Cassazione Penale, Sentenza n. 32383/2023 del 26/07/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Veronese aveva proposto domanda di riparazione per ingiusta detenzione per la misura cautelare subita (134 giorni in carcere e 62 giorni agli arresti domiciliari) applicata con provvedimento del G.I.P. del Tribunale di Castrovillari del 23/10/2013 e sostituita il 7/3/2014; era poi stato assolto con sentenza del 27/4/2015, confermata in appello il 14/11/2016 e divenuta irrevocabile il 30/3/2017. La Corte d'appello di Catanzaro ha rigettato la domanda ritenendo che, pur essendo esclusa la responsabilità penale, sussistessero gravi indizi attribuibili al Veronese in relazione a frequentazioni "ambigue" con il coimputato Manzi (coinvolto nel traffico di stupefacenti) e a conversazioni captate che avrebbero dimostrato accordi volti a favorire la cessione di droga. Il ricorrente ha impugnato l'ordinanza per cassazione deducendo che il G.I.P. aveva originariamente escluso la gravità indiziaria rispetto al capo per violazione dell'art. 73 DPR n. 309/1990 (traffico di stupefacenti) e che la misura cautelare era stata invece disposta per reati diversi (artt. 337, 648 e 624-bis c.p.); ne consegue che non si poteva valorizzare a fini ostativi al riconoscimento della riparazione la stessa condotta che il G.I.P. aveva considerato insufficiente per la custodia cautelare ab origine.
La decisione
La Corte di cassazione ha ritenuto il ricorso fondato, ha annullato l'ordinanza impugnata e ha rinviato per nuovo giudizio alla Corte d'appello di Catanzaro, demandando a quest'ultima anche la regolamentazione delle spese relative al grado di legittimità. La Corte ha richiamato il principio consolidato secondo cui, se è accertata l'insussistenza ab origine delle condizioni di applicabilità della misura cautelare, la condotta dell'istante non può essere valutata (neppure ai fini di una riduzione dell'indennizzo) come causa ostativa al riconoscimento della riparazione; inoltre ha rilevato vizio motivazionale perché il giudice della riparazione non ha valutato correttamente le condotte per le quali era stata effettivamente applicata la misura (artt. 337, 648, 624-bis c.p.).
Norme richiamate
art. 314, comma 1, cod. proc. pen.
Il ricorrente aveva dedotto errata interpretazione di tale norma in ordine al giudizio di riparazione; la Corte ha comunque richiamato che il giudice della riparazione deve valutare la legittimità della misura rispetto alle condizioni di applicabilità emerse ab origine
artt. 337, 648, 624-bis cod. pen.
Sono le fattispecie per le quali la misura cautelare era stata applicata al Veronese; la Corte osserva che il giudice della riparazione doveva concentrarsi su queste condotte effettive e motivare rispetto a esse
Capo originariamente contestato per traffico di stupefacenti per il quale il G.I.P. aveva escluso la gravità indiziaria; la sentenza precisa che tale accertamento ab origine impedisce che le stesse condotte siano poi usate come ostativo alla riparazione
Sez. U, n. 32383 del 27/05/2010 (D'Ambrosio) e giurisprudenza consolidata
Principio applicato: quando è accertata l'insussistenza ab origine delle condizioni per la misura cautelare, la condotta dell'indagato non può operare come causa ostativa al diritto alla riparazione; il giudice non può neppure valutare la colpa lieve ai fini della esclusione del beneficio
Massime di principio
- Se il G.I.P. ha escluso ab origine la gravità indiziaria rispetto ad alcuni capi, il giudice della riparazione non può poi utilizzare le stesse condotte per negare il diritto alla riparazione per ingiusta detenzione
- Il giudice della riparazione deve valutare esclusivamente le condizioni di applicabilità della misura così come effettivamente disposta (le specifiche imputazioni per le quali la custodia è stata adottata)
- Quando è accertata l'insussistenza ab origine delle condizioni per la misura cautelare, non è ammessa la valutazione della condotta dell'istante neppure ai fini di una eventuale diminuzione dell'indennizzo (anche la colpa lieve è inidonea a costituire ostacolo)
- La motivazione del giudice della riparazione deve essere puntuale e coerente: se si richiama condotte non rilevanti rispetto alle imputazioni che hanno giustificato la misura, la decisione è viziata e può essere annullata
- In presenza di errori nell'apprezzamento della gravità indiziaria o di incoerenze motivazionali, la Corte di cassazione annulla e rinvia per nuovo giudizio alla Corte d'appello competente
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza penale
- Sentenza penale · 26 lug 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 32322/2023 del 26/07/2023
- Sentenza penale · 26 lug 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 32324/2023 del 26/07/2023
- Sentenza penale · 26 lug 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 32325/2023 del 26/07/2023
- Sentenza penale · 26 lug 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 32326/2023 del 26/07/2023
- Sentenza penale · 26 lug 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 32327/2023 del 26/07/2023
- Sentenza penale · 26 lug 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 32328/2023 del 26/07/2023
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza penale →