Cassazione Civile, Sentenza n. 32680/2024 del 16/12/2024
Sintesi
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Favorevole al ricorrente
La controversia
I ricorrenti petivano l'accertamento dell'inesistenza del diritto di passaggio esercitato dai convenuti sul cortile di pertinenza del loro fabbricato, la cessazione di tale passaggio, l'eliminazione di vedute irregolari, la demolizione di porzioni di balconi aggettanti e la condanna al risarcimento del danno. In primo grado i convenuti avevano promosso autonomo giudizio possessório; la questione principale in Cassazione riguardava la rilevanza temporale della pendenza del giudizio possessorio rispetto al petitorio e la conseguente applicabilità del divieto di cui all'art. 705 c.p.c. (improponibilità della domanda petitoria in presenza di giudizio possessorio pendente).
La decisione
La Corte di Cassazione ha accolto il primo motivo del ricorso principale ritenendo che la Corte d'Appello avesse erroneamente dichiarato improponibile il giudizio petitorio perché aveva ritenuto pendente, in precedenza, il giudizio possessorio. Dall'esame degli atti è risultato che entrambi gli atti introduttivi erano perfezionati nella stessa data (6/10/2008): la notificazione della citazione per il giudizio petitorio e il deposito del ricorso per il giudizio possessorio. In caso di introduzione nella stessa giornata la Cassazione applica il criterio suppletivo già consolidato: prevale la citazione che indica la data di comparizione (vocatio in ius) più prossima; il ricorso possessorio non contiene invece tale indicazione. Ne consegue che la causa preventivamente pendente era il giudizio petitorio e non quello possessorio. Per queste ragioni la sentenza impugnata è stata cassata in relazione alla censura accolta e la causa è stata rinviata alla Corte di Appello di Messina, in diversa composizione, anche per la regolazione delle spese del giudizio di legittimità. La Corte ha dichiarato inammissibili alcuni motivi, assorbiti altri e riservato l'esame nel merito delle domande petitorie al giudice del rinvio.
Norme richiamate
La pendenza della lite si determina, secondo la modalità di introduzione del giudizio, nel momento in cui si perfeziona la notificazione dell'atto di citazione ovvero nel momento del deposito del ricorso; criterio inderogabile anche se il giudice preventivamente adito risultasse poi incompetente.
Prevede l'improponibilità della domanda petitoria se è già pendente giudizio possessorio; la norma è applicabile solo se, al momento di introduzione della petizione, il giudizio possessorio è effettivamente già pendente.
Richiama l'obbligo, nell'atto di citazione, di indicare la data di comparizione (vocatio in ius), elemento che assume rilievo per l'individuazione della causa preventivamente pendente quando atti introduttivi sono perfezionati nello stesso giorno.
Norma di rimessione in Cassazione; la Corte ha valutato i motivi di ricorso ex art. 360 rispetto a presunte violazioni di norme processuali sulla pendenza e prevenzione fra giudizi.
Richiamato nelle doglianze sulla proporzionalità della tutela e sull'uso strumentale del procedimento possessorio; la Corte ha ritenuto tali censure assorbite dopo l'accoglimento del primo motivo.
Richiamato con riguardo alle censure per omesso esame di domande e alla regolazione delle spese; la Corte ha ritenuto che il giudice del rinvio dovrà esaminare nel merito e regolare le spese complessivamente.
art. 24 Cost., art. 42 Cost., art. 111 Cost.
Richiamati a sostegno delle doglianze sui diritti di azione e difesa; le relative censure sono state dichiarate inammissibili per difetto di interesse dopo l'accoglimento del primo motivo.
art. 17 Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea
Richiamato insieme alle garanzie costituzionali in ordine al diritto di azione; la Corte non ha ritenuto necessario dare autonomo rilievo dopo l'accoglimento della censura principale.
Richiamato in connessione con i diritti di proprietà contestati (dominio e ius in re aliena); la verifica sostanziale dovrà essere compiuta dal giudice del rinvio.
Norme sulle spese di lite e la liquidazione delle stesse; impugnazione incidentale denunciava errata compensazione delle spese, ma la questione è stata assorbita in relazione alla cassazione e al rinvio per la regolazione delle spese in sede di merito.
Richiamato in relazione alla domanda di condanna per responsabilità processuale e risarcimento danni; la valutazione rimessa al giudice del merito dopo il rinvio.
Massime di principio
- Quando atti introduttivi diversi (citazione vs ricorso) sono perfezionati lo stesso giorno, la pendenza/prevenzione si determina, in prima battuta, dal momento di perfezionamento: notificazione per la citazione, deposito per il ricorso.
- Se il perfezionamento avviene nella stessa giornata, va applicato il criterio suppletivo: prevale la citazione che indica la data di comparizione (vocatio in ius) più prossima; il ricorso non contiene tale indicazione e quindi in genere non prevale.
- La numerazione del ruolo generale (R.G.) è un elemento informativo ma non necessariamente decisivo per stabilire la prevenzione; è invece decisiva la verifica temporale degli adempimenti (notifica/deposito) e, se necessario, la fissazione dell'udienza.
- L'art. 705 c.p.c. impedisce la proposizione della domanda petitoria se è già pendente un giudizio possessorio: verificare con cura la sequenza temporale degli atti prima di invocare o opporre tale improponibilità.
- In presenza di rischio di danno irreparabile (es. demolizioni, opere esecutive), valutare tempestivamente richieste di misure cautelari o provvedimenti d'urgenza indipendentemente dalla questione di prevenzione tra i giudizi.
- Sulle spese: se la questione procedurale viene rimessa al giudice del rinvio il regolamento delle spese può essere rimesso al merito; non dare per scontata la compensazione delle spese in assenza di decisione sul merito.
- Prassi consigliata per le parti: conservare prove certe di notificazione e deposito (data e ora), verificare indicazione dell'udienza nelle citazioni, annotare i numeri di ruolo e chiedere, se utile, la fissazione urgente dell'udienza per chiarire la priorità.
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