Cassazione Penale, Sentenza n. 31504/2023 del 20/07/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Petruolo era stato dichiarato colpevole del reato di omicidio colposo (art. 589 c.p.) per aver tamponato e provocato la morte di Rossetto Michele il 03/08/2010 a Borgo Sabotino (Latina) mentre guidava una Opel Corsa. Il ricorso in Cassazione prospetta: (1) violazione dell'art. 521 comma 2 c.p.p. per presunta violazione del principio di correlazione tra accusa e sentenza, poiché il Tribunale avrebbe condannato per profili (mancata massima attenzione, art. 141 c.d.s.) non espressamente contestati; (2) mancanza, contraddittorietà o manifesta illogicità della motivazione, sostenendo la possibile manovra improvvisa del ciclista come causa esclusiva non prevenibile; (3) estinzione del reato per prescrizione (richiamo artt. 157 e 161 c.p.).
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto infondati i motivi: (i) non vi è violazione del principio di correlazione nei reati colposi quando la contestazione riguarda la condotta colposa in senso generale e il giudice può specificare elementi di colpa emersi dagli atti; (ii) la tesi difensiva della manovra improvvisa è stata valutata non verosimile alla luce dell'esatta dinamica (urto da tergo, posizione del velocipede a 80 cm dal margine, presenza di catarifrangenti) e dell'obbligo del conducente di mantenere un margine di sicurezza laterale; (iii) la prescrizione non era intervenuta: per l'omicidio colposo commesso nel periodo pertinente si applicano i termini di prescrizione ordinari (12 anni) e massimi (15 anni). Conseguentemente il dispositivo ha confermato la condanna e ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e alla somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 589 cod. pen.
Norma che disciplina l'omicidio colposo: applicata per la condanna dell'imputato per la morte causata, con rilievo anche delle aggravanti derivanti dalla violazione delle norme sulla circolazione.
artt. 140, 141, 142, d.lgs. 30 aprile 1992 n. 285 (Codice della Strada)
Richiamate come norme violate (limiti di velocità, dovere di attenzione e norme di comportamento); la Corte le utilizza per valutare la gravità della colpa e l'obbligo di mantenere margini di sicurezza laterali.
art. 521, comma 2, cod. proc. pen.
Principio di correlazione: la Corte conferma che, nei reati colposi, non si determina violazione del principio se la contestazione concerne la condotta colposa in termini generali e il giudice specifica elementi di colpa emersi dagli atti processuali.
artt. 157 e 161 cod. pen.; d.l. 23/05/2008 n. 92, conv. con l. 24/07/2008 n. 125
Richiamate ai fini della determinazione dei termini di prescrizione: per l'omicidio colposo commesso nel periodo interessato si applicano i termini di prescrizione ordinario (12 anni) e massimo (15 anni), perciò non maturata la prescrizione alla data della sentenza d'appello.
Giurisprudenza richiamata (Sez. 4, n. 7940/25.11.2020; Sez. 4, n. 8526/13.02.2015; Sez. 4, n. 32456/06.07.2022)
Precedenti interpretativi utilizzati dalla Corte per affermare che il giudice può valutare l'eccesso di velocità in termini di inadeguatezza rispetto alle condizioni di tempo e luogo senza determinare aritmeticamente il limite innocuo e per confermare la disciplina della prescrizione in casi analoghi.
Massime di principio
- Nei reati colposi connessi alla circolazione stradale il giudice può ritenere l'eccesso di velocità 'relativo' (velocità non adeguata alle condizioni ambientali) anche senza quantificazione numerica esatta, valutando le circostanze di tempo e luogo.
- Il principio di correlazione accusa-sentenza è applicato con maggiore elasticità nei reati colposi: se la condotta colposa è stata genericamente contestata, il giudice può specificare elementi di colpa emergenti dagli atti purché ciò non abbia privato la difesa della possibilità di esercitare il contraddittorio.
- La difesa che invoca una manovra improvvisa di terzi deve dimostrare la verosimiglianza e la non evitabilità dell'evento; valutazioni dinamiche e indizi (punto d'urto, posizione del velocipede, segnaletica/catarifrangenti) possono rendere tale tesi non credibile.
- Il conducente ha l'obbligo di mantenere un adeguato margine di sicurezza laterale verso velocipedi e pedoni; mancato rispetto può integrare responsabilità anche se il limite di velocità formale non è stato superato.
- Per gli omicidi colposi stradali commessi nel periodo preso in esame, i termini di prescrizione (12 anni ordinari, 15 anni massimo) vanno verificati con attenzione rispetto alla data del fatto e alle modifiche legislative intervenute.
- In sede di ricorso per cassazione, i motivi che prospettano ipotesi meramente possibili e non supportate da elementi probatori concreti hanno scarse probabilità di successo.
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