Cassazione Civile, Ordinanza n. 25900/2025 del 22/09/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (creditori)
La controversia
La controversia nasce dall'acquisto, da parte del ricorrente, di un immobile ad uso commerciale sito in Taormina, già oggetto di una precedente transazione tra il venditore e i resistenti. Il Tribunale aveva dichiarato inefficace, nei confronti dei resistenti, l'atto di vendita dell'immobile per revocatoria ordinaria ex art. 2901 c.c., aveva condannato il venditore al pagamento di una somma in favore dei resistenti per inadempimento della transazione e aveva ordinato il rilascio dell'immobile da parte dei resistenti. La Corte d'appello ha confermato la decisione. In cassazione il ricorrente ha articolato tre motivi: (1) omesso esame di un fatto decisivo e violazione degli artt. 2901 e 2697 c.c. e degli artt. 112 e 115 c.p.c., sostenendo che la Corte d'appello non avrebbe valutato la situazione delle procedure esecutive pendenti in passato, dalle quali sarebbe emerso che il credito dei resistenti non avrebbe comunque trovato soddisfazione e che quindi mancava l'eventus damni; (2) violazione degli artt. 832, 2043, 2056, 1223, 1226 c.c. e 115 c.p.c. per avere negato il risarcimento del danno da occupazione sine titulo dell'immobile da parte dei resistenti nel periodo successivo alla diffida di rilascio e fino alla consegna, danno che il ricorrente assumeva anche presuntivamente quantificabile; (3) violazione degli artt. 1483 e segg. c.c. e 100 c.p.c. per non avere riconosciuto il diritto del ricorrente a essere manlevato dal venditore per il rischio di evizione derivante dall'esito vittorioso dell'azione revocatoria, domanda che egli riteneva dovesse essere esaminata e accolta come garanzia nei confronti del dante causa.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto inammissibile il primo motivo perché proposto in presenza di doppia conforme, perché introduceva una questione nuova non adeguatamente allegata e localizzata negli atti di merito e perché, sotto le vesti di omesso esame, omessa pronuncia e violazione di legge, mirava in realtà a una rivalutazione del fatto e della prova. Ha respinto il secondo motivo ritenendolo infondato: la Corte d'appello si era conformata al principio secondo cui, nel danno da occupazione senza titolo, il proprietario deve allegare e provare lo specifico pregiudizio patrimoniale subito, anche mediante presunzioni, ma sulla base di elementi indiziari tempestivamente allegati; nel caso concreto era mancata la specifica allegazione nel giudizio di primo grado. Ha dichiarato inammissibile il terzo motivo perché non colpiva tutte le autonome rationes decidendi della sentenza impugnata, in particolare l'affermazione secondo cui non vi era omessa pronuncia sulla garanzia per evizione e la domanda era comunque assorbita dal rigetto della domanda di esecuzione in forma specifica ex art. 2932 c.c. Il ricorrente è stato condannato alle spese e, ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002, è stato dato atto dei presupposti per il versamento dell'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
Richiamato come base della dichiarazione di inefficacia dell'atto di vendita nei confronti dei creditori che avevano esperito l'azione revocatoria.
La violazione è deducibile solo se il giudice attribuisce l'onere della prova alla parte sbagliata; non può essere usata per contestare la valutazione delle prove o sollecitare un riesame del fatto.
Il vizio di omessa pronuncia ricorre solo se il giudice omette del tutto di provvedere sulla domanda o eccezione; non basta il dissenso sulla motivazione o sulla valutazione del merito.
La violazione sussiste solo se il giudice fonda la decisione su prove non introdotte dalle parti o acquisite d'ufficio fuori dei poteri riconosciuti; non quando valuta diversamente le prove dedotte.
Richiamato per ribadire che la diversa forza persuasiva attribuita alle prove è attività di merito, non sindacabile come violazione dell'art. 115 c.p.c.
comma 1, n. 5; comma 1, n. 3; comma 4
Il ricorso per cassazione non può veicolare, sotto il n. 5, censure su questioni nuove o già coperte da doppia conforme; quando la sentenza d'appello conferma la decisione di primo grado per le stesse ragioni, il controllo ex n. 5 è precluso nei limiti indicati dalla norma.
In presenza di doppia conforme, il ricorso per cassazione è limitato ai motivi di cui all'art. 360, comma 1, nn. 1-4, con esclusione del vizio motivazionale nei termini dedotti dal ricorrente.
Il ricorrente deve indicare specificamente dove e quando la questione sia stata dedotta nei precedenti gradi; in difetto, la censura è inammissibile per novità e difetto di autosufficienza.
Norma processuale che ha regolato la trattazione del ricorso in camera di consiglio.
Richiamato nel motivo relativo al danno da occupazione senza titolo, come norma sul contenuto del diritto di proprietà.
Invocato quale base della pretesa risarcitoria per occupazione sine titulo.
Richiamato per la liquidazione del danno aquiliano mediante i criteri degli artt. 1223 e 1226 c.c.
Utilizzato come criterio di risarcibilità del danno emergente e del lucro cessante.
Invocato per la liquidazione equitativa del danno, ma solo dopo l'allegazione/prova del pregiudizio.
Richiamato dal ricorrente per sostenere una prova presuntiva del danno da occupazione senza titolo.
Richiamato in tema di garanzia per evizione; la Corte ha rilevato che, nel caso concreto, la domanda era assorbita dal rigetto della pretesa di esecuzione specifica del preliminare/contratto.
Invocato per sostenere l'interesse ad agire in garanzia; la Corte ha escluso la decisività della censura per mancata impugnazione di tutte le rationes decidendi.
Il rigetto della domanda di esecuzione in forma specifica ex art. 2932 c.c. ha reso non configurabile, secondo la Corte, l'evizione totale tutelabile con la garanzia invocata.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
Applicato per dare atto dell'obbligo dell'ulteriore contributo unificato in caso di rigetto del ricorso.
art. 1, comma 17, l. n. 228 del 2012
Norma che ha inserito il comma 1-quater nell'art. 13 del d.P.R. n. 115 del 2002.
Massime di principio
- In presenza di doppia conforme, il vizio di omesso esame del fatto decisivo non può essere utilizzato per ottenere una nuova valutazione di merito; il ricorso deve rispettare i limiti dell'art. 348-ter c.p.c. e i requisiti di specificità e autosufficienza.
- La deduzione di una questione non trattata nella sentenza impugnata è inammissibile se il ricorrente non indica in modo specifico in quale atto del giudizio di merito l'abbia sollevata, così da consentire il controllo ex actis.
- Il vizio di omessa pronuncia ricorre solo quando manchi del tutto un provvedimento, anche implicito, sulla domanda o eccezione; non coincide con l'erronea motivazione o con una diversa lettura del materiale probatorio.
- Nel danno da occupazione senza titolo di immobile, il proprietario deve allegare e provare lo specifico pregiudizio patrimoniale subito; la prova presuntiva è ammissibile, ma richiede la previa allegazione di elementi indiziari tempestivamente introdotti nel giudizio di merito.
- La liquidazione equitativa del danno non può supplire alla totale carenza di allegazione e prova del fatto costitutivo della pretesa risarcitoria.
- Quando la sentenza impugnata si fonda su più rationes decidendi autonome e sufficienti, il ricorso per cassazione deve censurarle tutte; la mancata impugnazione anche di una sola rende definitiva la relativa motivazione e impedisce la cassazione della decisione.
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