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Ordinanza

Ordinanza n. 396/2026 - Napoli, Sezione 2

per l''ottemperanza a giudicato per l'esecuzione di sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale della Campania depositata in data 1/10/2020 n. 4161.

Giustizia amministrativa202506009

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Campania - Napoli, Sez. IIOrdinanzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: mancata integrale esecuzione di una sentenza del TAR, con omesso pagamento del contributo unificato e degli interessi legali sulle spese di lite e sulle spese forfettarie

Esito

INTERLOCUTORIO

La controversia

Il ricorrente ha proposto giudizio di ottemperanza sostenendo che il Ministero della Giustizia non avesse integralmente dato esecuzione alla sentenza del TAR Campania depositata il 1° ottobre 2020, n. 4161. In particolare, ha dedotto l'omesso pagamento del contributo unificato e degli interessi legali sulle spese di lite liquidate dalla sentenza e sulle spese forfettarie, calcolati dal deposito della sentenza fino al soddisfo del 17 dicembre 2024. Il giudizio si inserisce in una situazione nella quale la precedente sentenza aveva già previsto la nomina di un commissario ad acta, in sostituzione dell'amministrazione, per l'ipotesi di mancata ottemperanza.

La decisione

Il TAR ha rilevato che, quando è stato nominato un commissario ad acta in sostituzione dell'amministrazione, le successive questioni relative all'omessa, incompleta o non corretta esecuzione del giudicato devono essere proposte davanti al giudice dell'ottemperanza mediante reclamo ex art. 114, comma 5, c.p.a., quale fase interna al medesimo giudizio. Applicando il principio di conservazione degli atti processuali, il ricorso è stato interpretato come reclamo avverso la mancata esecuzione da parte del commissario ad acta. Tuttavia, il TAR ha ritenuto applicabile l'art. 5-sexies, comma 12-bis, l. n. 89/2001, come modificato dall'art. 1, comma 817, l. n. 207/2024, che prevede la sospensione automatica, per il biennio indicato dalla norma, dei giudizi di ottemperanza relativi a somme liquidate ai sensi della medesima legge, comprese le fasi incidentali riguardanti l'omessa o incompleta esecuzione. Il giudizio è stato quindi sospeso ai sensi del combinato disposto dell'art. 79, comma 1, c.p.a. e dell'art. 5-sexies, comma 12-bis, l. n. 89/2001, con riserva di ogni valutazione sui profili processuali, di merito e sulle spese e con onere di eventuale riassunzione a carico della parte più diligente.

Norme richiamate

  • art. 112 c.p.a.

    Il comportamento omissivo o commissivo rilevante nel giudizio di ottemperanza deve essere imputabile all'amministrazione quale soggetto primariamente responsabile dell'esecuzione del giudicato.

  • art. 114, comma 5, c.p.a.

    le stesse parti possono agire dinanzi al giudice dell'ottemperanza con reclamo nel termine di sessanta giorni, mentre i terzi estranei al giudicato possono impugnarli con il rito ordinario

    Gli atti e le omissioni del commissario ad acta possono essere contestati dalle parti del giudizio mediante reclamo al giudice dell'ottemperanza; i terzi estranei al giudicato devono invece utilizzare il rito ordinario.

  • art. 114, comma 1, c.p.a.

    Le questioni successive relative all'esecuzione del giudicato, anche quando riguardano l'attività del commissario ad acta, restano devolute al giudice dell'ottemperanza.

  • art. 114, comma 6, c.p.a.

    La contestazione dell'attività omissiva o commissiva del commissario ad acta costituisce una fase interna del giudizio di ottemperanza.

  • art. 21 c.p.a.

    Consente la nomina del commissario ad acta quale soggetto incaricato di sostituire l'amministrazione nell'esecuzione del giudicato.

  • art. 1, comma 817, l. n. 207/2024

    Ha modificato l'art. 5-sexies l. n. 89/2001 introducendo, tra l'altro, il comma 12-bis.

  • art. 5-sexies, comma 12-bis, l. n. 89/2001

    Per ottenere più celermente il pagamento dei propri crediti, i creditori di somme liquidate a norma della presente legge, fino al 31 dicembre 2021, possono rinnovare la domanda di pagamento utilizzando le modalità disciplinate dai commi 3 e 3-bis. Il Ministero della giustizia dà notizia della facoltà di rinnovo della domanda mediante avviso pubblicato nel proprio sito internet istituzionale. Decorsi venti giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, per i successivi due anni i creditori di cui al comma 1 non possono iniziare azioni esecutive o giudizi di ottemperanza e le azioni esecutive e i giudizi di ottemperanza in corso sono sospesi

    La disposizione introduce una sospensione automatica dei giudizi di ottemperanza in corso e impedisce l'avvio di nuovi giudizi per il biennio previsto; la sospensione comprende anche le fasi incidentali relative all'omessa, incompleta o non corretta esecuzione.

  • art. 79, comma 1, c.p.a.

    Costituisce, insieme all'art. 5-sexies, comma 12-bis, l. n. 89/2001, la base normativa della sospensione del giudizio.

Massime di principio

  • Quando una sentenza di ottemperanza ha nominato un commissario ad acta in sostituzione dell'amministrazione, le successive contestazioni relative all'omessa, incompleta o non corretta esecuzione devono essere proposte davanti al giudice dell'ottemperanza mediante reclamo ex art. 114, comma 5, c.p.a., entro il termine previsto per le parti del giudizio.
  • Il ricorso erroneamente qualificato come nuovo giudizio di ottemperanza può essere conservato e interpretato come reclamo contro l'attività, anche omissiva, del commissario ad acta, quando dal contenuto dell'atto emerga tale effettiva funzione.
  • La sospensione automatica prevista dall'art. 5-sexies, comma 12-bis, l. n. 89/2001 per i giudizi di ottemperanza relativi ai crediti disciplinati dalla legge comprende anche le fasi incidentali del medesimo giudizio concernenti l'omessa, incompleta o non corretta esecuzione del giudicato.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanza
RamiProcesso amministrativo
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaSopravvenuta carenza di interesse

Testo integrale

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