Cassazione Civile, Ordinanza n. 16398/2024 del 12/06/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte ha preso atto dell'intervenuto perfezionamento della definizione agevolata della lite fiscale, non contestato dall'Agenzia delle Entrate, e ha dichiarato estinto il processo per cessazione della materia del contendere ai sensi dell'art. 3, comma 6, d.l. n. 119/2018 conv. in l. n. 119/2018. Ha inoltre compensato le spese di lite e ha escluso l'obbligo di versamento dell'ulteriore contributo unificato.
Esito
Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)
La controversia
Tre contribuenti hanno impugnato in Cassazione la sentenza della CTR Lombardia che, in parziale accoglimento dell'appello dell'Agenzia delle Entrate, aveva ritenuto legittimo un avviso di liquidazione per imposta di donazione e sanzioni relativo a un'operazione di acquisto di un fondo rustico. Secondo l'Ufficio, il padre aveva fornito la provvista per l'acquisto dei figli, configurando una donazione indiretta tassabile; i contribuenti sostenevano, tra l'altro, che l'eventuale liberalità si fosse perfezionata in epoca anteriore all'entrata in vigore dell'imposta. Nelle more del giudizio di legittimità i ricorrenti hanno chiesto la sospensione per avere presentato istanza di definizione agevolata della lite ai sensi del d.l. n. 119/2018 e hanno poi depositato documentazione attestante il pagamento integrale delle rate e la definizione della controversia, rinunciando al giudizio per cessazione della materia del contendere.
Norme richiamate
art. 3, commi 5 e 6, d.l. n. 119/2018 conv. in l. n. 136/2018
"Nella dichiarazione di cui al comma 5 il debitore indica l'eventuale pendenza di giudizi aventi ad oggetto i carichi in essa ricompresi e assume l'impegno a rinunciare agli stessi giudizi... L'estinzione del giudizio è subordinata all'effettivo perfezionamento della definizione e alla produzione, nello stesso giudizio, della documentazione attestante i pagamenti effettuati"
La Corte ha ritenuto che, una volta documentato l'effettivo perfezionamento della definizione agevolata e in assenza di contestazioni della controparte, il processo debba essere dichiarato estinto per cessazione della materia del contendere.
Richiamato dalla CTR per affermare la tempestività dell'azione di accertamento in materia di imposta di donazione.
art. 76, comma 1, d.P.R. n. 131/1986
Richiamato dalla CTR per affermare la tempestività dell'azione di accertamento.
art. 1, comma 4-bis, d.lgs. n. 346/1990
Richiamato dalla CTR per escludere che l'imposta di donazione fosse preclusa dall'applicazione dell'imposta di registro sull'atto di trasferimento, trattandosi di fondo rustico agevolato.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002
La Corte ha escluso la debenza dell'ulteriore contributo unificato in ragione della definizione della lite.
Massime di principio
- Quando il contribuente aderisce alla definizione agevolata della lite fiscale e produce prova dell'integrale perfezionamento della procedura, il giudizio pendente va dichiarato estinto per cessazione della materia del contendere, sempre che non vi siano contestazioni sulla regolarità dei pagamenti.
- La declaratoria di estinzione per definizione agevolata comporta normalmente la compensazione delle spese di lite.
- In presenza di definizione agevolata perfezionata, non è dovuto l'ulteriore contributo unificato previsto per il rigetto o l'inammissibilità del ricorso.
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