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Cassazione Civile, Ordinanza n. 26193/2025 del 25/09/2025

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (ente previdenziale)

La controversia

La controversia nasce da un verbale ispettivo relativo a dodici rapporti intrattenuti nel periodo dal IV trimestre 2004 al III trimestre 2009 tra una società immobiliare e alcuni collaboratori formalmente indicati come "procacciatori d'affari". L'ente previdenziale ha sostenuto che, per contenuto concreto e modalità di svolgimento, tali rapporti fossero in realtà rapporti di agenzia, con conseguente obbligo di contribuzione all'ENASARCO, e ha ottenuto in appello la riforma della decisione di primo grado. La società ha proposto ricorso per cassazione con quattro motivi: (1) violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. e degli artt. 2697, 2727 e 2729 c.c., assumendo che la Corte d'appello avesse valorizzato contratti non prodotti e avesse desunto indebitamente la loro esistenza da elementi presuntivi; (2) omesso esame di un fatto decisivo, cioè la mancata stipulazione dei contratti di incarico di procacciatore per l'intero periodo contestato; (3) falsa applicazione dell'art. 1742 c.c., per avere la Corte sussunto i rapporti nello schema dell'agenzia invece che del procacciamento d'affari; (4) violazione degli artt. 1362 e 1363 c.c. e dell'art. 116 c.p.c., per non avere la Corte interpretato correttamente la volontà contrattuale e il comportamento complessivo delle parti. La Cassazione ha ritenuto inammissibili i primi due motivi, ha respinto il terzo perché la qualificazione come agenzia era conforme ai criteri consolidati che distinguono l'agenzia dal procacciamento d'affari, e ha respinto il quarto perché l'interpretazione della volontà negoziale è valutazione di fatto riservata al giudice di merito, sindacabile solo nei limiti dell'ermeneutica contrattuale e di una motivazione non apparente.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato integralmente il ricorso della società. Ha confermato la sentenza d'appello che aveva qualificato i rapporti come agenzia, con conseguente obbligo contributivo verso l'ENASARCO e condanna della società al pagamento dei contributi previdenziali, di sanzioni, interessi e del versamento FIRR, oltre alle spese di lite. La Corte ha inoltre dato atto della sussistenza dei presupposti per il pagamento dell'ulteriore contributo unificato da parte della ricorrente.

Norme richiamate

  • art. 115 c.p.c.

    La violazione è configurabile solo se il giudice fonda la decisione su prove non introdotte dalle parti o dichiara di non dover osservare la regola di decisione sulle prove; non basta la diversa valutazione delle prove offerte dalle parti.

  • art. 116 c.p.c.

    La violazione è deducibile solo se il giudice attribuisce a una prova un valore diverso da quello previsto dalla legge o nega il prudente apprezzamento dove dovuto; non è censurabile in cassazione il mero cattivo esercizio della valutazione del materiale probatorio.

  • art. 2697 c.c.

    La violazione ricorre solo se l'onere della prova è stato attribuito alla parte sbagliata; non quando si contesta l'apprezzamento delle prove compiuto dal giudice di merito.

  • art. 2727 c.c.

    Le presunzioni semplici sono prove rimessa alla valutazione del giudice di merito, che deve individuare i fatti noti e la loro idoneità inferenziale.

  • art. 2729 c.c.

    Il controllo di legittimità non investe la mera diversa lettura degli indizi, salvo che il ragionamento presuntivo sia intrinsecamente implausibile o meramente apparente.

  • art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.

    Non può essere usato per ottenere una nuova valutazione del fatto; serve a denunciare errori di sussunzione o violazioni di legge effettive.

  • art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c.

    L'omesso esame deve riguardare un fatto storico decisivo effettivamente non considerato dal giudice; non ricorre se il fatto è stato esaminato anche implicitamente.

  • art. 1742 c.c.

    Il contratto di agenzia si distingue dal procacciamento d'affari per continuità, stabilità e obbligo di promuovere contratti nell'interesse del preponente in una sfera territoriale determinata.

  • art. 1362 c.c.

    L'accertamento della volontà contrattuale richiede l'interpretazione del testo e del comportamento complessivo delle parti; in cassazione è sindacabile solo per violazione dei canoni ermeneutici o motivazione apparente.

  • art. 1363 c.c.

    Le clausole vanno interpretate nel loro complesso e non isolatamente.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    In caso di rigetto del ricorso, va dato atto dei presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.

  • art. 118 disp. att. c.p.c.

    La Corte richiama la propria giurisprudenza consolidata senza riprodurla integralmente.

Massime di principio

  • La denuncia di violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. non consente di rimettere in discussione l'apprezzamento del materiale probatorio compiuto dal giudice di merito; essa è ammissibile solo quando il giudice utilizzi prove non introdotte dalle parti o attribuisca a una prova un valore giuridico diverso da quello previsto.
  • La censura ex art. 2697 c.c. è configurabile solo se l'onere della prova è stato erroneamente posto a carico della parte sbagliata, non quando si contesta il modo in cui il giudice ha valutato le prove acquisite.
  • Le presunzioni semplici costituiscono prova pienamente utilizzabile dal giudice di merito, che può fondare su di esse anche da sole il proprio convincimento, purché il ragionamento inferenziale sia logico, complessivo e non meramente apparente.
  • Il rapporto di agenzia si distingue dal procacciamento d'affari per la stabilità e continuità dell'attività promozionale, svolta nell'interesse del preponente; il procacciatore, invece, opera in modo episodico, senza vincolo di stabilità e su singoli affari o segnalazioni.
  • Nel giudizio di cassazione, la qualificazione del rapporto negoziale operata dal giudice di merito è censurabile solo per violazione dei canoni di ermeneutica contrattuale o per motivazione inesistente/apparente; non è sufficiente opporre una diversa lettura delle clausole o delle modalità esecutive.
  • L'accertamento della volontà contrattuale è un apprezzamento di fatto riservato al giudice di merito, che deve valutare il testo contrattuale e il comportamento successivo delle parti in modo complessivo e sistematico.

Come è indicizzato

MaterieAgenziaProveImpugnazioni
RamiBancario e finanziarioProcesso civileContratti
IstitutiOnere della provaBuona fede e correttezza

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