Cassazione Civile, Ordinanza n. 29253/2021 del 20/10/2021
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (amministratore)
La controversia
Una società aveva convenuto in giudizio il proprio amministratore chiedendone la condanna al risarcimento dei danni asseritamente cagionati durante la gestione, per una serie di irregolarità contabili e comportamenti negligenti. Il Tribunale aveva accolto solo in parte la domanda, riconoscendo la responsabilità limitatamente ad alcuni addebiti: in particolare, l'omessa vigilanza su un collaboratore che avrebbe incassato, tramite assegni falsi, corrispettivi di una fornitura, e la gestione di una linea telefonica intestata alla società, con costi ritenuti ingiustificati. La Corte d'appello ha poi accolto il gravame dell'amministratore e ha escluso la sua responsabilità, ritenendo, quanto al collaboratore, che non vi fossero elementi pregressi tali da rendere incauto l'affidamento e che non fossero stati prodotti gli assegni per verificarne eventuali segni di falsità; quanto al telefono, ha ritenuto non dimostrato l'uso abusivo della linea, mancando i tabulati e potendo l'incremento del traffico essere giustificato da attività di chiusura gestionale. I soccombenti in appello, quali ex soci subentrati alla società cancellata, hanno proposto ricorso per cassazione con tre motivi: 1) violazione dell'art. 2476 c.c. e dell'art. 1176, comma 2, c.c., sostenendo che l'amministratore di s.r.l. deve osservare diligenza professionale e che la delega all'incasso imponeva cautele e rendiconto rigorosi; 2) nullità della sentenza per violazione degli artt. 2697 c.c., 132 c.p.c., 112 c.p.c., deducendo errata distribuzione dell'onere della prova, poiché sarebbe spettato all'amministratore dimostrare l'esatto adempimento o la non imputabilità del fatto, non ai ricorrenti provare la contraffazione degli assegni; 3) ulteriore nullità per violazione degli artt. 2697, 132, 112 e 115 c.p.c., lamentando che la Corte territoriale avrebbe preteso dai ricorrenti la prova dell'uso extralavorativo del telefono, pur avendo essi allegato i tabulati telefonici.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che il primo motivo, pur formalmente prospettato come violazione di legge, mirasse in realtà a una nuova valutazione dei fatti e delle risultanze istruttorie, oltre a essere generico perché non indicava quale condotta concreta l'amministratore avrebbe dovuto tenere; analogamente, il secondo motivo non attaccava la ratio decidendi principale della sentenza impugnata, fondata sull'assenza di indici pregressi di anomalia nel comportamento del collaboratore, e quindi risultava inammissibile; infine, il terzo motivo chiedeva anch'esso una rivalutazione del merito e non coglieva nel segno, perché la Corte d'appello aveva correttamente richiesto che l'inadempimento fosse allegato in modo compiuto. Le spese del giudizio di legittimità sono state poste a carico dei ricorrenti, con condanna anche al versamento dell'ulteriore contributo unificato, se dovuto.
Norme richiamate
Norma richiamata come fondamento della responsabilità dell'amministratore di società a responsabilità limitata; la Corte non entra nel merito della sua applicazione, perché reputa le censure inammissibili in quanto volte a rivalutare i fatti.
Invocato dai ricorrenti per sostenere che all'amministratore si applichi la diligenza professionale; la Corte osserva che la doglianza è generica e in realtà diretta a contestare la ricostruzione fattuale del giudice di merito.
art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.
La deduzione di violazione di legge è ammissibile solo se investe l'erronea ricognizione della norma astratta; non consente di contestare la valutazione del fatto compiuta dal giudice di merito.
art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c.
Le doglianze formulate come nullità processuali sono inammissibili quando, in sostanza, mirano a ottenere una nuova valutazione del merito.
Richiamato in tema di ripartizione dell'onere della prova; la Corte ribadisce che la parte attrice deve allegare compiutamente l'inadempimento dedotto, mentre non è consentito usare il motivo di ricorso per ottenere un riesame del fatto.
art. 132, secondo comma, n. 4, c.p.c.
Invocato per asserita mancanza di motivazione, ma la Corte ritiene che la sentenza impugnata sia sorretta da una motivazione di merito sufficiente e che le censure non colgano la ratio decidendi.
Richiamato per pretesa violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato; la Corte esclude la fondatezza della censura perché la decisione di merito si è mantenuta entro i fatti allegati.
Invocato nel terzo motivo, ma la Corte lo ritiene irrilevante ai fini della critica proposta, che mira essenzialmente a una nuova lettura del materiale probatorio.
art. 13, comma 1 quater, d.P.R. n. 115 del 2002
La Corte dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato da parte dei ricorrenti, ove dovuto.
Massime di principio
- Nel ricorso per cassazione, la violazione di legge non può essere utilizzata per ottenere una nuova valutazione delle risultanze istruttorie o della fattispecie concreta: il vizio deve investire la norma astratta o la sua corretta applicazione al fatto già accertato.
- Le censure devono aggredire specificamente tutte le rationes decidendi autonome poste a fondamento della decisione impugnata; se una di esse resta intatta, il ricorso è inammissibile.
- Quando si deduce la responsabilità dell'amministratore per mala gestio, la parte attrice deve allegare in modo compiuto l'inadempimento contestato e i suoi contorni fattuali; la censura non può limitarsi ad affermazioni generiche sulla doverosità di una diligenza più intensa.
- La contestazione della motivazione sulla ripartizione dell'onere probatorio non è ammissibile se, in realtà, mira a sostituire la valutazione del giudice di merito circa l'affidabilità dei fatti e la sufficienza degli indici di anomalia.
- In presenza di una motivazione che esclude la responsabilità dell'amministratore sulla base dell'assenza di segnali pregressi di inaffidabilità del collaboratore o di elementi oggettivi di abuso, il ricorso deve confrontarsi con tale ratio e non con profili fattuali marginali.
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