Cassazione Civile, Ordinanza n. 26193/2025 del 25/09/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (ente previdenziale)
La controversia
La controversia nasce da un verbale ispettivo relativo a dodici rapporti intrattenuti nel periodo dal IV trimestre 2004 al III trimestre 2009 tra una società immobiliare e alcuni collaboratori formalmente indicati come "procacciatori d'affari". L'ente previdenziale ha sostenuto che, per contenuto concreto e modalità di svolgimento, tali rapporti fossero in realtà rapporti di agenzia, con conseguente obbligo di contribuzione all'ENASARCO, e ha ottenuto in appello la riforma della decisione di primo grado. La società ha proposto ricorso per cassazione con quattro motivi: (1) violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. e degli artt. 2697, 2727 e 2729 c.c., assumendo che la Corte d'appello avesse valorizzato contratti non prodotti e avesse desunto indebitamente la loro esistenza da elementi presuntivi; (2) omesso esame di un fatto decisivo, cioè la mancata stipulazione dei contratti di incarico di procacciatore per l'intero periodo contestato; (3) falsa applicazione dell'art. 1742 c.c., per avere la Corte sussunto i rapporti nello schema dell'agenzia invece che del procacciamento d'affari; (4) violazione degli artt. 1362 e 1363 c.c. e dell'art. 116 c.p.c., per non avere la Corte interpretato correttamente la volontà contrattuale e il comportamento complessivo delle parti. La Cassazione ha ritenuto inammissibili i primi due motivi, ha respinto il terzo perché la qualificazione come agenzia era conforme ai criteri consolidati che distinguono l'agenzia dal procacciamento d'affari, e ha respinto il quarto perché l'interpretazione della volontà negoziale è valutazione di fatto riservata al giudice di merito, sindacabile solo nei limiti dell'ermeneutica contrattuale e di una motivazione non apparente.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato integralmente il ricorso della società. Ha confermato la sentenza d'appello che aveva qualificato i rapporti come agenzia, con conseguente obbligo contributivo verso l'ENASARCO e condanna della società al pagamento dei contributi previdenziali, di sanzioni, interessi e del versamento FIRR, oltre alle spese di lite. La Corte ha inoltre dato atto della sussistenza dei presupposti per il pagamento dell'ulteriore contributo unificato da parte della ricorrente.
Norme richiamate
La violazione è configurabile solo se il giudice fonda la decisione su prove non introdotte dalle parti o dichiara di non dover osservare la regola di decisione sulle prove; non basta la diversa valutazione delle prove offerte dalle parti.
La violazione è deducibile solo se il giudice attribuisce a una prova un valore diverso da quello previsto dalla legge o nega il prudente apprezzamento dove dovuto; non è censurabile in cassazione il mero cattivo esercizio della valutazione del materiale probatorio.
La violazione ricorre solo se l'onere della prova è stato attribuito alla parte sbagliata; non quando si contesta l'apprezzamento delle prove compiuto dal giudice di merito.
Le presunzioni semplici sono prove rimessa alla valutazione del giudice di merito, che deve individuare i fatti noti e la loro idoneità inferenziale.
Il controllo di legittimità non investe la mera diversa lettura degli indizi, salvo che il ragionamento presuntivo sia intrinsecamente implausibile o meramente apparente.
art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.
Non può essere usato per ottenere una nuova valutazione del fatto; serve a denunciare errori di sussunzione o violazioni di legge effettive.
art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c.
L'omesso esame deve riguardare un fatto storico decisivo effettivamente non considerato dal giudice; non ricorre se il fatto è stato esaminato anche implicitamente.
Il contratto di agenzia si distingue dal procacciamento d'affari per continuità, stabilità e obbligo di promuovere contratti nell'interesse del preponente in una sfera territoriale determinata.
L'accertamento della volontà contrattuale richiede l'interpretazione del testo e del comportamento complessivo delle parti; in cassazione è sindacabile solo per violazione dei canoni ermeneutici o motivazione apparente.
Le clausole vanno interpretate nel loro complesso e non isolatamente.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
In caso di rigetto del ricorso, va dato atto dei presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
La Corte richiama la propria giurisprudenza consolidata senza riprodurla integralmente.
Massime di principio
- La denuncia di violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. non consente di rimettere in discussione l'apprezzamento del materiale probatorio compiuto dal giudice di merito; essa è ammissibile solo quando il giudice utilizzi prove non introdotte dalle parti o attribuisca a una prova un valore giuridico diverso da quello previsto.
- La censura ex art. 2697 c.c. è configurabile solo se l'onere della prova è stato erroneamente posto a carico della parte sbagliata, non quando si contesta il modo in cui il giudice ha valutato le prove acquisite.
- Le presunzioni semplici costituiscono prova pienamente utilizzabile dal giudice di merito, che può fondare su di esse anche da sole il proprio convincimento, purché il ragionamento inferenziale sia logico, complessivo e non meramente apparente.
- Il rapporto di agenzia si distingue dal procacciamento d'affari per la stabilità e continuità dell'attività promozionale, svolta nell'interesse del preponente; il procacciatore, invece, opera in modo episodico, senza vincolo di stabilità e su singoli affari o segnalazioni.
- Nel giudizio di cassazione, la qualificazione del rapporto negoziale operata dal giudice di merito è censurabile solo per violazione dei canoni di ermeneutica contrattuale o per motivazione inesistente/apparente; non è sufficiente opporre una diversa lettura delle clausole o delle modalità esecutive.
- L'accertamento della volontà contrattuale è un apprezzamento di fatto riservato al giudice di merito, che deve valutare il testo contrattuale e il comportamento successivo delle parti in modo complessivo e sistematico.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza giuslavoristica, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza giuslavoristica
- ordinanza_civile_lavoro · 25 set 2025Cassazione Civile, Ordinanza n. 26128/2025 del 25/09/2025
- ordinanza_civile_lavoro · 25 set 2025Cassazione Civile, Ordinanza n. 26140/2025 del 25/09/2025
- ordinanza_civile_lavoro · 25 set 2025Cassazione Civile, Ordinanza n. 26142/2025 del 25/09/2025
- ordinanza_civile_lavoro · 25 set 2025Cassazione Civile, Ordinanza n. 26148/2025 del 25/09/2025
- ordinanza_civile_lavoro · 25 set 2025Cassazione Civile, Ordinanza n. 26181/2025 del 25/09/2025
- ordinanza_civile_lavoro · 25 set 2025Cassazione Civile, Ordinanza n. 26183/2025 del 25/09/2025
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza giuslavoristica →