Cassazione Penale, Sentenza n. 13436/2022 del 07/04/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Tedesco impugna la sentenza di condanna per diffamazione a seguito dell'invio di una PEC indirizzata al sindaco Filippone e per conoscenza a due agenti di polizia municipale. Il ricorso per cassazione articolava tre motivi: (1) contestazione della qualificazione della comunicazione come "a più persone", richiamando una decisione del Garante della protezione dei dati che avrebbe escluso comunicazioni a terzi; (2) deduzione della scriminante del diritto di critica politica, ritenendo le espressioni utilizzate nell'ambito di una legittima doglianza e non diffamatorie; (3) violazione del diritto al contraddittorio e dell'art. 111 Cost. e art. 6 CEDU per la mancata riunione del procedimento con altro fascicolo (n. 1018/16 RGNR) e per la mancata acquisizione della documentazione rilevante.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto prevalente il limite alle doglianze sulla motivazione imposto dall'art. 606, comma 2‑bis c.p.p. (ricorsi contro sentenze d'appello per reati di competenza del giudice di pace), e ha giudicato i singoli motivi non idonei: (1) il Tribunale aveva correttamente considerato integrata la comunicazione a più persone per l'invio della PEC anche alle due agenti, le quali venivano a conoscenza delle espressioni offensive riferite al sindaco; il rilievo del Garante non smentiva questa valutazione; (2) la scriminante del diritto di critica è stata esclusa perché le espressioni utilizzate (es. "fedelissimi", "sostenitori", "fidati", riferimento a "stile mafioso") eccedono la critica politica e assumono valore diffamatorio e denigratorio della sfera personale e dell'integrità dell'amministratore; (3) la denuncia di violazione costituzionale e della CEDU non è ammissibile in cassazione e, comunque, la mancata riunione dei procedimenti era giustificata dalla diversa fase processuale (indagini preliminari vs dibattimento). Conseguentemente la Corte ha respinto il ricorso, condannando il ricorrente al pagamento delle spese e al versamento di Euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.
Norme richiamate
Norma del reato di diffamazione: la Corte ha ritenuto integrata la fattispecie in relazione alle espressioni contenute nella PEC e alla loro comunicazione a più persone (sindaco + due agenti)
Richiamata dal ricorrente come fondamento della scriminante (diritto di critica); la Corte ha ritenuto che i presupposti dell'esimente non sussistessero perché le affermazioni eccedevano la normale critica politica
in particolare comma 1 e comma 2‑bis
Limiti del ricorso per cassazione contro sentenze d'appello pronunciate per reati di competenza del giudice di pace: la Corte ha applicato le restrizioni (motivi ammessi) e dichiarato inammissibili le doglianze che invadono il merito o che non confrontano proficuamente la motivazione impugnata
art. 39‑bis d.lgs. 28 agosto 2000, n. 274
Richiamato in tema di modifiche normative connesse ai limiti di impugnazione: conferma il quadro normativo che limita i motivi consentiti in cassazione
Riferimento alla riforma che ha introdotto l'art. 606 comma 2‑bis e ha delimitato il sindacato di legittimità sulle sentenze d'appello per reati di competenza del giudice di pace
Norma sulla riunione dei procedimenti; la Corte ha ritenuto corretta la valutazione del giudice di merito che escludeva la riunione per la diversa fase dei procedimenti
art. 111 Cost.
Invocato dal ricorrente (europeizzazione del giusto processo); la Corte ha ricordato che censure costituzionali non sono direttamente proponibili in cassazione e hanno profilo diverso (questione di legittimità costituzionale)
art. 6 CEDU
Richiamato dal ricorrente per profili di equo processo; la Corte ha ricordato che le censure relative alla Convenzione non costituiscono autonome ragioni di ricorso in cassazione salvo impugnare norme interne via questione di costituzionalità
Norma che autorizza la condanna per le spese processuali in caso di ricorso inammissibile; la Corte ha condannato il ricorrente alle spese e al versamento alla Cassa delle ammende
Massime di principio
- L'invio di una comunicazione (anche via PEC) indirizzata contemporaneamente alla persona offesa e ad altri destinatari può integrare la "comunicazione a più persone" richiesta per la configurabilità del reato di diffamazione; non basta l'affermazione che i dati non siano stati divulgati ulteriormente.
- Il diritto di critica politica è tutelato ma ha un limite: non copre espressioni che configurino attacchi personali alla dignità morale o attribuzioni infamanti non funzionali alla critica dell'azione politica.
- In cassazione, contro sentenze d'appello derivanti dal giudice di pace, sono ammessi limiti specifici di motivazione (art. 606 c.p.p., comma 2‑bis): molte doglianze di merito e di carenza motivazionale risultano inammissibili.
- Le questioni costituzionali o di violazione della CEDU non possono essere dedotte direttamente in cassazione come motivo autonomo: la strada corretta è la questione di legittimità costituzionale ovvero prospettare l'illegittimità di una norma interna da parte della Corte costituzionale.
- La riunione di procedimenti è ostata dalla diversa fase processuale: se i procedimenti sono in stati differenti (indagini preliminari vs dibattimento) la riunione può essere esclusa.
- Il ricorso inammissibile può comportare la condanna alle spese e al pagamento di somme in favore della Cassa delle ammende; pertanto valutare attentamente la fondatezza tecnica prima di proporre ricorso in cassazione.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza penale
- Sentenza penale · 7 apr 2022Cassazione Penale, Sentenza n. 13174/2022 del 07/04/2022
- Sentenza penale · 7 apr 2022Cassazione Penale, Sentenza n. 13175/2022 del 07/04/2022
- Sentenza penale · 7 apr 2022Cassazione Penale, Sentenza n. 13177/2022 del 07/04/2022
- Sentenza penale · 7 apr 2022Cassazione Penale, Sentenza n. 13178/2022 del 07/04/2022
- Sentenza penale · 7 apr 2022Cassazione Penale, Sentenza n. 13179/2022 del 07/04/2022
- Sentenza penale · 7 apr 2022Cassazione Penale, Sentenza n. 13180/2022 del 07/04/2022
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza penale →