvens e accipiens. La Corte ha precisato che, ai sensi dell’art. 118 disp. att. c.p.c., è sufficiente il richiamo alla motivazione delle precedenti decisioni di legittimità per confermare il rigetto, correggendo però la motivazione del giudice di merito. Quanto al quinto motivo, lo ha dichiarato manifestamente infondato, ribadendo che la compensazione delle spese rientra nel potere discrezionale del giudice di merito e non costituisce un diritto della parte soccombente. Il ricorso è stato quindi respinto, senza condanna alle spese di legittimità per la mancata difesa dell’intimata, ma con attestazione dei presupposti per il contributo unificato aggiuntivo se dovuto.
Norme richiamate
La ripetizione dell’indebito è esperibile dal cliente finale nei confronti del fornitore che abbia riscosso somme prive di causa giustificativa a seguito dell’incompatibilità della disciplina interna con il diritto UE.
art. 6, commi 1, lett. c), e 2, d.l. n. 511 del 1988
La disposizione, nel testo applicabile ratione temporis, viene considerata nel quadro della giurisprudenza di legittimità che ne afferma la non compatibilità con il diritto dell’Unione per l’addizionale provinciale sull’energia elettrica.
È richiamato come norma che ha sostituito la disciplina dell’addizionale provinciale, poi abrogata; non muta il giudizio sulla ripetibilità delle somme indebitamente addebitate.
Direttiva 2008/118/CE
È richiamata come parametro unionale in base al quale la disciplina nazionale dell’addizionale provinciale è stata ritenuta incompatibile.
Invocato dalla ricorrente per la prescrizione, ma il motivo è respinto alla luce del termine decennale applicabile alla ripetizione dell’indebito.
Richiamato dalla ricorrente in tema di prova; la Corte non ravvisa errori decisivi sul punto nel ragionamento del giudice di merito.
È richiamato nel motivo sulle spese, ma la Corte ribadisce che la condanna segue la soccombenza e non è censurabile nei termini prospettati.
La compensazione delle spese è potere discrezionale del giudice di merito; la parte soccombente non ha un diritto alla compensazione.
Consente il richiamo per relationem alla motivazione di precedenti decisioni di legittimità quando si ritenga di aderirvi integralmente.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
Viene dato atto dei presupposti per il versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, se dovuto.
Massime di principio
- Il cliente finale che abbia pagato al fornitore somme addebitate in bolletta a titolo di tributo poi ritenuto incompatibile con il diritto dell’Unione può agire direttamente contro il fornitore per la ripetizione dell’indebito ex art. 2033 c.c., senza che sia necessario attendere un previo recupero nei confronti dello Stato da parte del fornitore.
- La declaratoria di incompatibilità della norma interna con il diritto UE comporta, nei rapporti tra solvens e accipiens, la caducazione ex tunc della causa giustificativa del pagamento.
- In materia di ripetizione dell’indebito fondata su addebiti tributari illegittimi, il termine applicabile è quello ordinario decennale, non essendo sufficiente una diversa ricostruzione della decorrenza della prescrizione per paralizzare la domanda quando il pagamento sia stato effettuato in base a un titolo poi venuto meno.
- La deduzione del divieto di efficacia orizzontale delle direttive UE non impedisce, di per sé, la ripetizione dell’indebito contro il soggetto che abbia ricevuto il pagamento se la controversia è risolta mediante applicazione della disciplina interna alla luce della declaratoria di incompatibilità con il diritto dell’Unione.
- La compensazione delle spese processuali è rimessa al potere discrezionale del giudice di merito; la parte soccombente non può pretendere la compensazione come diritto soggettivo, né lamentarne il mancato esercizio come vizio di legittimità nei termini prospettati.
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