Cassazione Civile, Ordinanza n. 14087/2026 del 13/05/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (committente)
La controversia
La controversia nasce da un appalto pubblico per lavori di manutenzione straordinaria e riqualificazione di alcuni viadotti. Nel corso dell'esecuzione l'ATI appaltatrice iscriveva riserve, tra cui la n. 4, relativa al mancato pagamento di lavori ulteriori per euro 1.330.130,48, oltre accessori, ritenuti illegittimamente non contabilizzati e non remunerati. La mandataria dell'ATI conveniva in giudizio la committente chiedendo il pagamento della somma riservata, o in subordine l'indennizzo ex art. 2041 c.c. ovvero il risarcimento ex art. 2043 c.c. Il Tribunale rigettava la domanda ritenendo che la perizia di variante, comportando un aumento di spesa non coperto da stanziamento e non approvato dall'organo competente, non avesse validamente modificato il contratto. In appello la società appaltatrice sosteneva che l'accordo modificativo si fosse perfezionato con l'atto di sottomissione sottoscritto dal direttore dei lavori e dal RUP e che le opere aggiuntive fossero state effettivamente eseguite e necessarie; deduceva inoltre l'erroneità del rigetto dell'azione di indebito arricchimento. La Corte d'appello respingeva il gravame, escludendo che la firma del RUP potesse vincolare la stazione appaltante in assenza di approvazione dell'organo competente e ritenendo, in ogni caso, non dimostrato il presupposto utile all'azione ex art. 2041 c.c. secondo la ricostruzione della parte. In Cassazione la ricorrente deduceva, con il primo motivo, violazione delle norme sugli atti di variante e sull'efficacia dell'atto di sottomissione, sostenendo che esso avesse validamente modificato il contratto e che il giudice d'appello avesse male interpretato il documento e il comportamento della committente. Con il secondo motivo censurava la decisione per violazione degli artt. 2041, 2042 e 2697 c.c., sostenendo che la domanda di arricchimento senza causa fosse stata correttamente proposta e che non vi fosse alcun arricchimento "imposto". La Corte di cassazione ha ritenuto entrambi i motivi inammissibili: quanto al primo, perché la decisione di merito era conforme al consolidato orientamento secondo cui per riconoscere un maggior compenso per varianti arbitrarie o non approvate occorre la dichiarazione dell'organo competente dell'amministrazione o il suo riconoscimento dell'indispensabilità/utilità delle opere, non bastando la sola sottoscrizione del direttore dei lavori o del RUP; inoltre la censura investiva accertamenti di fatto e il tema dell'esorbitanza rispetto ai limiti di spesa era coperto da doppia conforme. Quanto al secondo motivo, perché la ricorrente chiedeva in realtà una rivalutazione del merito e delle prove, non consentita in sede di legittimità; la Corte ha ribadito che il depauperato ex art. 2041 c.c. deve provare l'arricchimento della controparte, mentre la P.A. può opporre e provare che esso non fu voluto o consapevole, e che, nel caso, la ricostruzione del carattere "imposto" dell'arricchimento era un apprezzamento di fatto non sindacabile. Il ricorso è stato quindi dichiarato inammissibile, con condanna della ricorrente alle spese e al versamento dell'ulteriore contributo unificato.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha confermato la decisione di merito che aveva escluso il diritto dell'appaltatrice al pagamento delle opere ulteriori ricondotte alla riserva n. 4, sia perché non risultava un valido accordo modificativo del contratto approvato dall'organo competente della stazione appaltante, sia perché non era utilizzabile, nel caso concreto, la domanda di arricchimento senza causa. La ricorrente è stata condannata a rifondere alla resistente le spese del giudizio di legittimità ed è stato dato atto della sussistenza dei presupposti per l'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.
La Corte lo richiama come parametro formale dei motivi, ma rileva che le censure miravano in realtà a una rivalutazione del fatto, non consentita in cassazione.
Il primo motivo è dichiarato inammissibile perché la sentenza impugnata si è conformata all'orientamento consolidato della Corte.
art. 134 d.P.R. n. 554/1999
Le variazioni o addizioni al progetto non possono essere introdotte dall'appaltatore se non disposte dal direttore dei lavori e previamente approvate dalla stazione appaltante, nei limiti di legge.
art. 25 L. n. 109/1994
Le varianti di dettaglio o per miglioramento sono ammesse solo entro limiti percentuali e di copertura finanziaria; le varianti con aumento di spesa richiedono approvazione e copertura nella somma stanziata.
È invocato dalla ricorrente per sostenere l'avvenuto perfezionamento dell'accordo modificativo; la Corte esclude però che la sola sottoscrizione dell'atto di sottomissione sia sufficiente a vincolare la stazione appaltante.
L'azione di indebito arricchimento non è esperibile quando manchino i presupposti sostanziali, e comunque non può essere usata per aggirare i limiti e le approvazioni richieste nelle varianti di appalto pubblico.
È richiamato insieme all'art. 2041 c.c. per la disciplina dell'azione sussidiaria di arricchimento senza causa.
La Corte ribadisce il riparto dell'onere probatorio: il depauperato deve provare l'arricchimento, mentre la P.A. può provare che esso non fu voluto o fu imposto.
La contestazione dell'accertamento di fatto è preclusa in presenza di doppia conforme.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002
Viene applicato per dare atto dell'obbligo di versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di inammissibilità del ricorso.
art. 13, comma 1-bis, d.P.R. n. 115/2002
È il parametro per quantificare l'ulteriore contributo unificato dovuto, se dovuto.
Massime di principio
- In un appalto pubblico, il maggior compenso per opere varianti o ulteriori non può essere riconosciuto se manca l'approvazione dell'organo dell'amministrazione competente a manifestarne la volontà, non essendo sufficiente la sola sottoscrizione del direttore dei lavori o del RUP.
- La sottoscrizione di un atto di sottomissione non basta, di per sé, a perfezionare un valido accordo modificativo del contratto di appalto quando la variante comporti aumento di spesa e non risulti rispettato l'iter autorizzatorio e finanziario previsto dalla disciplina di settore.
- L'appaltatore che esegua variazioni arbitrarie o non autorizzate non ha diritto a un compenso aggiuntivo, neppure invocando l'arricchimento senza causa, salvo che ricorrano rigorosamente i presupposti normativi e l'amministrazione abbia riconosciuto l'indispensabilità/utilità delle opere con l'organo competente.
- Nell'azione di arricchimento senza causa proposta contro la pubblica amministrazione, il depauperato deve provare il fatto oggettivo dell'arricchimento; l'amministrazione può paralizzare la domanda dimostrando che l'arricchimento non fu voluto, non fu consapevole o fu comunque imposto.
- In sede di legittimità non è consentito chiedere una nuova valutazione delle prove o una diversa ricostruzione dei fatti storici, soprattutto quando la censura investe accertamenti di merito coperti da doppia conforme.
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