Cassazione Penale, Sentenza n. 31496/2023 del 20/07/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente impugna la sentenza per mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione e per travisamento della prova. Sostiene che la persona offesa (Olivieri) viaggiava fuori dalla propria corsia (perizia difensiva ing. Ciofani) e che i testimoni oculari sono inattendibili rispetto alla posizione della benna della pala; contesta la valutazione della Corte sull'altezza della benna (dato oggettivo ricostruito dalla consulenza e dalle fotografie), deduce che la Corte ha erroneamente escluso l'attenuante di cui all'art. 590-bis, comma 7, e lamenta la mancata nomina di una perizia. In memoria successiva i difensori hanno altresì richiamato l'assenza della querela prevista dal novellato art. 590-bis e la circostanza che la persona offesa è deceduta
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile perché le censure attengono a valutazioni di merito e alla valutazione della prova riservate ai giudici di merito, la cui motivazione è risultata congrua e non manifestamente illogica. Di conseguenza è stato confermato l'esito di merito: Marconi ritenuto colpevole del reato di cui all'art. 590-bis, comma 1, c.p. per aver cagionato a Olivieri lesioni personali gravissime con perdita dell'uso degli arti; la sentenza di merito aveva disposto il risarcimento del danno a favore delle parti civili con provvisionale immediatamente esecutiva (euro 50.000,00 ciascuno). La Cassazione ha inoltre condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali, al versamento di euro 3.000,00 alla Cassa delle ammende e alla rifusione delle spese in favore delle parti civili, liquidate in complessivi euro 4.800,00 oltre accessori come per legge
Norme richiamate
art. 590-bis c.p., comma 1
Norma che configura il reato di lesioni personali stradali gravi/gravissime per violazione delle norme sulla circolazione; nel caso la condotta dell'imputato è stata ritenuta causalmente collegata all'evento lesivo e integrativa del reato ex comma 1
art. 590-bis c.p., comma 7
Previsione di una circostanza attenuante richiamata dal ricorrente; la Corte di merito ha negato l'applicazione dell'attenuante per l'inattendibilità dei testimoni e delle dichiarazioni del prevenuto, motivazione che la Cassazione ha ritenuto non manifestamente illogica
art. 140 Codice della Strada
Norma che sanziona la collocazione di ostacoli sulla carreggiata: la benna della pala escavatrice è stata ritenuta fonte di pericolo/ostacolo e elemento oggettivo che collega causalmente la condotta di immissione alla dinamica dell'incidente
Giurisprudenza Cassazione, Sez. U, n. 930 del 13/12/1995
Principio secondo cui il sindacato di legittimità sulle valutazioni di fatto è limitato: la Cassazione verifica che i giudici di merito abbiano esaminato gli elementi disponibili, applicato correttamente la logica e dato esaustiva risposta alle deduzioni delle parti, ma non sostituisce la propria valutazione a quella di merito se la motivazione è congrua
Massime di principio
- La Corte di Cassazione non riesamina la valutazione probatoria di merito se la motivazione dei giudici di merito è congrua, esauriente e logicamente fondata; quindi molte censure sulla valutazione delle prove rischiano l'inammissibilità in Cassazione
- Gli elementi oggettivi (fotografie, punto d'urto, consulenze tecniche) possono prevalere su dichiarazioni testimoniali contrastanti: dichiarazioni che confliggono con dati oggettivi possono essere ritenute inattendibili
- La presenza di un ostacolo o intralcio alla circolazione (art. 140 cds) costituisce un elemento rilevante per stabilire il nesso causale tra la condotta del conducente e l'evento, potendo integrare responsabilità anche se sono prospettati profili di colpa della controparte
- Per ottenere attenuanti ex art. 590-bis (o per contestare la responsabilità), è necessario proporre prova solida e coerente; semplici contestazioni verbali non sufficenti se contraddette da elementi oggettivi
- Se la difesa ritiene necessari accertamenti peritali, tali istanze devono essere tempestivamente e adeguatamente esercitate nei gradi di merito: in Cassazione la mancanza di produzione di mezzi probatori decisivi rende difficile il successo del ricorso
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