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Cassazione Civile, Ordinanza n. 05556/2025 del 03/03/2025

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (fallimento)

La controversia

L'agente aveva chiesto l'ammissione al passivo del fallimento della società preponente per complessivi € 872.615,74, in privilegio ex art. 2751-bis n. 3 c.c., rivendicando provvigioni non corrisposte, differenze tra provvigioni maturate e corrisposte, indennità sostitutiva del preavviso, indennità di risoluzione del rapporto, indennità suppletiva e indennità meritocratica. Il giudice delegato aveva respinto l'istanza per difetto di data certa e quindi di opponibilità al fallimento della documentazione prodotta. Il Tribunale, in opposizione allo stato passivo, aveva ammesso solo una parte dei crediti: l'indennità sostitutiva del preavviso in privilegio e l'indennità suppletiva di clientela in chirografo, escludendo le altre voci perché la documentazione non dimostrava l'effettiva conclusione degli ordini, perché la disciplina pattizia derogava agli AEC e perché mancavano i presupposti dell'indennità meritocratica. In cassazione il ricorrente ha denunciato violazione dell'art. 1758 c.c. e dell'art. 5 AEC, oltre a omesso esame di fatti decisivi, sostenendo che il diritto alla provvigione sorgeva con l'accettazione degli ordini o con il mancato annullamento entro 60 giorni; ha inoltre criticato la valutazione di inidoneità di resoconti, mail, fatture e tabelle e ha insistito sul diritto all'indennità meritocratica. Con il secondo motivo ha contestato l'applicabilità della clausola contrattuale del 30/12/1993, sostenendo che, non essendo la scrittura sottoscritta, il contratto avrebbe dovuto ritenersi concluso solo al deposito in cancelleria e sarebbe quindi stata applicabile la disciplina AEC.

La decisione

La Corte ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto infondato il primo motivo nella parte in cui contestava la necessità di provare l'accettazione degli ordini da parte del preponente, osservando che il contratto di agenzia prodotto prevedeva espressamente, in deroga all'AEC, che il diritto alla provvigione sorgesse solo con l'accettazione del preponente; ha inoltre dichiarato inammissibile la censura che mirava a sovvertire la valutazione delle prove, attività riservata al giudice di merito e non sindacabile in cassazione, e ha rilevato che la doglianza sull'indennità meritocratica non si confrontava con la ratio decidendi, fondata sulla mancanza dei presupposti. Il secondo motivo è stato dichiarato inammissibile per aspecificità e novità, poiché la questione della mancata sottoscrizione della scrittura non risultava trattata nel giudizio di merito e il ricorrente non aveva assolto l'onere di indicare dove e come l'avesse dedotta in precedenza. Il ricorrente è stato condannato alle spese e agli ulteriori oneri di legge.

Norme richiamate

  • art. 2751-bis n. 3 c.c.

    richiamato come titolo di privilegio invocato dal creditore per l'ammissione al passivo; la Corte non ne discute il contenuto, ma prende atto della sua allegazione.

  • art. 1758 c.c.

    la Corte lo considera nel quadro del rapporto di agenzia, rilevando che la disciplina pattizia poteva derogare alla regola legale sulle provvigioni secondo quanto accertato dal giudice di merito.

  • art. 5 Accordi Economici Collettivi

    la Corte rileva che nel caso concreto risultava derogato da una clausola contrattuale espressa, sicché non era applicabile la regola dell'accettazione tacita dopo 60 giorni.

  • art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.

    richiamato come parametro del vizio di violazione di legge dedotto nel ricorso.

  • art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.

    richiamato come parametro del vizio di omesso esame di fatti decisivi; la Corte ribadisce che non è consentito usare tale vizio per contestare la mera valutazione delle prove.

  • art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002

    richiamato per dare atto dei presupposti del raddoppio del contributo unificato a carico del ricorrente soccombente.

Massime di principio

  • Nel rapporto di agenzia, quando il contratto preveda espressamente una disciplina diversa da quella collettiva, il diritto alla provvigione va accertato secondo la pattuizione individuale; se la clausola subordina la provvigione all'accettazione del preponente, l'agente deve provare tale accettazione.
  • La valutazione circa l'idoneità di documenti, fatture, mail, tabelle o altri elementi probatori a dimostrare i fatti costitutivi del credito è riservata al giudice di merito e non può essere rieditata in cassazione sotto forma di vizio motivazionale, salvo i limiti oggi stretti dell'art. 360, n. 5, c.p.c.
  • Il motivo di ricorso per cassazione deve confrontarsi con la ratio decidendi della sentenza impugnata: se la decisione è fondata sulla mancanza dei presupposti del diritto, è inammissibile una censura che investa solo profili estranei, come la modalità di calcolo dell'emolumento.
  • Sono inammissibili in cassazione le questioni nuove non trattate nei gradi di merito, salvo quelle rilevabili d'ufficio; chi le deduce deve indicare specificamente dove, come e quando le abbia già sollevate nel giudizio precedente.
  • Chi invoca in cassazione una questione di interpretazione o validità di un contratto deve rispettare il principio di specificità del motivo, dimostrando che la questione era effettivamente devoluta al giudice di merito.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniMandatoAccertamento del passivo
RamiProcesso civileContrattiFallimentare / Crisi d'impresa
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaGiudicato

Testo integrale

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