Cassazione Penale, Sentenza n. 31497/2023 del 20/07/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Il ricorrente impugna la conferma della condanna per furto aggravato (due paia di scarpe sottratte da un punto vendita OVS) contestando: (i) l'applicazione dell'aggravante di cui all'art. 625, comma 1, n. 7 c.p. (vigilanza del locale), sostenendo che la Corte territoriale ha erroneamente ritenuto la vigilanza saltuaria nonostante la possibile presenza di dispositivi antitaccheggio che costituiscono controllo elettronico continuativo; (ii) la mancata valutazione della configurazione del reato come tentato ai sensi dell'art. 56 c.p., posto che l'imputato sarebbe stato prontamente bloccato prima di sottrarre definitivamente la merce; (iii) la mancata valutazione della circostanza attenuante della speciale tenuità del danno ai sensi dell'art. 62, n. 4 c.p., rilevando che la Corte di merito ha invece fondato la sua motivazione sui precedenti penali dell'imputato invece che sul valore economico del bene sottratto; inoltre si deduce la possibile improcedibilità dell'azione penale per mancanza di querela, ai sensi dell'ultimo comma dell'art. 624 c.p., con particolare riferimento agli effetti e termini della riforma introdotta dal d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150.
La decisione
La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso, ritenendo che la sentenza impugnata omettesse di pronunciarsi sia sulla configurabilità del tentativo (art. 56 c.p.) sia sul riconoscimento della circostanza attenuante di cui all'art. 62, n. 4 c.p., questioni entrambe prospettate in appello. Per tali carenze la sentenza è stata annullata con rinvio per nuovo giudizio ad altra sezione della Corte d'appello di Messina. In sede di rinvio la Corte territoriale dovrà altresì verificare se la persona offesa abbia effettivamente presentato querela, considerata necessaria per la procedibilità del furto aggravato dall'esposizione alla pubblica fede (ultimo comma art. 624 c.p.), tenendo conto dei termini ordinari per proporre querela stabiliti dalla riforma del d.lgs. n. 150/2022 (art. 85, comma 1) e della decorrenza dal 30 dicembre 2022 per i reati commessi anteriormente all'entrata in vigore della riforma.
Norme richiamate
art. 625, comma 1, n. 7, cod. pen.
Aggravante relativa alla vigilanza del luogo; la Corte di merito l'ha riconosciuta ritenendo la vigilanza nei supermercati occasionale, mentre il ricorrente ha contestato che la presenza di dispositivi antitaccheggio costituisce controllo elettronico continuativo escludendo la caratterizzazione come vigilanza saltuaria
art. 336 cod. proc. pen.
Norma citata in relazione al vizio di motivazione; il ricorso lamenta violazione della regola di motivazione, lamentando insufficiente chiarezza sulla circostanza della vigilanza
art. 56 cod. pen.
Disciplina del tentativo; la Corte di Cassazione ha rilevato che la sentenza impugnata non si è pronunciata sulla possibile configurazione della fattispecie come tentativo, questione che deve essere esaminata in sede di rinvio
art. 62, n. 4, cod. pen.
Circostanza attenuante per tenuità del danno; la Corte ha ritenuto che la valutazione della tenuità non sia stata compiutamente svolta dalla Corte territoriale, che si è concentrata sui precedenti dell'imputato anziché sul valore economico della cosa sottratta
art. 624 cod. pen. (ultimo comma)
Norma richiamata in tema di procedibilità per il furto aggravato dall'esposizione alla pubblica fede; la Cassazione ha ordinato di verificare la presenza della querela necessaria per la procedibilità
d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150 (artt. 2, 3 e art. 85, comma 1)
entrata in vigore della riforma 30 dicembre 2022
Riforma che ha modificato il regime di procedibilità per alcuni reati; la Corte richiama la decorrenza del termine ordinario per proporre querela dal 30/12/2022 per i reati commessi anteriormente all'entrata in vigore se la persona offesa aveva già avuto notizia del fatto
Massime di principio
- La Corte d'appello deve affrontare e motivare espressamente tutte le questioni sollevate in appello (es. tentativo, attenuanti): l'omissione comporta annullamento e rinvio da parte della Cassazione
- La qualificazione della vigilanza del locale (saltuaria/continua) è centrale per l'applicazione dell'aggravante di cui all'art. 625, comma 1, n. 7 c.p.; la mera affermazione generica non basta: va accertato se esistano sistemi di controllo elettronico (antitaccheggio) o vigilanza continuativa
- La configurazione del reato come tentato richiede accertamento puntuale degli atti esecutivi idonei e dell'interruzione dell'azione prima della sottrazione definitiva; se prospettata deve essere esaminata e motivata
- La valutazione della circostanza attenuante di tenuità del danno deve concentrarsi sul valore economico della cosa e sull'entità del danno patrimoniale, non sui precedenti penali dell'imputato
- Per reati la cui procedibilità è subordinata a querela occorre verificare l'effettivo deposito della querela e i termini di proposizione alla luce delle modifiche normative (d.lgs. n. 150/2022), specialmente per reati commessi prima dell'entrata in vigore della riforma
- In presenza di lacune di motivazione che incidono su profili determinanti della decisione, la Corte di Cassazione preferisce il rinvio per nuovo giudizio piuttosto che la diretta decisione sul merito
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