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Cassazione Civile, Ordinanza n. 17257/2022 del 27/05/2022

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (professionista)

La controversia

La controversia nasce dalla condanna, in primo e secondo grado, della cliente al pagamento di euro 50.000 a titolo di compensi professionali in favore dell'avvocato che l'aveva assistita in più procedimenti civili e anche in un procedimento penale. La cliente ha proposto ricorso per cassazione contro la sentenza della Corte d'appello che aveva integralmente confermato la decisione del Tribunale. Con il primo motivo ha denunciato violazione o falsa applicazione dell'art. 115 c.p.c. per asserita erronea ritenuta non specificità della contestazione; con il secondo ha dedotto omesso esame di un fatto decisivo ex art. 360, n. 5, c.p.c.; con il terzo ha nuovamente prospettato violazione degli artt. 115 c.p.c. e 2697 c.c. I motivi, secondo la Corte, erano formulati in modo estremamente sintetico, si limitavano a proporre una diversa valutazione del materiale di causa e non riportavano i passaggi essenziali degli atti di merito, in particolare della comparsa difensiva di primo grado e dell'atto d'appello, impedendo qualsiasi verifica sulla specificità delle contestazioni e sul preteso errore del giudice di merito nella quantificazione delle spettanze professionali.

La decisione

La Corte di cassazione ha ritenuto il ricorso inammissibile. Ha escluso anche l'eccezione di irrituale notificazione sollevata dal controricorrente, osservando che la notifica era stata eseguita correttamente presso il difensore indicato nell'intestazione della sentenza d'appello. Nel merito, ha affermato che il primo motivo difettava di autosufficienza e di adeguata esposizione dei fatti processuali; il secondo motivo non individuava un "fatto storico" omesso, ma una mera deduzione difensiva generica; il terzo motivo impropriamente trasformava in vizio di legge una censura di mero dissenso valutativo sul materiale probatorio. Sono state quindi poste le spese a carico della ricorrente e disposto l'ulteriore contributo unificato, se dovuto.

Norme richiamate

  • art. 115 c.p.c.

    Non può essere invocato per contestare in cassazione una semplice diversa valutazione del materiale istruttorio; la violazione si configura solo se il giudice fonda la decisione su prove non dedotte, prove d'ufficio oltre i limiti o prove legali disattese/valutate come se fossero piena prova.

  • art. 2697 c.c.

    La censura di violazione dell'onere della prova non può risolversi in una critica alla valutazione delle prove compiuta dal giudice di merito.

  • art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.

    Il motivo deve riguardare un fatto storico, oggettivo e decisivo; non sono deducibili come omesso esame le questioni, le deduzioni difensive, i singoli elementi istruttori o le ipotesi alternative.

  • art. 366, comma 1, n. 3, c.p.c.

    Il ricorso deve contenere una esposizione chiara e specifica dei fatti di causa; la mancanza di tale esposizione rende il motivo inammissibile.

  • art. 375 c.p.c.

    La causa è stata trattata in camera di consiglio non partecipata secondo il rito camerale previsto dalla norma.

  • art. 380 bis c.p.c.

    La proposta del consigliere relatore è stata comunicata alle parti nel rito camerale non partecipato.

  • art. 13, comma 1 quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    A seguito della declaratoria di inammissibilità del ricorso, sussistono i presupposti per il pagamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, se dovuto.

  • art. 13, comma 1 bis, d.P.R. n. 115 del 2002

    L'ulteriore importo è pari a quello dovuto per il ricorso principale.

Massime di principio

  • Nel giudizio di cassazione, i motivi devono essere specifici, autosufficienti e ancorati ai passaggi essenziali degli atti e delle decisioni di merito; la mera contrapposizione di una diversa lettura dei fatti non è sufficiente.
  • Il vizio di cui all'art. 360, n. 5, c.p.c. riguarda esclusivamente l'omesso esame di un fatto storico decisivo, non di questioni giuridiche, deduzioni difensive o singoli elementi istruttori.
  • La denuncia di violazione degli artt. 115 e 2697 c.c./c.p.c. non può essere utilizzata per sindacare la valutazione delle prove effettuata dal giudice di merito, salvo che si alleghi l'utilizzo di prove non introdotte, l'abuso dei poteri istruttori o la trattazione di prove legali come liberamente apprezzabili.
  • L'eccezione di notifica irrituale del ricorso va respinta quando l'impugnazione sia stata notificata presso il difensore effettivamente risultante dalla sentenza impugnata, essendo irrilevante l'elezione di domicilio presso altro difensore se non incide sulla concreta difesa tecnica nel grado considerato.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniProveNotificazioniSpese di lite
RamiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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