Cassazione Civile, Ordinanza n. 20688/2023 del 17/07/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (riscossione)
La controversia
La controversia riguarda l'impugnazione di una cartella di pagamento emessa per IVA e altri tributi relativi all'anno d'imposta 2001. In primo grado la cartella era stata annullata per asserita inesistenza della notificazione; il giudice d'appello aveva confermato il rigetto dell'appello dell'agente della riscossione ritenendo, in sintesi, che il ricorso introduttivo fosse ammissibile e che non fosse provata l'irreperibilità assoluta del destinatario, presupposto per la notificazione nelle forme dell'art. 60 del d.P.R. n. 600 del 1973. L'agente della riscossione ha proposto ricorso per cassazione con tre motivi: 1) nullità della sentenza e del procedimento per mancato rilievo dell'inammissibilità del ricorso originario ai sensi dell'art. 18 del d.lgs. n. 546 del 1992, per assoluta incertezza sul soggetto ricorrente e sul destinatario del ricorso; 2) nullità per omessa pronuncia ex art. 112 c.p.c. sul motivo d'appello relativo al fatto che la CTP avrebbe deciso su una questione non ritualmente devoluta; 3) violazione degli artt. 60, comma 1, lett. e), d.P.R. n. 600 del 1973 e 21 d.lgs. n. 546 del 1992, sostenendo la ritualità della notificazione presso la sede risultante dal registro delle imprese e la conseguente tardività dell'impugnazione della cartella. L'Agenzia delle entrate ha proposto ricorso incidentale, aderendo alle ragioni dell'agente della riscossione e riproponendo, tra l'altro, il vizio di motivazione apparente della sentenza d'appello.
La decisione
La Corte ha accolto il secondo motivo del ricorso incidentale dell'Agenzia delle entrate, ritenendo che la motivazione della sentenza della CTR fosse solo apparente: il giudice d'appello si era limitato ad aderire alla decisione di primo grado senza affrontare in modo effettivo le censure dell'appellante e senza rendere percepibile il percorso logico seguito. Per questo ha dichiarato la nullità della sentenza impugnata e l'ha cassata con rinvio alla Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della Campania in diversa composizione, anche per le spese. Sono stati assorbiti gli altri motivi del ricorso incidentale e l'intero ricorso principale dell'agente della riscossione.
Norme richiamate
art. 360, comma 1, n. 4 c.p.c.
Richiamato per denunciare nullità della sentenza e del procedimento, in particolare per motivazione apparente e omessa pronuncia.
art. 18 d.lgs. n. 546 del 1992
Invocato in relazione ai requisiti del ricorso introduttivo nel processo tributario e alla dedotta inammissibilità per incertezza assoluta sulle parti.
Richiamato sia per l'omessa pronuncia sia per il principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato.
art. 60, comma 1, lett. e), d.P.R. n. 600 del 1973
Richiamato con riferimento alla notificazione in caso di irreperibilità assoluta del destinatario e alla ritualità del deposito presso la casa comunale.
art. 21, comma 1, d.lgs. n. 546 del 1992
Richiamato dalla ricorrente per sostenere la tardività dell'impugnazione della cartella.
art. 36 d.lgs. n. 546 del 1992
Richiamato in relazione all'obbligo di motivazione delle sentenze tributarie.
Richiamato come parametro della motivazione della sentenza.
Richiamato quale norma sulla concisione e struttura della motivazione.
art. 111 Cost.
Richiamato a fondamento dell'obbligo costituzionale di motivazione.
art. 1, comma 5-bis, d.l. n. 106 del 2005
Richiamato per sostenere il termine entro cui notificare le cartelle relative alle dichiarazioni presentate nel 2002 e 2003.
Massime di principio
- In cassazione la motivazione è censurabile come nullità solo quando l'anomalia si traduce in una motivazione mancante, apparente, perplessa, incomprensibile o in contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili; non basta una motivazione sintetica se consente comunque di comprendere la ratio decidendi.
- La motivazione è apparente quando il giudice di merito si limita ad adesioni apodittiche alla decisione precedente senza confrontarsi con le censure specificamente proposte, impedendo di ricostruire il percorso logico-giuridico seguito.
- Quando il vizio accolto è assorbente, gli altri motivi del ricorso principale e incidentale restano assorbiti e la sentenza va cassata con rinvio al giudice di merito perché riesamini la controversia con motivazione effettiva.
- Nel processo tributario il ricorso introduttivo deve essere valutato secondo i requisiti di chiarezza dell'indicazione delle parti e dell'oggetto della domanda; tuttavia, nel caso deciso, tale profilo non è stato esaminato nel merito perché assorbito dall'accoglimento del vizio di motivazione.
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