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Cassazione Civile, Ordinanza n. 09074/2024 del 05/04/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (agente riscossione)

La controversia

La procedura fallimentare aveva ammesso solo in parte al passivo il credito azionato dall’agente della riscossione, escludendo una parte per intervenuta prescrizione. L’opposizione allo stato passivo proposta dalla creditrice era stata respinta dal tribunale, che aveva ritenuto non provata l’esistenza di atti interruttivi della prescrizione quinquennale dopo la notifica di varie cartelle di pagamento. In particolare, il tribunale aveva escluso che vi fosse prova della corrispondenza tra una intimazione di pagamento e una specifica cartella, e aveva ritenuto insufficiente, ai fini interruttivi, la sola produzione del provvedimento di accoglimento di un’istanza di rateizzazione, senza la domanda. Il ricorso per cassazione deduceva, tra l’altro, ultrapetizione e violazione dell’art. 112 c.p.c. per avere il tribunale rilevato questioni non sollevate dalla curatela; violazione dell’art. 26 d.P.R. 602/1973 e dell’art. 2697 c.c. in tema di prova della notificazione e della riferibilità dell’intimazione alla cartella; violazione degli artt. 2944 e 2945 c.c. e della normativa sulla riscossione per non avere riconosciuto efficacia interruttiva alla richiesta di rateizzazione o di rottamazione; e omessa motivazione quanto a una specifica cartella di pagamento indicata nell’opposizione.

La decisione

La Corte ha rigettato il primo e il terzo motivo, dichiarato inammissibile il secondo, accolto il quarto e il quinto motivo nei limiti indicati in motivazione e dichiarato assorbito il sesto motivo sulle spese. Ha quindi cassato il decreto impugnato con rinvio al Tribunale di Barcellona Pozzo di Gotto, affinché riesamini la causa attenendosi ai principi affermati e provveda anche sulle spese del giudizio di legittimità. In particolare, la Corte ha ritenuto corretta la verifica officiosa del giudice sui presupposti dell’interruzione della prescrizione, ha precisato che la valutazione dell’idoneità di un atto a interrompere la prescrizione è apprezzamento di fatto riservato al merito, ma ha anche affermato che l’accoglimento di una domanda di rateizzazione rende presumibile la presentazione della relativa domanda e il riconoscimento del debito, con efficacia interruttiva; inoltre ha censurato la mancanza di motivazione sulla sorte di una specifica cartella.

Norme richiamate

  • art. 98 l. fall.

    opposizione ex art. 98 l. fall.

    è il rimedio utilizzato per contestare il decreto di esecutività dello stato passivo

  • art. 112 c.p.c.

    violazione dell’art. 112 cod. proc. civ.

    il giudice non pronuncia oltre i limiti delle domande ed eccezioni, ma può verificare d’ufficio i presupposti fattuali e giuridici della pretesa e delle controeccezioni dedotte

  • art. 115 c.p.c.

    violazione degli artt. 112 e 115 cod. proc. civ.

    la decisione deve fondarsi su elementi ritualmente acquisiti e adeguatamente valutati

  • art. 26 d.P.R. 602/1973

    violazione e falsa applicazione dell’art. 26 d.P.R. 602/1973

    richiamato dal ricorrente per sostenere la prova della notifica dell’intimazione e della riferibilità alla cartella

  • art. 2697 c.c.

    in relazione all’art. 2697 cod. civ.

    invocato in tema di riparto dell’onere della prova circa la riferibilità dell’intimazione alla cartella e l’interruzione della prescrizione

  • art. 2943 c.c.

    atti previsti espressamente e specificamente dalla legge come idonei all’effetto interruttivo, come nei casi indicati nei primi due commi dell'art. 2943 cod. civ.

    è richiamato per distinguere gli atti tipici interruttivi da quelli la cui efficacia va valutata in concreto

  • art. 2944 c.c.

    ai sensi dell’art. 2944 cod. civ.

    il riconoscimento del debito da parte del debitore interrompe la prescrizione; la richiesta e l’ottenimento della rateizzazione valgono come riconoscimento del debito

  • art. 2945, comma 1, c.c.

    violazione e falsa applicazione degli artt. 2944 e 2945, comma 1, cod. civ.

    la interruzione della prescrizione produce gli effetti previsti dalla norma in ordine al nuovo decorso del termine

  • art. 3, commi 9 e 10, l. 335/1995

    violazione e falsa applicazione degli artt. 2944 e 2945, comma 1, cod. civ., 3, commi 9 e 10, l. 335/1995

    richiamati dal ricorrente nel quadro della disciplina della prescrizione dei crediti contributivi/affini, ma senza specifica autonoma ratio nella decisione

  • art. 28 l. 689/1981

    violazione e falsa applicazione degli artt. 2944 e 2945, comma 1, cod. civ., 3, commi 9 e 10, l. 335/1995 e 28 l. 689/1981

    richiamato nel motivo relativo alla prescrizione del credito, senza svolgimento autonomo nella motivazione

  • art. 99, comma 11, l. fall.

    violazione dell’art. 99, comma 11, l. fall.

    il tribunale che decide sull’opposizione allo stato passivo deve fornire adeguata motivazione del provvedimento

Massime di principio

  • L’eccezione di interruzione della prescrizione non è eccezione in senso stretto, ma eccezione in senso lato: il giudice può rilevarne i presupposti anche d’ufficio, purché sulla base di elementi ritualmente acquisiti.
  • Il giudice, nel verificare la fondatezza della pretesa e delle controeccezioni, non incorre in ultrapetizione se accerta la mancanza degli elementi costitutivi o impeditivi della domanda dedotta in giudizio.
  • Quando l’atto invocato non rientra tra quelli tipizzati ex lege come interruttivi, la sua idoneità a interrompere la prescrizione costituisce un accertamento di fatto rimesso al giudice di merito e sindacabile in cassazione solo per vizi logici o errori di diritto.
  • La richiesta e l’accoglimento di un’istanza di rateizzazione del debito integrano riconoscimento del debito e possono valere come fatto interruttivo della prescrizione; la produzione del solo provvedimento di accoglimento può essere sufficiente a rendere presumibile la presentazione della domanda.
  • Nel giudizio di opposizione allo stato passivo il tribunale deve motivare in modo adeguato su tutte le poste oggetto di contestazione; la mancanza di motivazione su una specifica partita di credito integra vizio del decreto.
  • Una volta maturata la prescrizione prima del preteso atto interruttivo, gli atti successivi restano irrilevanti ai fini del credito già estinto.

Come è indicizzato

MaterieAccertamento del passivoInadempimentoImpugnazioni
RamiFallimentare / Crisi d'impresaObbligazioniProcesso civile
IstitutiOnere della provaPrescrizioneGiudicato

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