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Sentenza civile

Cassazione Civile, Sentenza n. 32840/2024 del 16/12/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Impugnazione della sentenza della C.T.R. Puglia che aveva dichiarato estinto il giudizio per cessazione della materia del contendere in quanto uno dei condebitori (Domenico Garaguso) si era avvalso della definizione agevolata; l'Agenzia denunciava la violazione degli artt. 2909 c.c. e 324 c.p.c. e deduceva che la declaratoria di cessazione era fondata su una pronuncia (C.T.R. n. 111/28/2015) non passata in giudicato e, comunque, errata perché la definizione agevolata non produceva effetti estintivi automatici quando l'Ufficio aveva adottato tempestivamente un provvedimento di diniego

La decisione

La Corte ha accolto il ricorso della Agenzia delle Entrate, ritenendo fondato il motivo di cassazione (art. 360 c.p.c., nn. 3 e 4). Ha rilevato che la decisione di estinzione del giudizio in appello si basava su presupposti venuti meno in ragione della pronuncia della Corte di cassazione n. 859/2024, che aveva cassato con rinvio la sentenza n. 111/28/2015 della C.T.R. Puglia: tale precedente aveva accertato che la definizione agevolata non si era perfezionata perché l'Ufficio aveva adottato e comunicato un diniego non impugnato. Pertanto è venuto meno il presupposto della cessazione della materia del contendere; la Corte ha cassato la sentenza impugnata e ha rinviato la causa alla C.T.R. di II grado della Puglia, in diversa composizione, per una rinnovata valutazione della complessiva debenza del tributo e per la liquidazione delle spese.

Norme richiamate

  • art. 360 c.p.c.

    Fondamento del motivo di cassazione per violazione di norme processuali e di diritto sostanziale; la Corte ha ritenuto il motivo fondato e ha cassato la sentenza impugnata

  • art. 2909 c.c.

    Norma richiamata nel motivo di ricorso in relazione ai poteri del giudice e all'efficacia delle pronunce precedenti; la violazione è stata dedotta perché la sentenza di merito si era basata su pronuncia non passata in giudicato

  • art. 324 c.p.c.

    Norma processuale richiamata nel motivo di ricorso (presumibilmente in relazione ai vizi nella formazione o nell'efficacia delle pronunce interlocutorie o di estinzione); la Corte ha accolto il rilievo

  • art. 26 d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 643

    "alienanti" e "beneficiari del trasferimento di ciascun immobile"

    La norma prevede, in via eccezionale, la solidarietà in materia di INVIM limitata agli alienanti e ai beneficiari del trasferimento a titolo gratuito; la Corte richiama che la solidarietà tra eredi non è generale in materia tributaria

  • art. 1295 c.c.

    Richiamata nella sentenza per affermare il principio generale secondo cui gli eredi rispondono 'pro quota' per le obbligazioni del de cuius salvo diversa disposizione di legge; pertanto, in tema di INVIM la responsabilità degli eredi è pro quota salvo i casi espressamente previsti (es. art. 26 DPR 643/1972)

  • art. 1292 c.c.

    Richiamato dalle parti (appellante) per sostenere la solidarietà ex art. 1292 cod. civ.; la Corte tuttavia ha fatto prevalere il principio di cui all'art. 1295 c.c. e le specifiche previsioni tributarie

  • art. 39, comma 12, d.l. n. 98/2011

    Regola la procedura di definizione agevolata e la comunicazione alle commissioni tributarie degli elenchi di liti per cui è stata presentata domanda; la Corte ha richiamato la disciplina per valutare se la definizione si era perfezionata

  • art. 16, comma 8, l. n. 289/2002

    Citato perché l'Ufficio, ai sensi di tale norma, aveva emesso provvedimento di diniego della definizione agevolata e lo aveva comunicato alla C.T.R.; la presenza del diniego è stata determinante per escludere l'effetto estintivo della domanda di definizione proposta da un coobbligato

Massime di principio

  • La definizione agevolata di una lite fiscale proposta da uno dei coobbligati non produce automaticamente effetti estintivi per gli altri coobbligati se l'Amministrazione tributaria esercita tempestivamente il potere di diniego: occorre verificare che non sia stato adottato e comunicato un diniego dall'Ufficio.
  • La dichiarazione di cessazione della materia del contendere fondata su una pronuncia che non sia passata in giudicato (o che sia stata cassata) è vulnerabile e può costituire motivo di cassazione per violazione delle norme civili e processuali richiamate.
  • In materia di INVIM la responsabilità degli eredi è, in linea generale, 'pro quota' (art. 1295 c.c.), salvo che la legge (es. art. 26 DPR 643/1972) disponga diversamente: la solidarietà è limitata ai casi espressamente previsti.
  • Il giudice d'appello non può estinguere il processo o dichiarare cessata la materia del contendere basandosi su presupposti che risultino successivamente invalidati da pronunce di legittimità: in tali casi la causa va riaperta e valutata nel merito.
  • Prima di considerare conclusiva la definizione agevolata promossa da un coobbligato, è necessario accertare documentale e processualmente la regolarità della domanda e l'assenza di un provvedimento di diniego dell'Ufficio non impugnato.
  • Le pronunce della Corte di cassazione che accertano l'assenza di perfezionamento della definizione agevolata e cassano le decisioni contrastanti producono effetti rilevanti sui giudizi pendenti e possono determinare la rinnovazione del processo in sede territoriale.

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