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Cassazione Civile, Ordinanza n. 34294/2025 del 27/12/2025

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (contribuente)

La controversia

La controversia nasce da una cartella di pagamento relativa all'IVA 2006, con cui l'Amministrazione finanziaria aveva iscritto a ruolo la società contribuente quale obbligata solidale ex art. 60-bis del d.P.R. n. 633/1972 per l'IVA non versata dalla cedente, in relazione ad acquisti effettuati a prezzi inferiori al valore di mercato. La società aveva impugnato la cartella, l'atto presupposto richiamato in cartella e, in via cautelativa, una nota informativa dell'Agenzia. In primo grado il ricorso era stato accolto, mentre in appello la CTR del Lazio aveva accolto l'appello dell'Ufficio. In Cassazione la società ha proposto otto motivi: nullità della sentenza per motivazione apparente; violazione dell'art. 19 d.lgs. 546/1992 assumendo l'erronea considerazione del PVC come atto autonomamente impugnabile; violazione dell'art. 112 c.p.c. per omessa pronuncia sui motivi originari; violazione dell'art. 101, comma 2, c.p.c. per aver deciso su questione rilevata d'ufficio senza contraddittorio; violazione dell'art. 2909 c.c. per asserita violazione del giudicato implicito; ulteriore motivo di motivazione apparente; ulteriore omessa pronuncia; e, infine, omessa pronuncia sulla richiesta di riunione o trattazione congiunta con altro giudizio connesso. La società sosteneva che la CTR avesse deciso in modo apodittico sulla base della conoscenza del PVC, senza confrontarsi con le questioni processuali e sostanziali dedotte.

La decisione

La Corte ha accolto il primo motivo, ritenendo la motivazione della sentenza di appello meramente apparente e quindi nulla perché non idonea a rendere percepibile la ratio decidendi e l'iter logico-giuridico seguito. Sono stati assorbiti i motivi dal secondo al settimo. L'ottavo motivo è stato dichiarato inammissibile per sopravvenuto difetto di interesse, poiché la causa era stata comunque trattata congiuntamente all'altro giudizio connesso nella medesima udienza. La sentenza impugnata è stata cassata con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Lazio, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.

Norme richiamate

  • art. 60-bis del d.P.R. n. 633/1972

    richiamato come base della responsabilità solidale del cessionario per l'IVA non versata dal cedente in presenza di acquisti a prezzi inferiori al valore di mercato

  • art. 36, comma 2, n. 4, d.lgs. n. 546/1992

    la sentenza tributaria deve contenere una motivazione intelligibile; la motivazione meramente assertiva o apparente integra nullità

  • art. 19 d.lgs. n. 546/1992

    richiamato per escludere l'autonoma impugnabilità del PVC, qualificato come atto istruttorio endoprocedimentale

  • art. 112 c.p.c.

    il giudice deve pronunciarsi su tutti i motivi di ricorso e non può ometterli indebitamente dichiarandoli assorbiti senza adeguata base logica

  • art. 101, comma 2, c.p.c.

    la decisione su questione rilevata d'ufficio richiede il previo contraddittorio tra le parti

  • art. 2909 c.c.

    invocato dalla ricorrente in relazione al giudicato implicito formatosi su alcune questioni processuali

  • art. 29 d.lgs. n. 546/1992

    richiamato per la richiesta di riunione o trattazione congiunta dei giudizi connessi

  • art. 151 disp. att. c.p.c.

    richiamato dalla Corte per spiegare che, in cassazione, la trattazione congiunta può perseguire le finalità di economia processuale anche senza formale riunione

  • art. 360, comma 1, n. 4 c.p.c.

    utilizzato come parametro del ricorso per nullità della sentenza e degli errores in procedendo

Massime di principio

  • La motivazione della sentenza è apparente, e quindi nulla, quando si limita ad affermazioni apodittiche o assertive che non consentono di comprendere le ragioni della decisione e di controllarne la logicità.
  • Nel processo tributario il giudice di merito deve confrontarsi con le questioni effettivamente devolute dalle parti; l'omessa pronuncia sui motivi dedotti integra violazione dell'art. 112 c.p.c. solo se il motivo non sia realmente assorbito da una ratio decidendi validamente espressa.
  • L'accertamento della conoscenza di un PVC o di un procedimento amministrativo non può sostituire, da solo, una motivazione completa sulla fondatezza della pretesa o sull'ammissibilità delle censure processuali.
  • La rilevazione d'ufficio di una questione decisiva impone il rispetto del contraddittorio ex art. 101, comma 2, c.p.c., salvo che la questione sia già stata discussa tra le parti.
  • Nel giudizio di cassazione la trattazione congiunta di cause connesse può realizzare le esigenze di economia processuale anche senza disporre formalmente la riunione, con conseguente sopravvenuto difetto di interesse alla censura che la lamenta.
  • La qualificazione di un atto come endoprocedimentale o autonomamente impugnabile deve essere coerente con la struttura del procedimento tributario e con l'oggetto della pretesa azionata.

Come è indicizzato

MaterieRiscossioneContenzioso tributarioImpugnazioni
RamiTributiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaGiudicato

Testo integrale

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