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Cassazione Civile, Ordinanza n. 41388/2021 del 23/12/2021

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (contribuente)

La controversia

La controversia nasce da un avviso di accertamento catastale emesso a seguito della revisione del classamento di unità immobiliari site in microzone comunali, con rideterminazione della classe di merito e della rendita catastale intestata al contribuente. In primo grado il ricorso del contribuente era stato accolto; l'Agenzia proponeva appello, ma la Commissione tributaria regionale lo dichiarava inammissibile ritenendo inesistente la notificazione dell'atto di gravame perché eseguita tramite operatore di posta privata. Con l'unico motivo di ricorso per cassazione l'Agenzia deduceva violazione e falsa applicazione delle norme sulla notificazione degli atti processuali e del processo tributario, sostenendo che la CTR avesse errato nel qualificare come inesistente, anziché nulla, la notifica dell'appello eseguita da operatore postale privato. La Corte, richiamando le Sezioni Unite n. 299/2020, ha però rilevato che la notificazione tramite operatore di posta privata nel periodo rilevante è nulla e non inesistente; ha inoltre verificato dagli atti che mancava prova certa della data di ricezione dell'appello da parte del destinatario prima della scadenza del termine breve di impugnazione. Ne ha tratto la conseguenza che l'appello era tardivo e quindi inammissibile. Poiché la CTR aveva comunque pronunciato l'inammissibilità dell'appello, seppure con diversa motivazione, la sentenza impugnata è stata confermata.

La decisione

La Corte ha rigettato il ricorso dell'Agenzia delle Entrate. Ha ritenuto corretto, nel risultato finale, il dispositivo della CTR che aveva dichiarato inammissibile l'appello, benché la motivazione sulla notificazione fosse parzialmente errata. In concreto, la notificazione dell'appello eseguita tramite operatore di posta privata è stata qualificata come nulla e non inesistente, ma l'assenza di prova della data di consegna dell'atto ha impedito di dimostrare la tempestività dell'impugnazione; perciò l'appello è stato considerato tardivo e inammissibile. Nessuna pronuncia sulle spese per mancata difesa dell'intimato.

Norme richiamate

  • art. 360, comma 1, nn. 3 e 4, c.p.c.

    violazione e/o falsa applicazione

    La censura di legittimità è stata proposta come deduzione di violazione di legge e nullità della decisione d'appello.

  • art. 380-bis c.p.c.

    ai sensi dell'art. 380 bis cod. proc. civ.

    È stato seguito il rito camerale semplificato con relazione del consigliere relatore.

  • d.lgs. n. 261/1999

    Richiamato come disciplina del servizio postale e dei soggetti legittimati alla notifica, nel testo modificato dal d.lgs. n. 58/2011.

  • d.lgs. n. 58/2011

    Richiamato come modifica della disciplina del servizio postale.

  • d.lgs. n. 546/1992, art. 16

    Richiamato quale norma sulle notificazioni nel processo tributario.

  • L. n. 124/2017, art. 1, commi 57 e 58

    Richiamata quale intervento normativo che ha introdotto il nuovo regime sulla notificazione degli atti giudiziari tramite operatori postali.

  • art. 149 c.p.c.

    Richiamato in tema di notificazione degli atti processuali.

  • d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater

    La Corte ha escluso l'applicazione dell'ulteriore contributo unificato, poiché la parte soccombente era un'amministrazione pubblica ammessa alla prenotazione a debito.

Massime di principio

  • Nel periodo compreso tra l'entrata in vigore della direttiva 2008/6/CE e il regime introdotto dalla L. n. 124/2017, la notificazione di atti giudiziari eseguita da un operatore di posta privata privo del relativo titolo abilitativo è nulla e non inesistente.
  • La nullità della notificazione può essere sanata per raggiungimento dello scopo, ma tale sanatoria non elimina il problema della tempestività dell'impugnazione quando manchi certezza legale sulla data di consegna dell'atto all'operatore postale.
  • Quando si contesta la tempestività di un'impugnazione notificata tramite operatore privo di poteri certificativi, è necessario che dagli atti risulti in modo certo la data di ricezione da parte del destinatario prima della scadenza del termine di impugnazione; in mancanza, l'impugnazione va dichiarata inammissibile per tardività.
  • Se il giudice di merito perviene comunque al risultato corretto di dichiarare inammissibile l'impugnazione, la decisione può essere confermata anche se la motivazione sulla qualificazione del vizio di notificazione è diversa o errata.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributarioImpugnazioniNotificazioni
RamiTributiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiNullitàOnere della prova

Testo integrale

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