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Sentenza civile

Cassazione Civile, Sentenza n. 32689/2024 del 16/12/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Nappi impugnava la sentenza della Corte d'Appello di Napoli che aveva confermato il rigetto della sua domanda di accertamento di proprietà esclusiva di un viottolo ubicato nel Comune di San Gennaro Vesuviano e che aveva, in primo grado, parzialmente accolto la riconvenzionale dei convenuti (condanna a eliminare uno sporto). I motivi di cassazione denunciavano: 1) omesso esame e errata valutazione dei titoli di proprietà prodotti, sostenendo che la particella contestata fosse compresa nel titolo; 2) errata qualificazione della domanda del ricorrente (sarebbe stata actio negatoria e non rivendicazione), con conseguente diverso regime probatorio; 3) mancata considerazione dell'esistenza di servitù preesistenti (elettrodotto e passaggio) che avrebbero escluso la costituzione di un ulteriore diritto reale a favore dei controricorrenti e contestazione del possesso degli stessi (si sarebbe trattato di mera detenzione).

La decisione

La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto inammissibili o infondati i motivi proposti. In particolare: sul secondo motivo la Corte ha ricordato che l'interpretazione della domanda è attività riservata al giudice di merito e sindacabile in Cassazione nei soli limiti previsti dall'art. 360 c.p.c.; sul primo motivo ha escluso che vi fosse un omesso esame rilevante ex art. 360 c.p.c., in quanto le questioni riguardavano la valutazione dei titoli e delle risultanze istruttorie (valutazione di merito non sindacabile se non per vizio di motivazione nei limiti previsti); ha osservato che il titolo prodotto dall'attore non includeva la particella contestata e che l'attore non aveva dedotto titolo di acquisto originario; sul terzo motivo ha dichiarato la parte inammissibile per novità o l'ha rigettata perché si trattava di letture alternative dei fatti e delle prove. Ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese di cassazione e ha dato atto dell'eventuale ulteriore contributo unificato ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, DPR n. 115/2002.

Norme richiamate

  • Codice di procedura civile

    artt. 112, 113, 115, 116, 360, primo comma, nn. 3, 4, 5

    Norme richiamate per delineare i limiti del sindacato di legittimità: l'art.360 indica i motivi di cassazione; 112,113,115,116 disciplinano i limiti e le regole di valutazione delle prove e l'onere del giudice nella motivazione. La Corte ha applicato tali principi per escludere il sindacato sulla valutazione di merito e per dichiarare inammissibili le censure che introducevano fatti nuovi o semplici alternative probatorie.

  • Codice civile

    Richiamato in riferimento alle servitù; la Corte ha valutato la compatibilità tra le servitù esistenti e il diritto reclamato dai controricorrenti e ha ritenuto che la presenza di altre servitù non precluda automaticamente l'esistenza di altre situazioni giuridiche sovrapposte.

  • Codice civile

    Principio sull'onere della prova: chi vuol far valere un diritto ha l'onere di provarne i presupposti. La Corte ha ritenuto che l'attore non avesse dimostrato il titolo di proprietà sulla particella contestata.

  • Codice civile

    Norme richiamate nella parte relativa all'usucapione e al possesso: la Corte ha valutato che i fatti e le risultanze (lavori eseguiti pubblicamente e pacificamente per lungo tempo) legittimavano la ricostruzione del possesso utile agli odierni controricorrenti e ha ritenuto inammissibili contestazioni tardive o novità non dedotte in grado.

  • R.D. 23/01/1933 n. 1755 (Testo Unico proprietà edilizia)

    Richiamati con riferimento alle norme tecniche e sulle distanze edilizie; la Corte ha valutato le risultanze tecnico-istruttorie (CTU) e la legittimità delle opere, ma ha escluso che tali richiamate impedissero l'accertamento in favore dei controricorrenti, anche per questioni probatorie e di merito.

  • Costituzione della Repubblica Italiana

    Richiamate in tema di tutela della proprietà e del giusto processo; la Corte ha applicato i principi costituzionali nel rispetto del contraddittorio e del sindacato limitato sull'accertamento di fatto.

  • D.P.R. 30/05/2002 n. 115

    Norma relativa al contributo unificato: la Corte ha dato atto dell'esistenza dei presupposti per l'ulteriore versamento del contributo unificato in relazione alla presente impugnazione.

Massime di principio

  • In azioni di accertamento di proprietà o rivendicazione la prova del titolo (atto che include la particella) è determinante: se il titolo prodotto non comprende la particella contestata, la domanda tende a fallire salvo prova di acquisto originario.
  • La qualificazione della domanda (actio negatoria vs. rei vindicatio) è attività di merito del giudice e in Cassazione è sindacabile solo nei limitati casi previsti dall'art. 360 c.p.c.; pertanto la scelta della qualificazione compiuta dal giudice di merito difficilmente viene ribaltata in sede di legittimità.
  • La Corte di Cassazione non è sede per rivedere valutazioni probatorie o ricostruzioni alternative dei fatti: chi contesta la valutazione di merito deve dimostrare vizi di motivazione entro i limiti dell'art. 360, primo comma, n.5 c.p.c., o violazioni di legge puntuali.
  • Le censure che introducono questioni nuove non trattate nella sentenza impugnata sono inammissibili in Cassazione: ogni fatto o questione che si intende far valere deve essere stato dedotto e documentato in grado e indicato negli atti processuali previsti.
  • La convivenza di più servitù sulla stessa particella non esclude in astratto l'esistenza di altri diritti reali o vincoli, ma la compatibilità va valutata nel concreto e va provata dalle parti che la invocano.
  • Per la configurabilità dell'usucapione o del possesso utile è necessario dimostrare la continuità, pubblicità, pacificità e il decorso dei termini; opere realizzate pubblicamente e per lungo tempo possono integrare gli elementi richiesti.
  • Chi impugna in Cassazione deve indicare con precisione gli atti del giudizio di merito in cui ha allegato determinate circostanze; l'omessa indicazione comporta spesso l'inammissibilità della censura per novità.

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