Cassazione Penale, Sentenza n. 31506/2023 del 20/07/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Toro Paolo impugnava la sentenza di condanna (furto in concorso, con aggravante della violenza sulle cose e recidiva reiterata e specifica) sostenendo: 1) vizio di motivazione e travisamento della prova in relazione al riconoscimento operato su immagini di videosorveglianza (contestando la portata probatoria delle riprese e la certezza del riconoscimento); 2) inesistenza della aggravante della violenza sulle cose (si contestava che la porta finestra fosse stata effettivamente manomessa in modo idoneo a configurare la circostanza); 3) errata applicazione della recidiva reiterata, posto che i precedenti non avevano già visto la declaratoria di recidiva; 4) ingiustificato diniego delle circostanze attenuanti generiche per omissione di motivazione e mancata considerazione di elementi favorevoli (breve durata dell'occupazione dell'abitazione, atteggiamento collaborativo).
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che: il riconoscimento del Toro nelle immagini, operato dal personale di polizia giudiziaria, costituisce indizio grave e preciso la cui valutazione è rimessa al giudice di merito; le videoregistrazioni private sono prove documentali acquisibili ex art. 234 c.p.p. e sono utilizzabili senza obbligo di visione diretta in contraddittorio, diritto garantito con possibilità di prenderne visione e copia; la gravità della motivazione dei giudici di merito era sufficiente a fondare la condanna; l'aggravante della violenza sulle cose risultava configurata perché la persiana in alluminio era stata forzata e danneggiata; la recidiva reiterata può essere applicata anche in assenza di una precedente declaratoria di recidiva, purché sussistano precedenti penali che dimostrino maggiore pericolosità sociale; il diniego delle attenuanti generiche è valutazione di merito non sindacabile in sede di legittimità se la motivazione è coerente e non contraddittoria. Conseguentemente, il ricorso è dichiarato inammissibile, il ricorrente è condannato al pagamento delle spese e al versamento di euro 3.000 alla Cassa delle ammende.
Norme richiamate
Riferimento al concorso di persone nel reato; la Corte ha confermato la doglianza che l'imputato agì in concorso con altro soggetto (Limina Giuseppe) sulla base dei fatti e delle immagini.
art. 624-bis, comma terzo, cod. pen.
Norma qualificante il furto in abitazione: è stata applicata alla fattispecie in quanto il furto è stato consumato nell'abitazione della persona offesa.
art. 625, comma primo, n. 2, cod. pen.
Circostanza aggravante (violenza sulle cose): la Corte ha interpretato la norma in senso ampio, ritenendo sussistente l'aggravante quando l'opera posta a tutela è stata manomessa o danneggiata (forzatura della persiana) e necessita di ripristino.
Richiamata dalla difesa per vizio di motivazione; la Corte ha però richiamato il principio secondo cui la valutazione probatoria (in particolare del riconoscimento nelle immagini) è rimessa al giudice di merito e non suscettibile di censura in cassazione se adeguatamente motivata.
Le videoregistrazioni effettuate da privati sono prove documentali rappresentative acquisibili ex art. 234 c.p.p.; non è necessaria la visione diretta in contraddittorio per la loro utilizzazione in giudizio, purché alle parti sia garantito il diritto di prenderne visione e di ottenerne copia.
Norma sulla recidiva: la Corte ha richiamato l'orientamento per cui la recidiva reiterata può essere riconosciuta anche in assenza di una precedente dichiarazione formale di recidiva, se al momento del fatto sussistono più condanne definitive che attestano una maggiore pericolosità sociale.
Disposizioni sulle circostanze attenuanti generiche: la Corte ha ricordato che il giudice del merito ha ampia discrezionalità nel valutare gli elementi indicati dall'art. 133 e può limitarsi a considerare gli elementi ritenuti decisivi; il diniego delle attenuanti è valutazione di fatto non sindacabile in Cassazione se adeguatamente motivata.
Massime di principio
- Il riconoscimento di un imputato nelle immagini di videosorveglianza compiuto da personale di polizia giudiziaria costituisce un indizio grave e preciso: la sua valutazione spetta al giudice di merito e non è facilmente rimproverabile in sede di legittimità se la motivazione è articolata.
- Le registrazioni effettuate da impianti di videosorveglianza privati sono prove documentali ai sensi dell'art. 234 c.p.p.; non è obbligatoria la visione immediata in contraddittorio, purché alle parti sia garantito il diritto di prenderne visione e ottenere copia.
- L'aggravante della "violenza sulle cose" nel furto si realizza quando gli autori compiono manomissioni o danni a dispositivi o chiusure posti a tutela del patrimonio (es. forzatura di persiane, infissi) tali da richiedere un'attività di ripristino.
- Per il riconoscimento della recidiva reiterata non è indispensabile una precedente declaratoria di recidiva: è sufficiente che, al momento del nuovo reato, vi siano plurime condanne definitive che evidenzino una maggiore pericolosità sociale.
- Il diniego o il riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche è una valutazione di merito: la Cassazione interviene soltanto se la motivazione è contraddittoria, del tutto carente o illogica; il giudice può basare la decisione su uno o pochi elementi ritenuti prevalenti.
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