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Ordinanza

Ordinanza n. 28/2026 - Torino, Sezione 3

per l'annullamento dei seguenti atti e provvedimenti: A) atto Cod. id: S1 Ind. cl. 2021 - 5/08/5.00001 del Comando Brigata Alpina “Taurinense”, 1° Reggimento Artiglieria Terrestre (da Montagna), notificata il 22.12.2021 e con il quale è stato dato seguito al “recupero di compensi ricevuti a seguito dello svolgimento di attività extraistituzionali, per un importo pari ad €. 22.070,00”; B) della nota M_D GMIL REG2021 0525132 01-12-2021 del Ministero della Difesa, Direzione Generale per il personale militare, con il quale questa ha rammentato di “interessare il competente servizio amministrativo per l'adozione del relativo dispositivo di recupero” dei predetti compensi asseritamente percepiti per attività extraistuzionale non autorizzata; C) Per quanto occorrer possa, della nota DFP 0060421 P-4.17.1.16.3 della Presidenza del Consiglio dei Ministri, Dipartimento della Funzione Pubblica, Ispettorato per la funzione pubblica, richiamata in entrambi gli atti sub. 1) e 2) ed affermante che il ricorrente avrebbe “svolto, negli anni 2017 – 2020, attività commerciale in violazione a quanto previsto dall'art. 894 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n° 66.

Giustizia amministrativa202200292

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Piemonte, Sez. IIIOrdinanza istruttoriaAzione di annullamento

Atto impugnato: atto di recupero di compensi per attività extraistituzionale asseritamente non autorizzata, unitamente agli atti presupposti

Esito

INTERLOCUTORIO

La controversia

Il ricorrente ha impugnato l'atto del Comando della Brigata Alpina "Taurinense" con cui è stato disposto il recupero di euro 22.070,00, la nota della Direzione generale per il personale militare del Ministero della Difesa che aveva sollecitato l'adozione del dispositivo di recupero e, per quanto occorrer possa, la nota del Dipartimento della Funzione Pubblica richiamata negli atti presupposti. Secondo l'Amministrazione, il ricorrente avrebbe svolto negli anni 2017-2020 attività commerciale in violazione dell'art. 894 del d.lgs. 66/2010, con conseguente recupero dei compensi percepiti per attività extraistituzionale non autorizzata. L'ordinanza non riporta l'articolazione specifica dei motivi di ricorso, poiché il giudizio è stato definito in questa fase con una misura istruttoria.

La decisione

Il TAR non ha deciso nel merito la domanda di annullamento. Ravvisata, per esigenze di celerità, effettività e concentrazione del giudizio, l'opportunità di acquisire ulteriori elementi ai fini della decisione, ha ordinato all'Amministrazione, ai sensi degli artt. 46, comma 2, e 65, comma 3, c.p.a., nonché dell'art. 2, comma 2, c.p.a., di depositare il provvedimento impugnato, gli atti del procedimento e ogni altro chiarimento o documento utile. Il deposito deve avvenire entro dieci giorni dalla comunicazione dell'ordinanza. Le spese e l'esito della controversia non sono stati definiti.

Norme richiamate

  • art. 894 d.lgs. 66/2010

    svolto, negli anni 2017 – 2020, attività commerciale in violazione a quanto previsto dall'art. 894 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n° 66

    La disposizione è richiamata dall'Amministrazione quale base della contestazione relativa allo svolgimento di attività commerciale da parte del militare; l'ordinanza non ne offre un'interpretazione.

  • art. 46, comma 2, c.p.a.

    Richiamato quale fondamento processuale dell'acquisizione di documentazione e chiarimenti dall'Amministrazione.

  • art. 65, comma 3, c.p.a.

    Richiamato quale fondamento processuale degli incombenti istruttori ordinati dal TAR.

  • art. 2, comma 2, c.p.a.

    Richiamato, unitamente ai principi di celerità, effettività e concentrazione del giudizio, quale base per ordinare alla Pubblica Amministrazione il deposito degli atti e dei chiarimenti utili.

  • art. 1 c.p.a.

    Richiamato in relazione alle esigenze di celerità, effettività e concentrazione del giudizio.

Massime di principio

  • Quando il giudice amministrativo ritiene che il materiale processuale non sia sufficiente per decidere, può ordinare alla Pubblica Amministrazione il deposito del provvedimento impugnato, degli atti del procedimento e di ogni altro documento o chiarimento utile ai fini della decisione.
  • Gli incombenti istruttori possono essere disposti anche per esigenze di celerità, effettività e concentrazione del giudizio, fissando all'Amministrazione un termine perentorio o comunque determinato per il relativo adempimento; nel caso esaminato il termine è stato fissato in dieci giorni dalla comunicazione dell'ordinanza.

Come è indicizzato

MaterieStato giuridico e avanzamentoIstruttoria processuale
RamiForze armate e forze di poliziaProcesso amministrativo
IstitutiOnere della prova e principio dispositivo

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