Cassazione Civile, Ordinanza n. 13828/2026 del 12/05/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (pubblica amministrazione)
La controversia
La controversia nasce dall’impugnazione, da parte del contribuente, del provvedimento di diniego della definizione agevolata dei carichi iscritti a ruolo richiesta ai sensi della legge n. 289 del 2002. In primo grado il ricorso era stato respinto; in appello, invece, la Commissione tributaria regionale aveva accolto l’impugnazione del contribuente ritenendo insufficiente la motivazione del diniego. L’Agenzia delle Entrate ha quindi proposto ricorso per cassazione con due motivi: (1) nullità della sentenza d’appello per motivazione apparente, deducendo violazione delle norme sulla motivazione della sentenza e dell’art. 132 c.p.c., perché la CTR non avrebbe esplicitato adeguatamente perché il diniego fosse lacunoso; (2) violazione o falsa applicazione dell’art. 12 della legge n. 289 del 2002, sostenendo che il contribuente non aveva perfezionato la sanatoria per omesso/integrale insufficiente versamento, come emergeva dal prospetto contabile allegato al diniego con l’indicazione dei versamenti insufficienti.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il primo motivo, ritenendo che la motivazione della sentenza d’appello, pur sintetica, fosse comunque esistente e idonea a rendere percepibili le ragioni della decisione, quindi non meramente apparente. Ha invece accolto il secondo motivo, rilevando che la CTR non aveva correttamente applicato l’art. 12 della legge n. 289 del 2002 e aveva omesso di considerare la documentazione contabile richiamata dall’Ufficio, dalla quale risultava l’insufficienza dei versamenti e dunque il mancato perfezionamento della definizione agevolata. La sentenza impugnata è stata pertanto cassata con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Puglia, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
art. 36, comma 2, d.lgs. n. 546/1992
richiamato come parametro della motivazione della sentenza tributaria, in coordinamento con l’art. 61 del medesimo decreto e con l’art. 132 c.p.c.
richiamato tra le norme processuali sulla motivazione della sentenza tributaria d’appello
art. 132, comma 2, n. 4 c.p.c.
la sentenza è nulla solo se manca una motivazione effettivamente percepibile; non è sufficiente che la motivazione sia sintetica o non condivisibile
richiamato a sostegno del vizio di motivazione denunciato
art. 360, comma 1, n. 4 c.p.c.
utilizzato come norma sul vizio processuale dedotto per motivazione apparente
art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.
utilizzato per denunciare la violazione/falsa applicazione dell’art. 12 della legge n. 289 del 2002
art. 12, legge n. 289 del 2002
norma che disciplina la definizione agevolata/condono e richiede il rispetto dei presupposti di legge, tra cui l’integrale versamento dovuto per il perfezionamento dell’istituto
Massime di principio
- Sussiste motivazione apparente solo quando la sentenza, pur graficamente esistente, non consente di percepire il fondamento della decisione perché contiene argomentazioni obiettivamente inidonee a far conoscere l’iter logico seguito dal giudice; non basta che la motivazione sia sintetica o non persuasiva.
- Nel giudizio di legittimità la Corte non può sindacare la sufficienza o la razionalità della motivazione in sé, salvo i casi di anomalia motivazionale che si traducano in nullità della sentenza.
- In tema di definizione agevolata dei carichi iscritti a ruolo, il perfezionamento del beneficio presuppone il rigoroso rispetto delle condizioni previste dalla legge; l’omesso o insufficiente versamento dell’importo dovuto impedisce il perfezionamento della sanatoria.
- Se il provvedimento di diniego è corredato da documentazione contabile che evidenzi versamenti insufficienti, il giudice di merito deve esaminarla e non può limitarsi a una valutazione astratta dell’adeguatezza motivazionale dell’atto amministrativo.
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