Ordinanza n. 25/2026 - Torino, Sezione 3
per l'annullamento per quanto riguarda il ricorso introduttivo: - della nota prot. 69500 del 15 novembre 2021, ricevuta da Fracar s.r.l. in data 16 novembre 2021, con cui la Provincia di Cuneo ha sospeso «l'iter di rilascio dell'Autorizzazione Integrata Ambientale, comprendente l'accorpamento delle attività autorizzate e l'inserimento di una nuova attività di frantumazione di rifiuti non pericolosi, fino alla completa regolarizzazione delle aree interessate dalla presenza di cumuli di rifiuto sotto sequestro, su superfici destinate all'esercizio delle operazioni di recupero rifiuti oggetto dell'iter di AIA»; - di tutti gli atti presupposti, preordinati, connessi e consequenziali, ivi compresi, per quanto occorrere possa, la nota prot. n. 76342 del 16 dicembre 2021 con cui la Provincia ha richiesto di documentare l'avvenuto adempimento alle prescrizioni contenute nella diffida del 15 novembre 2021 con debita relazione a firma di tecnico abilitato; Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati in data 15 aprile 2022: - della nota della Provincia di Cuneo, Protocollo n. 3209 del 20 gennaio 2022, recante per oggetto “D. Lgs. 152/06 e S.M.I. – L.R. 1/18 e s.m.i.: Ditta Fracar S.r.l., con sede legale in Polonghera, Conferma sospensione iter rilascio Autorizzazione Integrata Ambientale”; - di tutti gli atti presupposti, preordinati, connessi e consequenziali. Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da Fracar S.r.l. il 13/7/2022: annullamento: - della nota della Provincia di Cuneo, Protocollo n. 2022/0027029 del 29 aprile 2022, recante per oggetto “Provvedimento di diffida. D. Lgs. 152/06 e s.m.i. – D. Lgs. 209/03 e s.m.i. – L.R. 1/2018 e s.m.i.: Ditta Fracar S.r.l. con sede legale in Polonghera. Attività di gestione rifiuti in difformità normativa ambientale ed alle prescrizioni autorizzative”; - di tutti gli atti presupposti, preordinati, connessi e consequenziali, ivi compresi, la nota della Provincia di Cuneo, inviata in data 29 aprile 2022, recante per oggetto “D. Lgs. 152/06 e s.m.i. – L.R. 1/2018 e s.m.i.: Ditta Fracar S.r.l., con sede legale in Polonghera. Comunicazione motivi ostativi al rilascio Autorizzazione Integrata Ambientale, ai sensi dell'art. 10-bis della L. 241/90 e s.m.i.; la nota prot. n. 3209 del 20 gennaio 2022, recante per oggetto “D. Lgs. 152/06 e S.M.I. – L.R. 1/18 e s.m.i.: Ditta Fracar S.r.l., con sede legale in Polonghera, Conferma sospensione iter rilascio Autorizzazione Integrata Ambientale”; la nota prot. 69500 del 15 novembre 2021, ricevuta da FRACAR S.r.l. in data 16 novembre 2021, con cui la Provincia di Cuneo – Settore Tutela Territorio Ufficio Gestione Rifiuti ha sospeso “l'iter di rilascio dell'Autorizzazione Integrata Ambientale, comprendente l'accorpamento delle attività autorizzate e l'inserimento di una nuova attività di frantumazione di rifiuti non pericolosi, fino alla completa regolarizzazione delle aree interessate dalla presenza di cumuli di rifiuto sotto sequestro, su superfici destinate all'esercizio delle operazioni di recupero rifiuti oggetto dell'iter di AIA”; la nota prot. n.76342 del 16 dicembre 2021 con cui la Provincia ha richiesto di documentare l'avvenuto adempimento alle prescrizioni contenute nella diffida del 15 novembre 2021 con debita relazione a firma di tecnico abilitato, già gravate con il ricorso introduttivo del giudizio e con il primo ricorso per motivi aggiunti.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: sospensione e successiva conferma della sospensione dell'iter di rilascio dell'Autorizzazione Integrata Ambientale, nonché provvedimento di diffida e comunicazione dei motivi ostativi
Esito
La controversia
L'impresa ha impugnato, con il ricorso introduttivo e successivi motivi aggiunti, gli atti con cui la Provincia di Cuneo ha sospeso l'iter per il rilascio dell'Autorizzazione Integrata Ambientale, subordinandone la prosecuzione alla completa regolarizzazione delle aree interessate dalla presenza di cumuli di rifiuti sottoposti a sequestro; ha inoltre impugnato la conferma della sospensione, la richiesta di documentare l'adempimento alle prescrizioni, il provvedimento di diffida relativo alla gestione dei rifiuti in difformità dalla normativa ambientale e dalle prescrizioni autorizzative e la comunicazione dei motivi ostativi ai sensi dell'art. 10-bis l. 241/1990. Il testo dell'ordinanza non espone analiticamente i singoli motivi di censura né anticipa la valutazione di legittimità degli atti impugnati.
La decisione
Il TAR non ha definito il merito del ricorso né si è pronunciato sui motivi aggiunti. Ritenendo opportuno, per esigenze di celerità, effettività e concentrazione del giudizio, acquisire ulteriori elementi utili alla decisione, ha disposto incombenti istruttori a carico della Provincia di Cuneo, ordinandole di depositare ogni ulteriore chiarimento o documento rilevante, in particolare con riguardo ai secondi motivi aggiunti depositati dalla ricorrente. L'adempimento deve essere eseguito entro dieci giorni dalla comunicazione dell'ordinanza. Il provvedimento richiama gli artt. 46, comma 2, e 65, comma 3, nonché l'art. 2, comma 2, c.p.a.
Norme richiamate
art. 2, comma 2, c.p.a.
Consente al giudice amministrativo di ordinare alla pubblica amministrazione il deposito di chiarimenti e documenti utili ai fini della decisione, nel quadro delle esigenze di effettività e concentrazione del giudizio.
art. 46, comma 2, c.p.a.
Richiamato nell'ordinanza quale disposizione processuale rilevante per gli incombenti disposti.
art. 65, comma 3, c.p.a.
Richiamato quale fondamento processuale dell'acquisizione di chiarimenti e documenti necessari alla decisione.
art. 1 c.p.a.
Richiamato in relazione alle esigenze di celerità, effettività e concentrazione del giudizio.
art. 10-bis l. 241/1990
Individuato nell'oggetto di uno degli atti impugnati, relativo alla comunicazione dei motivi ostativi al rilascio dell'Autorizzazione Integrata Ambientale.
Massime di principio
- Prima di definire il merito, il giudice amministrativo può disporre d'ufficio l'acquisizione di chiarimenti e documenti ulteriori dalla pubblica amministrazione quando ciò sia necessario per rendere effettiva, celere e concentrata la decisione.
- L'ordine istruttorio può riguardare specificamente gli atti e le censure introdotti con motivi aggiunti, imponendo all'amministrazione un termine perentorio di adempimento fissato nell'ordinanza.
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