Cassazione Civile, Ordinanza n. 12842/2024 del 10/05/2024
Sintesi
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Favorevole al resistente (venditore)
La controversia
La controversia nasce da una sentenza costitutiva ex art. 2932 c.c. che aveva trasferito alcuni immobili in esecuzione di un preliminare di vendita, con obbligo per l’acquirente di pagare il residuo prezzo e gli accessori. Gli eredi dell’acquirente avevano eseguito un’offerta formale della somma ritenuta dovuta, detraendo però importi qualificati come tassa di registrazione della sentenza e spese di soccombenza. La controparte, avente causa della venditrice originaria, aveva quindi agito per far dichiarare invalida l’offerta reale e per ottenere la risoluzione per inadempimento del rapporto scaturito dalla sentenza ex art. 2932 c.c., oltre alla restituzione dei beni e ai frutti. In primo grado la domanda di risoluzione era stata rigettata; in appello la decisione era stata confermata e, in via incidentale, era stata accolta la tesi degli appellati secondo cui l’INVIM era a carico della venditrice. Con il ricorso per cassazione la parte ricorrente ha dedotto: (1) violazione delle norme sull’INVIM e sulle spese, sostenendo che il relativo onere non potesse essere posto a carico della venditrice e quindi non dovesse essere sottratto dal prezzo; (2) violazione degli artt. 1453 e 1455 c.c., in combinato con l’art. 1208 c.c. e con l’art. 1525 c.c., contestando l’esclusione della gravità dell’inadempimento; (3) violazione dell’art. 1375 c.c. e del principio di buona fede, assumendo che l’offerta parziale integrasse un inadempimento grave idoneo a fondare la risoluzione.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato integralmente il ricorso. Ha ritenuto infondato il primo motivo, confermando che, nel caso concreto, l’INVIM risultava a carico della parte venditrice in base sia alla clausola contrattuale del preliminare sia alla disciplina fiscale richiamata. Ha inoltre respinto il secondo e il terzo motivo, rilevando che la Corte di merito aveva correttamente escluso la gravità dell’inadempimento valorizzando il comportamento complessivo delle parti, il dovere di cooperazione e la buona fede nell’esecuzione del rapporto: la creditrice, anziché chiarire tempestivamente le proprie contestazioni e chiedere l’integrazione del pagamento, aveva agito direttamente per la risoluzione, con intento non coerente con il principio di correttezza. La Cassazione ha quindi confermato che, nel rapporto sinallagmatico sorto dalla sentenza ex art. 2932 c.c., la risoluzione presuppone comunque un inadempimento di non scarsa importanza, da valutarsi alla luce di tutte le circostanze del caso. La ricorrente è stata condannata alle spese e al pagamento dell’ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
La sentenza costitutiva produce dal passaggio in giudicato gli effetti del contratto non concluso; nel caso di vendita, trasferisce la proprietà e fa sorgere l’obbligo dell’acquirente di pagare il prezzo residuo eventualmente ancora dovuto.
L’invalidità dell’offerta reale non è, di per sé, sufficiente a fondare la risoluzione del rapporto; resta necessario valutare la gravità dell’inadempimento ai sensi dell’art. 1455 c.c.
Il principio di buona fede nell’esecuzione del contratto impone cooperazione tra le parti e rileva anche nella valutazione della gravità dell’inadempimento e della proponibilità della risoluzione.
La risoluzione per inadempimento è ammessa solo se l’inadempimento è giuridicamente rilevante e tale da giustificare lo scioglimento del vincolo.
Il contratto non può essere risolto se l’inadempimento ha scarsa importanza rispetto all’interesse dell’altra parte; la gravità va valutata in concreto, tenendo conto della natura del rapporto, della volontà delle parti e dell’interesse all’esatta prestazione.
La norma è speciale per la vendita con riserva di proprietà e non è applicabile in via analogica ad այլ fattispecie contrattuali.
art. 57, comma 8, d.P.R. n. 131/1986
Richiamato nel motivo di ricorso in relazione alla ripartizione dell’onere economico delle imposte connesse al trasferimento.
Richiamato nel motivo di ricorso in relazione alla regolazione delle spese e alla sottrazione di importi dal prezzo dovuto.
L’INVIM, nel negozio a titolo oneroso, è dovuta dall’alienante.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002
In caso di rigetto del ricorso, sussistono i presupposti per l’ulteriore contributo unificato.
Massime di principio
- Nel rapporto sinallagmatico sorto da una sentenza ex art. 2932 c.c., la risoluzione per inadempimento presuppone un inadempimento di non scarsa importanza, da valutarsi in concreto alla luce dell’interesse all’esatta prestazione e dell’intero comportamento delle parti.
- La gravità dell’inadempimento non si misura in astratto né con il solo dato dell’inadempimento formale, ma richiede una valutazione complessiva delle circostanze, compresi i profili di cooperazione, correttezza e buona fede nell’esecuzione del rapporto.
- Il principio di buona fede oggettiva impone alla parte che contesti l’adempimento della controparte di attivarsi lealmente, chiarendo tempestivamente le proprie doglianze e non usando il rimedio risolutorio in modo strumentale quando l’interesse tutelabile può essere comunque soddisfatto con l’adempimento.
- L’invalidità o la parzialità di un’offerta reale non comporta automaticamente la risoluzione del rapporto: occorre verificare se l’inesatto adempimento abbia realmente compromesso l’interesse creditorio in misura grave.
- Le norme speciali sulla vendita con riserva di proprietà non sono utilizzabili in via analogica per valutare la gravità dell’inadempimento in rapporti diversi.
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