Cassazione Civile, Ordinanza n. 03840/2024 del 12/02/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (titolare servitù)
La controversia
La controversia nasce da un’azione proposta dal titolare di una servitù di passo per ottenere la rimozione di ostacoli frapposti all’esercizio del transito su un fondo altrui. I giudici di merito avevano accolto la domanda, ritenendo che la servitù non si fosse estinta per prescrizione: le modifiche dello stato dei luoghi non avevano reso impossibile l’esercizio del passaggio, ma ne avevano soltanto ristretto l’area utilizzabile; inoltre era stata accertata la presenza di ulteriori ostacoli materiali, quali rete metallica, tavole di legno e piante, contro cui era stata proposta l’azione. Il proprietario del fondo servente ha ricorso per cassazione con due motivi. Con il primo ha denunciato violazione degli artt. 1073 e 1074 c.c., nonché degli artt. 115 e 116 c.p.c. e omesso esame di un fatto decisivo, sostenendo che la Corte d’appello aveva aderito alla consulenza tecnica d’ufficio trascurando le osservazioni del consulente di parte. Con il secondo ha dedotto violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. e dell’art. 2697 c.c., oltre a omesso esame di un fatto decisivo, assumendo che alcune testimonianze avrebbero dimostrato l’impossibilità di esercitare la servitù sin dal 1982-1985, con conseguente estinzione per prescrizione.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che il primo motivo fosse inammissibile perché la dedotta violazione degli artt. 1073 e 1074 c.c. era solo enunciata e non sviluppata; perché la censura ex artt. 115 e 116 c.p.c. era in realtà volta a ottenere una rivalutazione del materiale istruttorio e della consulenza tecnica, operazione non consentita in cassazione; e perché la doglianza ex art. 360, n. 5, c.p.c. era comunque incompatibile con il doppio conforme e, per come formulata, mirava ancora a contestare la valutazione della CTU. Il secondo motivo è stato parimenti dichiarato inammissibile in quanto la sentenza d’appello confermava integralmente la decisione di primo grado, integrando una doppia conforme, con conseguente preclusione al sindacato sul vizio di omesso esame di fatti decisivi. In conseguenza dell’inammissibilità, il ricorrente è stato condannato alle spese del giudizio di legittimità e, poiché la decisione è stata conforme alla proposta del consigliere relatore in procedura ex art. 380-bis c.p.c., anche al pagamento delle somme previste dall’art. 96, commi 3 e 4, c.p.c., oltre all’ulteriore contributo unificato se dovuto.
Norme richiamate
richiamato come base dell’azione per la rimozione degli ostacoli al concreto esercizio della servitù
richiamato come norma posta a fondamento della tutela giudiziale del titolare della servitù
invocato dal ricorrente per sostenere l’estinzione della servitù per prescrizione
invocato dal ricorrente in relazione all’estinzione della servitù a seguito delle modifiche dello stato dei luoghi
la sua violazione è ammissibile solo se si deduce che il giudice abbia posto a base della decisione prove non dedotte, prove illegali o abbia attribuito efficacia di piena prova a elementi che richiedevano valutazione; non è utilizzabile per ottenere una nuova valutazione delle prove
non consente di censurare in cassazione la mera diversa valutazione del materiale istruttorio o della consulenza tecnica
primo comma, nn. 3, 4 e 5
i motivi formalmente proposti sotto tali voci sono stati ritenuti inammissibili perché diretti, in sostanza, a contestare il merito dell’accertamento di fatto
la presenza di doppia conforme preclude il motivo di ricorso ex art. 360, n. 5, c.p.c.
richiamato a fondamento della declaratoria di inammissibilità del ricorso
applicato perché la Corte ha deciso in conformità alla proposta di definizione del ricorso per inammissibilità o manifesta infondatezza
procedura camerale con proposta del relatore; la decisione conforme alla proposta consente l’applicazione dell’art. 96, commi 3 e 4, c.p.c.
richiamato dal ricorrente, ma la censura è stata ritenuta inidonea perché sostanzialmente volta a rivalutare il fatto
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002
fa sorgere l’obbligo di versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto/inammissibilità del ricorso
Massime di principio
- Nel giudizio di legittimità non è consentito trasformare le censure di violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. in un mezzo per ottenere una nuova valutazione delle prove o della consulenza tecnica: tali norme sono violate solo se il giudice utilizza prove non dedotte, prove illegali o attribuisce efficacia di prova legale a elementi liberamente apprezzabili.
- La doglianza di omesso esame di un fatto decisivo è inammissibile quando, sotto la veste formale del vizio motivazionale, tende in realtà a contestare la valutazione del merito compiuta dal giudice di appello.
- In presenza di doppia conforme tra primo e secondo grado, il ricorso per cassazione non può dedurre validamente il vizio di cui all’art. 360, n. 5, c.p.c. contro gli accertamenti di fatto confermati in appello.
- La censura che invochi la violazione di norme sostanziali deve essere specificamente sviluppata nel corpo del motivo: una mera enunciazione in rubrica non è sufficiente a renderla scrutinabile.
- Quando il ricorso è dichiarato inammissibile e la Corte decide conformemente alla proposta resa in sede camerale, può trovare applicazione la condanna aggravata ex art. 96, commi 3 e 4, c.p.c., oltre all’ulteriore contributo unificato se dovuto.
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