Cassazione Civile, Ordinanza n. 31673/2024 del 09/12/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)
La controversia
La controversia nasce dalla domanda di una struttura privata accreditata volta a ottenere dalla Regione il pagamento della quota del 60% delle prestazioni sociosanitarie rese nell'anno 2014 in favore di soggetti disabili non assistibili a domicilio. Il restante 40% era stato già remunerato dall'ASP con fondi sanitari regionali, mentre la Regione non aveva corrisposto la quota sociale. In primo grado la domanda era stata accolta; in appello la Regione aveva ottenuto la riforma della decisione. La Corte d'appello aveva escluso sia un'obbligazione ex lege della Regione, sia un'obbligazione ex contractu derivante da una scrittura del 9 giugno 2014, ritenendo inoltre improponibile la domanda ex art. 2041 c.c. per difetto di residualità. Con il ricorso per cassazione la struttura deduceva: 1) nullità della sentenza per violazione degli artt. 342 e 112 c.p.c., assumendo che l'appello regionale avesse riguardato prestazioni del 2013 e non quelle del 2014 decise in primo grado; 2) violazione dell'art. 30, lett. d, l.r. Calabria n. 7/1996, sostenendo che il dirigente regionale aveva potere di stipulare contratti e convenzioni idonei a impegnare l'ente; 3) violazione degli artt. 1362, 1363 e 2697 c.c., lamentando l'erronea interpretazione della scrittura del 9 giugno 2014, che a suo dire avrebbe dovuto essere letta come fonte di un obbligo della Regione, anche alla luce delle successive leggi regionali di rifinanziamento del fondo sociale.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato integralmente inammissibile il ricorso. Ha ritenuto infondato il primo motivo perché dagli atti emergeva che il giudizio di primo grado riguardava effettivamente le prestazioni del 2014 e che l'errore iniziale contenuto nell'atto di appello regionale non aveva impedito la trattazione del vero oggetto della lite, né integrava violazione degli artt. 112 e 342 c.p.c. Ha dichiarato inammissibile il secondo motivo perché non coglieva la ratio decidendi: la Corte d'appello non aveva solo dubitato dei poteri del dirigente, ma aveva comunque interpretato la scrittura del 9 giugno 2014 come non destinata ad assumere la Regione quale obbligata diretta al pagamento della quota sociale. Ha dichiarato inammissibile anche il terzo motivo, osservando che la censura mirava a ottenere una diversa interpretazione del contratto, non consentita in cassazione se la lettura del giudice di merito non è arbitraria o irragionevole; inoltre, le leggi regionali richiamate finanziavano capitoli di spesa ma non costituivano fonte di un obbligo diretto di pagamento in capo alla Regione. Conseguentemente, la ricorrente è stata condannata alle spese e al raddoppio del contributo unificato, ove dovuto.
Norme richiamate
L'errore iniziale nell'appello sulla qualificazione delle prestazioni non ha determinato l'inammissibilità dell'impugnazione, poiché l'atto ha comunque consentito la trattazione del vero oggetto del giudizio.
Non vi è stata violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato, perché la sentenza di merito si è mantenuta aderente alla domanda relativa alle prestazioni del 2014.
art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c.
È richiamato come parametro del motivo di nullità della sentenza per vizi processuali.
art. 30, lett. d, l.r. Calabria 13 maggio 1996, n. 7
La ricorrente lo invocava per sostenere il potere del dirigente di stipulare contratti e convenzioni idonei a impegnare l'ente; la Corte reputa la censura fuori fuoco rispetto alla ratio della decisione di merito.
L'interpretazione del contratto è censurabile in cassazione solo per violazione dei canoni legali di ermeneutica; non basta proporre una lettura alternativa del testo contrattuale.
Richiamato dal ricorrente nel tentativo di sovvertire l'interpretazione della scrittura del 9 giugno 2014; la Corte non ravvisa un vizio di riparto o valutazione della prova, ma una mera richiesta di diversa interpretazione del contratto.
La Corte d'appello aveva escluso l'azione di arricchimento senza causa; in cassazione tale punto non viene utilmente superato, anche perché l'azione è residuale.
Richiamato per affermare il carattere residuale dell'azione generale di arricchimento.
Indica la trattazione in Adunanza camerale del ricorso.
Richiama il deposito delle memorie delle parti.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
Fondamento per il raddoppio del contributo unificato a carico della ricorrente, ove dovuto.
Massime di principio
- In sede di legittimità, la deduzione di un vizio ex art. 360, n. 4, c.p.c. consente il controllo del fatto processuale, ma non impone l'inammissibilità dell'appello quando l'atto, pur contenendo un errore iniziale sull'oggetto, nel suo complesso consenta al giudice di individuare correttamente domanda e causa petendi.
- La violazione degli artt. 112 e 342 c.p.c. non si configura se il giudice di merito decide su una domanda effettivamente proposta e l'atto di appello, letto nel suo contenuto sostanziale, è idoneo a devolvere la questione controversa.
- La censura di interpretazione contrattuale è ammissibile in cassazione solo se si allega la violazione dei canoni legali di ermeneutica; non è consentito chiedere una nuova valutazione complessiva del testo per sostituire una diversa lettura a quella, non arbitraria, adottata dal giudice di merito.
- Le disposizioni di finanziamento pubblico di capitoli di spesa o di fondi regionali non valgono, di per sé, a costituire un obbligo diretto di pagamento in capo alla Regione, se dal testo negoziale non emerge chiaramente l'assunzione di tale obbligazione.
- L'azione di arricchimento senza causa resta esperibile solo in via residuale e non può essere utilizzata quando l'ordinamento appronta altri rimedi o quando la pretesa sia fondata su una diversa e non provata fonte dell'obbligazione.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza civile
- ordinanza_civile · 9 dic 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 31549/2024 del 09/12/2024
- ordinanza_civile · 9 dic 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 31562/2024 del 09/12/2024
- ordinanza_civile · 9 dic 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 31566/2024 del 09/12/2024
- ordinanza_civile · 9 dic 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 31570/2024 del 09/12/2024
- ordinanza_civile · 9 dic 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 31575/2024 del 09/12/2024
- ordinanza_civile · 9 dic 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 31576/2024 del 09/12/2024
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza civile →