Ordinanza n. 27/2026 - Torino, Sezione 3
per l'annullamento in parte qua, della deliberazione del Consiglio Comunale di Valdieri, n. 49 del 27 novembre 2021, pubblicata a far data dal 14 dicembre successivo, e relativi allegati, avente ad oggetto “Presentazione delle linee programmatiche relative alle azioni ed ai progetti da realizzare nel corso del mandato”, che approva le Linee programmatiche redatte e presentate dal Sindaco ed allegate alla stessa deliberazione, nella parte in cui vi si afferma “futuro che dovrà vedere affermati gli storici usi civici della vallata del Valasco”; annullamento degli atti tutti antecedenti, preordinati, consequenziali e comunque connessi del procedimento e per ogni ulteriore consequenziale statuizione.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: deliberazione del Consiglio Comunale di Valdieri n. 49 del 27 novembre 2021, limitatamente al passaggio delle linee programmatiche relativo all'affermazione degli storici usi civici della vallata del Valasco
Esito
La controversia
L'impresa agricola ha impugnato, chiedendone l'annullamento in parte qua, la deliberazione consiliare recante la presentazione e l'approvazione delle linee programmatiche del mandato amministrativo, nella parte in cui afferma che il futuro dovrebbe vedere affermati gli storici usi civici della vallata del Valasco. Ha inoltre chiesto l'annullamento degli atti antecedenti, preordinati, consequenziali e connessi. Dal testo dell'ordinanza non risultano ancora esposti o esaminati specifici motivi di legittimità nel merito.
La decisione
Il TAR non ha definito la controversia nel merito. Ritenendo opportuno, per esigenze di celerità, effettività e concentrazione del giudizio, acquisire gli elementi necessari alla decisione, ha disposto incombenti istruttori a carico del Comune ai sensi dell'art. 2, comma 2, c.p.a. L'amministrazione deve depositare entro dieci giorni dalla comunicazione dell'ordinanza il provvedimento impugnato, gli atti del procedimento e ogni ulteriore chiarimento o documento utile ai fini della decisione. Il giudizio resta quindi interlocutorio.
Norme richiamate
art. 46, comma 2, c.p.a.
Richiamato dal giudice insieme alle altre disposizioni processuali applicate nell'adozione dell'ordinanza.
art. 65, comma 3, c.p.a.
Richiamato quale base normativa degli incombenti istruttori disposti dal giudice.
art. 1 c.p.a.
Le esigenze di celerità, effettività e concentrazione del giudizio sono ricondotte anche a tale disposizione.
art. 2, comma 2, c.p.a.
Consente al giudice di ordinare alla pubblica amministrazione il deposito del provvedimento impugnato, degli atti del procedimento e di chiarimenti o documenti utili ai fini della decisione.
Massime di principio
- Quando gli atti e gli elementi disponibili non sono sufficienti per decidere la controversia, il giudice amministrativo può disporre incombenti istruttori a carico dell’amministrazione, ordinandole di depositare il provvedimento impugnato, gli atti del procedimento e ogni chiarimento o documento utile ai fini della decisione.
- Gli incombenti istruttori possono essere disposti anche per assicurare celerità, effettività e concentrazione del giudizio, senza che ciò comporti una decisione anticipata sulla fondatezza delle domande.
Come è indicizzato
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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