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Sentenza civile

Cassazione Civile, Sentenza n. 32711/2024 del 16/12/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Luca Lombardi ha impugnato la sentenza della Corte d'appello che aveva confermato la responsabilità degli alienanti e dei geometri incaricati dei frazionamenti (tra cui Lombardi) per aver eseguito frazionamenti invalidi, chiedendo la riforma per tre gruppi principali di censure: 1) errore di percezione e errata valutazione degli atti amministrativi e della prova documentale (art. 360, comma 1, n.4 c.p.c., con richiamo agli artt.115 e 116 c.p.c. e alla valutazione degli atti pubblici ex art.2699 c.c.), sostenendo che una nota del Comune attestava la legittimità della DIA; 2) violazione dell'art.100 c.p.c. e dell'art.21‑novies l.241/1990 per mancato esame dell'assenza di interesse ad agire degli acquirenti (circostanze dedotte dall'appellante quali assenza di sanzioni comunali, conferma della legittimità della DIA, mancato pregiudizio concreto); 3) violazione e falsa applicazione dell'art.1176 c.c. per l'attribuzione di responsabilità anche per colpa lieve, sostenendo che l'incarico richiedeva interpretazione di norma complessa (con riferimento, in subordine, all'art.2236 c.c. per i casi di attività tecnico-professionale di particolare difficoltà). Inoltre i controricorrenti La Rosa e Del Vecchio hanno proposto ricorso incidentale riguardo alla liquidazione delle spese di grado.

La decisione

La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso principale di Lombardi per infondatezza, ritenendo le censure inammissibili o insufficienti: la valutazione degli atti amministrativi e la ricostruzione fattuale spettano al giudice di merito e non sono sindacabili in Cassazione come semplice errore di percezione; le doglianze sull'assenza di interesse ad agire erano generiche e prive della specificità richiesta; la questione sulla responsabilità professionale attiene a valutazioni fattuali e all'eventuale applicazione dell'art.2236 c.c., rimessa al giudice di merito. Il ricorso incidentale condizionato di La Rosa e Del Vecchio è stato accolto: la Corte ha cassato in relazione la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, ha condannato in solido gli appellanti principali e incidentali a rifondere agli appellati le spese del secondo grado come liquidate dalla Corte d'appello. Le spese di Cassazione sono compensate tra il ricorrente principale e i controricorrenti/ricorrenti incidentali, mentre il ricorrente principale è condannato a rifondere ai meri controricorrenti € 5.000 oltre € 200 per esborsi e accessori; è altresì richiamata la possibile applicazione dell'ulteriore contributo unificato ai sensi dell'art.13 DPR 115 (richiami normativi secondo la sentenza).

Norme richiamate

  • art. 360 c.p.c.

    Norma che individua i motivi di ricorso per cassazione; la Corte ha valutato l'ammissibilità e la rilevanza delle censure prospettate (n.3 e n.4) e le ha ritenute infondate o inammissibili ove attengono a valutazioni di merito.

  • artt. 115 e 116 c.p.c.

    Richiamati dal ricorrente in ordine alla produzione e valutazione dei mezzi di prova; la Corte ha confermato che la valutazione probatoria e delle risultanze documentali è rimessa al giudice di merito.

  • art. 2699 c.c.

    Norma sulla prova degli atti pubblici; il ricorrente tendeva a far valere il documento comunale come decisivo, ma la Corte ha osservato che il giudizio sulla legittimità amministrativa è questione giuridica interpretativa e non trasforma automaticamente la valutazione del giudice di merito in vizio di prova invocabile in cassazione.

  • art. 100 c.p.c.

    Dispositivo sulla domanda giudiziale e interesse ad agire; la Corte ha ritenuto che l'eccezione di assenza di interesse non fosse stata dedotta con la specificità richiesta ai fini di cassazione e che la valutazione spettasse al giudice di merito.

  • art. 21‑novies l. 241/1990

    Richiamata in relazione alle dinamiche dell'azione amministrativa e del correlato interesse, ma senza effetto acquisito ai fini della cassazione per le ragioni di ammissibilità e merito già indicate.

  • art. 1176 c.c.

    Norma sul dovere di diligenza del professionista; la Corte ha ritenuto che l'attribuzione di responsabilità per colpa (anche lieve) sia questione di merito valutabile dal giudice adito e non sindacabile in cassazione nella forma svolta dal ricorrente.

  • art. 2236 c.c.

    Richiamato dal ricorrente con riferimento alla diligenza dovuta per prestazioni di speciale difficoltà; la Corte ha osservato che, se emergessero elementi di particolare difficoltà, la valutazione sarebbe rimessa al merito e non al giudice di legittimità in questa sede.

  • art. 91 e art. 97 c.p.c.

    Norme relative alla regolazione delle spese processuali e alla motivazione della condanna alle spese; la Corte ha accolto il ricorso incidentale che lamentava irregolarità nella condanna alle spese e ha disposto la condanna in solido degli appellanti principali e incidentali a rifondere le spese del secondo grado.

  • art. 13 d.p.r. 115

    Richiamato in relazione all'eventuale obbligo di versamento di un ulteriore contributo unificato da parte del ricorrente principale in conformità alla giurisprudenza, ai fini tributari processuali.

Massime di principio

  • In Cassazione non sono sindacabili le valutazioni puramente fattuali e le valutazioni di merito sulla prova documentale compiute dal giudice di merito, salvo che non emergano vizi di motivazione o errori di diritto specificamente denunciati.
  • Un atto amministrativo prodotto in giudizio non toglie automaticamente la necessità di una valutazione complessiva della situazione di fatto: la rilevanza giuridica di documenti pubblici può essere discussa in funzione della ricostruzione complessiva, e la semplice produzione non equivale a prova decisiva impugnabile in cassazione.
  • La doglianza sull'assenza di interesse ad agire (art.100 c.p.c.) deve essere dedotta con chiarezza e specificità nei motivi di gravame: censure generiche o non specificamente riferite a passaggi decisivi della motivazione sono inammissibili in cassazione.
  • Per la responsabilità del professionista la differenza tra colpa semplice e responsabilità per attività di particolare difficoltà (art.2236 c.c.) è questione di fatto e di concreta valutazione dell'incarico; in assenza di elementi fattuali specifici la Corte di legittimità non interviene.
  • Sulle spese processuali l'art.91 c.p.c. può comportare la condanna in solido di più soccombenti: appellanti principali e incidentali possono essere condannati congiuntamente a rifondere le spese del grado vittorioso.
  • In sede di cassazione è essenziale formulare motivi circostanziati che evidenzino dove e come il giudice di merito avrebbe violato norme di diritto o sia incappato in contraddizioni nella motivazione; altrimenti il motivo può essere dichiarato inammissibile o infondato.

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