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Cassazione Civile, Ordinanza n. 05098/2025 del 26/02/2025

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (ente previdenziale)

La controversia

La controversia nasce dall'opposizione di una avvocata ad un avviso di addebito per contributi dovuti alla gestione separata per l'anno 2009. Il Tribunale aveva accolto l'opposizione dichiarando insussistente l'obbligo di iscrizione alla gestione separata; la Corte d'appello, invece, non esaminando il merito di tale obbligo, aveva accolto l'eccezione di prescrizione sollevata in appello dalla professionista, ritenendo che il termine quinquennale decorresse dalla scadenza originaria del pagamento del saldo contributivo (16 giugno 2010) e che l'avviso di addebito notificato l'8 gennaio 2017 fosse tardivo. L'INPS ricorreva per cassazione con un unico motivo denunciando violazione e falsa applicazione degli artt. 2935 e 2941 c.c., dell'art. 2, commi 26-31, L. 335/1995, dell'art. 18 d.lgs. 241/1997, dell'art. 17 d.P.R. 435/2001, del D.P.C.M. 10 giugno 2010 e dell'art. 115 c.p.c., sostenendo che la Corte territoriale aveva errato nel fissare il dies a quo della prescrizione al 16 giugno 2010, senza considerare il differimento legale del termine di versamento al 6 luglio 2010 previsto dal D.P.C.M. 10 giugno 2010, e aveva inoltre ritenuto non contestata la data del primo atto interruttivo, nonostante in atti risultasse una precedente raccomandata del 1 luglio 2015 relativa all'iscrizione d'ufficio e al debito contributivo.

La decisione

La Corte di cassazione ha ritenuto infondate le eccezioni di inammissibilità sollevate dalla resistente e ha accolto il ricorso dell'INPS. Ha affermato che, ai fini della prescrizione dei contributi, il dies a quo va individuato nel termine effettivamente stabilito per il pagamento e, poiché per i redditi prodotti nel 2009 il D.P.C.M. 10 giugno 2010 aveva differito il pagamento al 6 luglio 2010, la prescrizione non poteva decorrere dal 16 giugno 2010. Ha inoltre rilevato che la data del primo atto interruttivo non era affatto incontestata, essendo stata allegata già in primo grado la raccomandata del 1 luglio 2015. La sentenza impugnata è stata quindi cassata con rinvio alla Corte d'appello di Torino, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.

Norme richiamate

  • art. 2935 c.c.

    La prescrizione decorre dal momento in cui il diritto può essere fatto valere; nel caso dei contributi, il dies a quo coincide con la scadenza del termine di pagamento effettivamente applicabile.

  • art. 2941 c.c.

    Richiamato dall'INPS nel motivo di ricorso, senza specifica elaborazione autonoma nella decisione.

  • art. 2, commi 26-31, L. 335/1995

    Norma richiamata come base dell'obbligo contributivo alla gestione separata.

  • art. 18 d.lgs. n. 241/1997

    Richiamato nel quadro normativo degli adempimenti e dei versamenti contributivi.

  • art. 17 d.P.R. n. 435/2001

    Richiamato per i termini di pagamento dei contributi.

  • D.P.C.M. 10 giugno 2010

    Ha differito il termine di pagamento dei contributi dal 16 giugno 2010 al 6 luglio 2010 senza maggiorazioni; tale differimento incide sul dies a quo della prescrizione.

  • art. 115 c.p.c.

    Richiamato dal ricorrente per censurare l'erronea considerazione della data del primo atto interruttivo come non contestata.

  • art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.

    Norma processuale invocata per il motivo di ricorso per violazione/falsa applicazione di legge.

  • art. 380 bis.1 c.p.c.

    Richiamato per la trattazione in camera di consiglio e il termine di deposito dell'ordinanza.

  • art. 12, comma 5, d.lgs. n. 241/1997

    Attribuisce a un D.P.C.M. la possibilità di modificare i termini degli adempimenti tributari e contributivi; la Corte valorizza tale previsione per ritenere valido il differimento al 6 luglio 2010.

Massime di principio

  • Ai fini della prescrizione dei contributi previdenziali, il dies a quo coincide con la scadenza del termine di pagamento concretamente applicabile, comprensivo degli eventuali differimenti disposti da fonti normative secondarie legittimamente adottate in base alla legge.
  • Quando un decreto di differimento dei termini di versamento è inscindibilmente collegato alla fonte primaria che disciplina l'adempimento, il giudice deve considerarlo nel calcolo della prescrizione; ignorarlo integra violazione della disciplina sulla decorrenza del termine.
  • In tema di contributi dovuti da professionisti, la portata soggettiva del differimento del termine di pagamento va individuata in base al dato oggettivo dell'attività economica rientrante tra quelle per le quali sono stati elaborati gli studi di settore, non in base alla concreta adesione del singolo al relativo regime fiscale.
  • Non può ritenersi incontestata la data del primo atto interruttivo della prescrizione quando dagli atti di causa risulti una precedente comunicazione o intimazione idonea a interrompere il termine, tempestivamente allegata nel giudizio di merito.

Come è indicizzato

MaterieInadempimentoMora
RamiBancario e finanziarioObbligazioni
IstitutiPrescrizioneOnere della prova

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