Ordinanza n. 30/2026 - Torino, Sezione 3
per l'annullamento del provvedimento n. -OMISSIS- – -OMISSIS- di prot. -OMISSIS- assunto e notificato in pari data, dal Comando Legione Carabinieri e Valle -OMISSIS- – -OMISSIS- – Ufficio Personale nella persona del Comandante Gen. D. -OMISSIS-, con il quale nei confronti del ricorrente è stato accertata l'inosservanza dell'obbligo vaccinale di cui all'art. 4 – ter, comma 3 D.L. 44/2021, disposta la conseguente sospensione “dal diritto di svolgere l'attività lavorativa …per il periodo di sospensione non sono dovuti la retribuzione né altro compenso o emolumento e, comunque denominati nonché di ogni altro atto presupposto, connesso, collegato e/o consequenziale, antecedente o successivo, ancorché non conosciuto.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: provvedimento di accertamento dell'inosservanza dell'obbligo vaccinale e conseguente sospensione dal diritto di svolgere l'attività lavorativa, senza retribuzione né altri compensi
Esito
La controversia
Il ricorrente ha impugnato il provvedimento adottato dal Comando Legione Carabinieri Piemonte e Valle d'Aosta con cui è stata accertata, nei suoi confronti, l'inosservanza dell'obbligo vaccinale previsto dall'art. 4-ter, comma 3, del d.l. n. 44/2021 ed è stata disposta la sospensione dal diritto di svolgere l'attività lavorativa, con esclusione della retribuzione e di ogni altro compenso o emolumento per il periodo di sospensione. Il testo dell'ordinanza non espone i motivi specifici di illegittimità dedotti con il ricorso, né le difese dell'Amministrazione nel merito.
La decisione
Il TAR non ha definito la domanda di annullamento. Ritenute esigenze di celerità, effettività e concentrazione del giudizio, ha disposto incombenti istruttori nei confronti dell'Amministrazione, ordinandole di depositare entro dieci giorni dalla comunicazione dell'ordinanza il provvedimento impugnato, gli atti del procedimento e ogni altro chiarimento o documento utile ai fini della decisione. Il giudizio è quindi rimasto pendente, in attesa dell'acquisizione della documentazione istruttoria. È stato inoltre disposto l'oscuramento delle generalità della parte interessata.
Norme richiamate
art. 4-ter, comma 3, d.l. 44/2021
inosservanza dell'obbligo vaccinale
La disposizione è richiamata quale base normativa dell'obbligo vaccinale la cui inosservanza è stata accertata nel provvedimento impugnato.
art. 46, comma 2, c.p.a.
Richiamato dall'ordinanza nell'ambito della disciplina degli adempimenti processuali e istruttori.
art. 65, comma 3, c.p.a.
Richiamato quale fondamento processuale dell'ordine di acquisizione di documenti e chiarimenti dall'Amministrazione.
art. 1 c.p.a.
Richiamato in relazione alle esigenze di celerità, effettività e concentrazione del giudizio.
art. 2, comma 2, c.p.a.
Utilizzato quale base per ordinare alla pubblica amministrazione il deposito del provvedimento impugnato, degli atti del procedimento e degli ulteriori documenti o chiarimenti utili.
art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003
Richiamato quale presupposto per l'oscuramento delle generalità a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata.
artt. 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679
Richiamati, insieme alla disciplina nazionale sulla protezione dei dati personali, a fondamento della tutela dei dati della parte mediante oscuramento delle generalità.
Massime di principio
- Nel processo amministrativo, quando la documentazione necessaria per decidere non è nella disponibilità del ricorrente, il giudice può ordinare all'amministrazione il deposito del provvedimento impugnato, degli atti del procedimento e di ogni ulteriore chiarimento o documento utile ai fini della decisione.
- L'ordine istruttorio può essere disposto per esigenze di celerità, effettività e concentrazione del giudizio, senza definire nel merito la domanda di annullamento.
- Un'ordinanza istruttoria che prescrive all'amministrazione il deposito di atti entro un termine determinato lascia pendente la decisione sulla legittimità del provvedimento impugnato.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giustizia amministrativa
- Ordinanza · 20 gen 2026Ordinanza n. 25/2026 - Torino, Sezione 3
- Ordinanza · 20 gen 2026Ordinanza n. 26/2026 - Torino, Sezione 3
- Ordinanza · 20 gen 2026Ordinanza n. 27/2026 - Torino, Sezione 3
- Ordinanza · 20 gen 2026Ordinanza n. 28/2026 - Torino, Sezione 3
- Ordinanza · 20 gen 2026Ordinanza n. 29/2026 - Torino, Sezione 3
- Ordinanza · 20 gen 2026Ordinanza n. 31/2026 - Torino, Sezione 3
Cerchi altro? Cerca gratis in Giustizia amministrativa →