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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 31502/2023 del 20/07/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte d'appello di Perugia del 22/04/2022, impugnata per: 1) nullità della sentenza per aver fissato udienza camerale non partecipata dall'imputato nonostante una richiesta di partecipazione in presenza (art. 146-bis disp. att. c.p.p. e art. 23-bis d.l. 28/10/2020, n.137); 2) violazione di legge per il mancato riconoscimento delle attenuanti generiche (art. 62-bis e art. 133 c.p.) e censura sulla corretta determinazione della pena per reati relativi all'importazione e cessione in concorso di ingenti quantità di eroina (artt. 73, 74, 80 d.P.R. 9/10/1990, n.309).

La decisione

Il ricorso è stato rigettato. La Corte ha ritenuto che non sussista la nullità invocata perché l'imputato aveva previamente rinunciato a partecipare all'udienza (05/11/2021) e aveva nuovamente rinunciato il 20/04/2022, sanando così ogni vizio. Quanto alla pena, la Corte ha confermato la dosimetria adottata in appello (pena complessiva di 6 anni di reclusione) ritenendo assente qualsiasi elemento favorevole tale da giustificare il riconoscimento delle attenuanti generiche. Il ricorrente è stato altresì condannato al pagamento delle spese processuali.

Norme richiamate

  • art. 146-bis disp. att. cod. proc. pen.

    Norma collegata alla disciplina delle udienze in stato di emergenza: la Corte ha ritenuto che la rinuncia documentata dell'imputato a partecipare abbia escluso la nullità derivante dalla celebrazione camerale

  • art. 23-bis d.l. 28 ottobre 2020, n. 137 (conv. dalla legge 18 dicembre 2020 n. 176)

    Disposizioni emergenziali che regolano la partecipazione dell'imputato detenuto; la giurisprudenza richiede la richiesta personale dell'imputato per partecipare, ma la mancata accoglienza produce nullità solo se non è intervenuta rinuncia o acquiescenza

  • art. 62-bis cod. pen.

    Regola sulle attenuanti generiche: la Corte ha ritenuto di non riconoscerle in assenza di elementi concreti e rilevanti a favore dell'imputato

  • art. 133 cod. pen.

    Criteri di determinazione della pena: applicati tenendo conto dell'elevato disvalore delle condotte e dell'assenza di circostanze attenuanti

  • artt. 73, 74, 80 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309

    Norme sul traffico di stupefacenti: reati contestati (importazione e cessione di ingenti quantitativi di eroina) che hanno formato il titolo della condanna

  • art. 111 Cost. e art. 6 CEDU

    Principi costituzionali e convenzionali del giusto processo e del diritto di partecipazione; valutati dalla Corte alla luce della rinuncia dell'imputato

Massime di principio

  • La rinuncia espressa e documentata dell'imputato a partecipare in presenza può sanare la presunta nullità derivante dalla celebrazione dell'udienza camerale senza la sua presenza
  • Una rinuncia reiterata e non contestata poco prima dell'udienza può essere interpretata come acquiescenza e impedire l'annullamento degli atti
  • Le norme emergenziali COVID-19 richiedono attenzione formale nella richiesta di partecipazione dell'imputato detenuto, ma la loro violazione formale non comporta automaticamente nullità se dagli atti emerge la volontà dell'imputato
  • Per il riconoscimento delle attenuanti generiche occorrono elementi concreti e rilevanti: l'assenza di tali elementi legittima il diniego e una pena più severa
  • Il rigetto del ricorso comporta normalmente la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali

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