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Cassazione Civile, Ordinanza n. 23476/2024 del 02/09/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (amministrazione finanziaria)

La controversia

La controversia nasce da un avviso di accertamento sintetico emesso per l’anno d’imposta 2008, con il quale l’Ufficio aveva rideterminato il reddito imponibile IRPEF del contribuente sulla base di indici di capacità contributiva e, in particolare, di spese per incrementi patrimoniali, tra cui l’acquisto di un’autovettura effettuato nel 2010. Il contribuente aveva impugnato l’atto e la CTP aveva accolto solo in parte il ricorso, escludendo la spesa relativa al veicolo acquistato nel 2010. In appello l’Agenzia aveva contestato sia la limitazione dell’uso di tale spesa ai fini dell’accertamento del 2008, sia l’annullamento integrale dell’avviso nonostante la motivazione della CTP fosse di segno solo parzialmente favorevole al contribuente. La CTR aveva rigettato sia l’appello principale sia quello incidentale, ritenendo che l’art. 38, comma 4, d.P.R. 600/1973 si riferisse solo agli elementi emersi nell’anno oggetto di accertamento e che, per utilizzare elementi successivi, l’Amministrazione dovesse provarne il collegamento con gli anni precedenti. In cassazione l’Agenzia ha dedotto: 1) violazione dell’art. 38, comma 5, d.P.R. 600/1973 e dell’art. 2697 c.c., sostenendo che per le spese per incrementi patrimoniali la norma presume la ripartizione su cinque annualità e che l’onere della prova contraria grava sul contribuente; 2) violazione dell’art. 112 c.p.c., per omessa pronuncia della CTR sul motivo relativo al contrasto tra motivazione e dispositivo della sentenza di primo grado, che aveva di fatto annullato integralmente l’avviso pur riconoscendone la legittimità solo parziale.

La decisione

La Corte ha accolto entrambi i motivi di ricorso. Ha affermato che, nel regime dell’art. 38 d.P.R. 600/1973 applicabile ratione temporis, le spese per incrementi patrimoniali possono rilevare anche per gli anni precedenti e successivi coperti dalla presunzione legale di imputazione pro quota, sicché è il contribuente a dover fornire la prova contraria della disponibilità di redditi esenti o assoggettati a ritenuta idonei a giustificare la spesa. Ha quindi cassato la sentenza della CTR e rinviato alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Calabria, in diversa composizione, affinché riesamini la causa attenendosi ai principi indicati e provveda anche sulle spese di legittimità. È stata inoltre rilevata l’omessa pronuncia della CTR sul motivo di appello concernente l’annullamento integrale dell’avviso da parte del primo giudice nonostante una motivazione solo parzialmente favorevole al contribuente.

Norme richiamate

  • art. 38 d.P.R. n. 600/1973

    comma 4; comma 5; comma 6

    Nel testo vigente ratione temporis, consente l’accertamento sintetico fondato su indici di capacità contributiva e sulle spese per incrementi patrimoniali; tali spese si presumono sostenute, salvo prova contraria, con redditi conseguiti in quote costanti nell’anno di effettuazione e nei quattro precedenti. La prova contraria spetta al contribuente e può consistere nella dimostrazione della disponibilità di redditi esenti o soggetti a ritenuta o, più in generale, dell’insussistenza o minore entità del reddito presunto.

  • art. 2697 c.c.

    Richiamato dal ricorrente per affermare che l’onere della prova contraria sulla disponibilità di redditi idonei a giustificare le spese per incrementi patrimoniali grava sul contribuente, non sull’Amministrazione.

  • art. 2729 c.c.

    Richiamato nel descrivere la natura presuntiva dell’accertamento sintetico, che richiede elementi indiziari gravi, precisi e concordanti.

  • art. 360 c.p.c.

    comma 1, n. 3; comma 1, n. 4

    È il parametro processuale dei motivi di ricorso in cassazione: violazione di legge per il primo motivo, omessa pronuncia per il secondo.

  • art. 112 c.p.c.

    La Corte ha ritenuto fondata la censura di omessa pronuncia della CTR sul motivo di appello relativo al contrasto tra motivazione e dispositivo della sentenza di primo grado.

Massime di principio

  • Nel regime dell’accertamento sintetico ex art. 38 d.P.R. 600/1973, le spese per incrementi patrimoniali non rilevano solo nell’anno in cui sono state sostenute, ma sono imputabili per presunzione legale anche ai quattro anni precedenti, secondo una ripartizione pro quota del maggior reddito presunto.
  • Per vincere la presunzione di capacità contributiva fondata su un incremento patrimoniale, il contribuente deve fornire prova contraria della disponibilità di redditi esenti o soggetti a ritenuta, oppure dimostrare che la spesa è stata integralmente sostenuta in un solo anno coperto dalla presunzione; in tal caso la presunzione viene superata solo per quell’anno o per l’intero arco temporale, secondo l’ampiezza della prova offerta.
  • È errore di diritto escludere automaticamente la rilevanza, ai fini dell’accertamento sintetico, di una spesa per incremento patrimoniale emersa in un anno successivo rispetto a quello oggetto di accertamento, poiché la disciplina legale la rende potenzialmente rilevante anche per gli anni precedenti.
  • Ricorre omessa pronuncia quando il giudice d’appello non decide su uno specifico motivo di gravame, come quello che denunciava il contrasto tra motivazione e dispositivo della decisione di primo grado.

Come è indicizzato

MaterieAccertamentoContenzioso tributarioImpugnazioni
RamiTributiProcesso civile
IstitutiOnere della prova

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