Salta al contenuto
ordinanza_civile

Cassazione Civile, Ordinanza n. 20688/2023 del 17/07/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (riscossione)

La controversia

La controversia riguarda l'impugnazione di una cartella di pagamento emessa per IVA e altri tributi relativi all'anno d'imposta 2001. In primo grado la cartella era stata annullata per asserita inesistenza della notificazione; il giudice d'appello aveva confermato il rigetto dell'appello dell'agente della riscossione ritenendo, in sintesi, che il ricorso introduttivo fosse ammissibile e che non fosse provata l'irreperibilità assoluta del destinatario, presupposto per la notificazione nelle forme dell'art. 60 del d.P.R. n. 600 del 1973. L'agente della riscossione ha proposto ricorso per cassazione con tre motivi: 1) nullità della sentenza e del procedimento per mancato rilievo dell'inammissibilità del ricorso originario ai sensi dell'art. 18 del d.lgs. n. 546 del 1992, per assoluta incertezza sul soggetto ricorrente e sul destinatario del ricorso; 2) nullità per omessa pronuncia ex art. 112 c.p.c. sul motivo d'appello relativo al fatto che la CTP avrebbe deciso su una questione non ritualmente devoluta; 3) violazione degli artt. 60, comma 1, lett. e), d.P.R. n. 600 del 1973 e 21 d.lgs. n. 546 del 1992, sostenendo la ritualità della notificazione presso la sede risultante dal registro delle imprese e la conseguente tardività dell'impugnazione della cartella. L'Agenzia delle entrate ha proposto ricorso incidentale, aderendo alle ragioni dell'agente della riscossione e riproponendo, tra l'altro, il vizio di motivazione apparente della sentenza d'appello.

La decisione

La Corte ha accolto il secondo motivo del ricorso incidentale dell'Agenzia delle entrate, ritenendo che la motivazione della sentenza della CTR fosse solo apparente: il giudice d'appello si era limitato ad aderire alla decisione di primo grado senza affrontare in modo effettivo le censure dell'appellante e senza rendere percepibile il percorso logico seguito. Per questo ha dichiarato la nullità della sentenza impugnata e l'ha cassata con rinvio alla Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della Campania in diversa composizione, anche per le spese. Sono stati assorbiti gli altri motivi del ricorso incidentale e l'intero ricorso principale dell'agente della riscossione.

Norme richiamate

Massime di principio

  • In cassazione la motivazione è censurabile come nullità solo quando l'anomalia si traduce in una motivazione mancante, apparente, perplessa, incomprensibile o in contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili; non basta una motivazione sintetica se consente comunque di comprendere la ratio decidendi.
  • La motivazione è apparente quando il giudice di merito si limita ad adesioni apodittiche alla decisione precedente senza confrontarsi con le censure specificamente proposte, impedendo di ricostruire il percorso logico-giuridico seguito.
  • Quando il vizio accolto è assorbente, gli altri motivi del ricorso principale e incidentale restano assorbiti e la sentenza va cassata con rinvio al giudice di merito perché riesamini la controversia con motivazione effettiva.
  • Nel processo tributario il ricorso introduttivo deve essere valutato secondo i requisiti di chiarezza dell'indicazione delle parti e dell'oggetto della domanda; tuttavia, nel caso deciso, tale profilo non è stato esaminato nel merito perché assorbito dall'accoglimento del vizio di motivazione.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributarioRiscossione
RamiTributiProcesso civile
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.