Cassazione Civile, Ordinanza n. 24102/2026 del 27/07/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (fideiussori)
La controversia
La controversia nasce da un decreto ingiuntivo emesso in favore del creditore originario per il pagamento, in via solidale, di una rilevante somma dovuta dai fideiussori a garanzia delle obbligazioni assunte dalla società utilizzatrice in una pluralità di contratti di leasing. Gli opponenti chiesero la revoca del decreto, deducendo: l’incompetenza territoriale del Tribunale adito per la presenza di clausole di deroga ritenute nulle o comunque inefficaci; la natura traslativa dei contratti di leasing, con conseguente nullità delle clausole sulla risoluzione e sulla penale per contrasto con l’art. 1526 c.c.; l’estensione di tale invalidità ai rapporti fideiussori ai sensi dell’art. 1939 c.c.; l’indeterminatezza e illiquidità del credito. In appello, i fideiussori riproposero, tra l’altro, l’eccezione di difetto di titolarità del credito in capo alla cessionaria, sostenendo che l’avviso di cessione in blocco non fosse sufficiente a provare l’inclusione del credito azionato nel perimetro della cessione. Inoltre contestarono la validità delle fideiussioni conformi allo schema ABI 2003, invocando la nullità delle clausole riproduttive di quelle sanzionate dal provvedimento della Banca d’Italia n. 55/2005 e la conseguente operatività dell’art. 1957 c.c. nonostante la tardività dell’eccezione non potesse, a loro avviso, precluderne il rilievo officioso.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il primo motivo, ritenendo inammissibile la censura sulla competenza perché non si confrontava con la ratio decidendi della sentenza d’appello, fondata sulla mancata contestazione di tutti i possibili criteri di competenza territoriale derogabile. Ha invece accolto il secondo motivo, affermando che la Corte territoriale non aveva verificato in modo adeguato se la cessionaria avesse provato sia l’esistenza del contratto di cessione in blocco sia l’inclusione del credito controverso nel blocco ceduto, secondo i principi che regolano la prova della legittimazione sostanziale del cessionario ex art. 58 t.u.b. Ha accolto anche il terzo motivo, rilevando che la Corte d’appello aveva erroneamente trattato come tardiva l’eccezione sulla nullità parziale delle fideiussioni e sull’applicazione dell’art. 1957 c.c., senza considerare che la nullità negoziale è rilevabile d’ufficio anche in appello se il fatto costitutivo risulta già dagli atti e che, in presenza del sopravvenuto arresto delle Sezioni Unite sulla nullità parziale delle clausole ABI, occorreva riattivare il contraddittorio ex art. 101 c.p.c. Il quarto motivo è stato dichiarato assorbito. La sentenza impugnata è stata quindi cassata con rinvio alla Corte d’appello di Bologna in diversa composizione, anche per le spese.
Norme richiamate
Richiamato nel motivo sulla competenza territoriale, senza una specifica interpretazione autonoma nella decisione, se non nel contesto dei criteri di foro derogabile e della necessità di una contestazione completa.
Richiamato per sostenere l’eccezione di incompetenza territoriale e la prospettazione dei fori alternativi.
Richiamato nel motivo sulla competenza territoriale, in relazione alla disciplina della deroga convenzionale.
Richiamato nel motivo sulla competenza territoriale, in relazione alla clausola di deroga e alla sua validità.
Richiamato sia nel motivo sulla competenza sia in quello sulle fideiussioni; la Corte ribadisce che la nullità negoziale può essere rilevata d’ufficio se il fatto costitutivo risulta dagli atti.
La pubblicità della cessione in blocco mediante Gazzetta Ufficiale produce gli effetti della notificazione della cessione ai debitori ceduti.
Il cessionario che agisce come successore a titolo particolare deve provare l’inclusione del credito nel blocco ceduto, quale fatto costitutivo della propria legittimazione sostanziale.
Richiamato nel motivo sulla titolarità del credito, nel quadro della disciplina delle cartolarizzazioni e della cessione in blocco.
La cessione in blocco si coordina con l’art. 58 t.u.b. quanto alla pubblicità e all’efficacia verso i debitori ceduti.
Per la cessione in blocco di crediti è sufficiente, in linea di principio, l’avviso in Gazzetta Ufficiale che consenta l’individuazione non equivoca dei crediti ceduti; resta però necessario provare l’inclusione dello specifico credito quando contestata.
Richiamato nel secondo motivo, ma non oggetto di autonoma ratio decidendi.
Richiamato nel secondo motivo, nel contesto delle contestazioni sulla prova documentale della cessione.
Richiamato nel secondo motivo, con riferimento alla valutazione delle prove documentali della cessione.
art. 2, comma 2, lett. a), l. n. 287/1990
La Corte valorizza il principio delle Sezioni Unite sulla nullità parziale delle fideiussioni conformi allo schema ABI che recepisce intese anticoncorrenziali.
La nullità può essere rilevata d’ufficio; la Corte esclude che fosse preclusa dalla tardività dell’eccezione se il vizio emergeva dagli atti.
La questione della decadenza del fideiussore non poteva essere dichiarata tardiva se collegata a una nullità rilevabile d’ufficio; la Corte censura la preclusione opposta dal giudice di merito.
Richiamato nel quarto motivo sulla natura del leasing e sulla validità delle clausole di risoluzione e penale, motivo rimasto assorbito.
Richiamato dai ricorrenti per sostenere l’estensione ai fideiussori dell’eventuale nullità delle clausole del rapporto principale.
È richiamato nel ragionamento della Corte per escludere che l’eccezione di nullità fosse preclusa solo perché non proposta già nell’opposizione iniziale.
Se il giudice rileva d’ufficio una nullità parziale emersa dagli atti, deve provocare il contraddittorio tra le parti prima di decidere.
Indica i parametri di censura fatti valere dai ricorrenti; la Corte applica in particolare il filtro di ammissibilità per il motivo che non si confronta con la ratio decidendi.
Menionata solo nel ragionamento sul rischio di aggravamento processuale per chi non anticipi un orientamento poi emerso; non costituisce ratio autonoma.
art. 6 CEDU
Richiamata nel contesto dell’esigenza di non comprimere il diritto di difesa in caso di overruling processuale.
Massime di principio
- In tema di ricorso per cassazione, il motivo è inammissibile quando non intercetta la ratio decidendi della sentenza impugnata e si limita a prospettare una diversa soluzione senza confutare puntualmente la specifica ragione decisoria.
- Nelle cessioni in blocco di crediti disciplinate dall’art. 58 T.U.B., la pubblicazione dell’avviso in Gazzetta Ufficiale può sostituire la notificazione individuale ex art. 1264 c.c., ma il cessionario che agisce in giudizio deve comunque provare l’inclusione dello specifico credito controverso nel perimetro dell’operazione, quando ciò sia contestato.
- Se la cessione è descritta solo per categorie generiche e non consente di individuare con certezza il credito azionato, il giudice di merito deve verificare in concreto l’idoneità dimostrativa dell’avviso e della documentazione prodotta; tale verifica è un accertamento di fatto, ma deve essere compiuto in modo effettivo e coerente con l’onere probatorio del cessionario.
- La nullità, anche parziale, di clausole contrattuali può essere rilevata d’ufficio dal giudice anche in appello, purché il fatto costitutivo del vizio risulti dagli atti e sia attivato il contraddittorio ex art. 101, comma 2, c.p.c.; essa non è soggetta alle preclusioni tipiche delle eccezioni in senso stretto.
- Quando un nuovo arresto delle Sezioni Unite muta il quadro interpretativo e rende rilevante una nullità prima non valorizzata, il giudice deve considerare l’impatto del sopravvenuto orientamento sul diritto di difesa delle parti, evitando che una preclusione formale impedisca la verifica nel merito di un vizio rilevabile officiosamente.
- In materia di fideiussioni conformi allo schema ABI oggetto di censura antitrust, la nullità può essere parziale e riguardare le clausole riproduttive dell’intesa vietata; la questione va esaminata distinguendo la nullità dell’intero contratto dalla nullità delle singole clausole e dagli effetti sulla decadenza ex art. 1957 c.c.
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