Cassazione Civile, Sentenza n. 32683/2024 del 16/12/2024
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Antonacci aveva praticato un'apertura sul muro di sua proprietà per mettere in comunicazione il giardino di pertinenza con il posto auto scoperto insistente sulla corte comune di proprietà del Condominio delle autorimesse, creando di fatto una servitù di passaggio pedonale e carrabile a carico dell'area comune. Il Condominio originario aveva chiesto il ripristino dello stato dei luoghi. In primo grado il Tribunale accolse la domanda; in appello la corte confermò. In cassazione Antonacci deduceva, tra gli altri, vizi procedurali relativi alla legittimazione ad agire del Condominio attore (art. 949 c.c.), mancanza di delibera assembleare che autorizzasse l'amministratore a proporre il giudizio (art. 1130 n.4 c.c.), nullità della costituzione in grado d'appello, e contestava che la sua condotta rientrasse nei limiti dell'art. 1102 c.c.
La decisione
La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso di Antonacci. Ha ritenuto infondate o inammissibili le doglianze: l'intervento volontario del Condominio proprietario della corte (Condominio delle autorimesse) nel giudizio di primo grado ha legittimato la domanda e ha sanato le questioni di legittimazione dell'attore originario; la questione della delibera assembleare del primo attore è priva di interesse dopo l'intervento del proprietario effettivo; le delibere prodotte in primo grado autorizzavano l'azione e i loro effetti si estendono al grado d'appello; infine l'apertura praticata costituisce atto idoneo a costituire una servitù di passaggio e non rientra nelle utilizzazioni lecite previste dall'art. 1102 c.c. Conseguenza: confermata l'ordine di ripristino e condanna alle spese in favore delle controricorrenti.
Norme richiamate
art. 949 c.c.
Azione negatoria e di rimozione delle immissioni o servitù illegittimamente costituite: la Corte ha ritenuto che il Condominio proprietario dell'area, intervenuto volontariamente, fosse legittimato a far valere la domanda di rimozione della servitù creata dall'Antonacci
art. 1130 n. 4 c.c.
Attribuisce all'amministratore l'esecuzione delle deliberazioni assembleari e la tutela dei beni comuni; la Corte ha ritenuto che la contestazione sulla delibera dell'amministratore del Condominio originario fosse ormai priva di interesse dopo l'intervento dell'effettivo proprietario della corte e che le delibere prodotte in primo grado fossero efficaci anche in grado di appello
art. 268 c.p.c.
La preclusione processuale riguarda effetti istruttori delle parti originarie ma non impedisce all'interveniente volontario di formulare domande nuove e autonome fino alla precisazione delle conclusioni; ciò ha consentito all'interveniente proprietario di assumere la posizione processuale necessaria
art. 1102 c.c.
Uso della cosa comune da parte del condomino: la Corte ha escluso che l'apertura del varco costituisca un uso consentito ai sensi dell'art. 1102, ritenendola atto idoneo a cedere il godimento del bene comune e a costituire una servitù che richiede il consenso dei condomini
art. 1117 c.c.
Individua i beni comuni del condominio (compreso il muro perimetrale); la decisione si fonda anche sul principio che il muro e la corte siano beni comuni la cui utilizzazione non può essere modificata unilateralmente
art. 1027, 1067 c.c.
art. 1027 c.c.; art. 1067 c.c.
Richiamati dal ricorrente nella censura, le norme relative alla servitù e alla tutela del proprietario dominante/serviente sono state valutate nel senso che la creazione della servitù senza consenso e senza titolo è illegittima
art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115/2002
art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115/2002
La Corte ha dato atto della sussistenza dei presupposti per l'eventuale versamento di un ulteriore contributo unificato da parte del ricorrente
Massime di principio
- Chi interviene volontariamente in un processo può proporre domande nuove e autonome fino alla precisazione delle conclusioni e, esercitando tale facoltà assertiva, può assumere la posizione processuale necessaria a sanare vizi di legittimazione dell'attore originario
- La legittimazione ad agire per la rimozione di una servitù illegittima spetta al proprietario dell'area gravata: l'intervento del proprietario effettivo rende priva di interesse la censura sulla legittimazione dell'attore originario
- L'apertura di un varco nel muro comune o comunque interventi che determinano la cessione del godimento di un bene comune in favore di terzi possono costituire servitù e richiedono il consenso dei condomini; non rientrano nelle utilizzazioni ordinarie consentite dall'art. 1102 c.c.
- La delibera assembleare che autorizza l'amministratore a promuovere azioni per la tutela dei beni comuni è rilevante, e le autorizzazioni valide in primo grado possono essere efficaci anche nel grado d'appello senza necessità di ulteriore produzione, nei limiti delle attribuzioni dell'amministratore
- In caso di conflitto simile, è importante che chi agisce provi la propria titolarità sul bene comune gravato o l'intervento del titolare effettivo; produrre le delibere assembleari pertinenti e far intervenire il proprietario effettivo rafforza la posizione processuale
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