Cassazione Civile, Ordinanza n. 26130/2021 del 27/09/2021
Sintesi
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Favorevole al resistente (contribuente)
La controversia
La controversia nasce da un avviso di accertamento IRPEF per l'anno 2006 fondato su accertamento sintetico del reddito, con riferimento a indici di capacità contributiva consistiti, in particolare, nell'acquisto di un motociclo e di un immobile nel 2005 e in ulteriori spese sostenute nel periodo d'imposta. Il giudice tributario regionale ha accolto l'appello del contribuente ritenendo che questi avesse fornito prova contraria sufficiente, mediante documentazione bancaria attestante: la vendita, nell'anno precedente, di un immobile con ricavo di euro 126.000,00; un finanziamento acceso con banca per l'acquisto del motociclo; la disponibilità di mutui contratti in anni precedenti; l'utilizzo di scoperti di conto corrente; nonché risorse dei genitori con redditi capienti. L'Agenzia ricorre per cassazione deducendo violazione dell'art. 38 d.P.R. 600/1973 e degli artt. 2697, 2728 e 2729 c.c., sostenendo che il contribuente, pur avendo sostenuto spese e incrementi patrimoniali, non aveva dichiarato redditi e non aveva provato di avere nel medesimo periodo d'imposta redditi esenti o soggetti a ritenuta alla fonte; inoltre, secondo l'Ufficio, l'indebitamento tramite mutuo o scoperto bancario sarebbe esso stesso indice di capacità contributiva, mentre la somma ricavata dalla vendita dell'immobile non sarebbe stata dimostrata come effettivamente disponibile nell'anno di riferimento. La Corte rileva che la CTR ha correttamente valutato la prova contraria offerta dal contribuente e che non è censurabile in cassazione l'accertamento di fatto sulla disponibilità e persistenza di tali risorse finanziarie.
La decisione
La Corte di cassazione rigetta il ricorso dell'Agenzia delle entrate. Ritiene infondato il motivo unico, chiarendo che, in tema di accertamento sintetico ex art. 38 d.P.R. 600/1973, il contribuente può superare la presunzione legale di capacità contributiva non solo dimostrando l'utilizzo puntuale delle somme, ma anche producendo documenti idonei a provare la disponibilità di risorse finanziarie e la loro plausibile riferibilità alle spese contestate. La decisione di merito è stata considerata corretta nella parte in cui ha valorizzato la documentazione bancaria e la disponibilità, ritenuta in fatto, della somma derivante dalla vendita dell'immobile; è invece corretto ma non decisivo il richiamo della Corte al fatto che non occorreva un ulteriore accertamento bancario dell'Ufficio sulla destinazione delle somme. La soccombenza comporta la condanna dell'Agenzia al pagamento delle spese.
Norme richiamate
La presunzione di capacità contributiva derivante dagli indici di spesa e dagli incrementi patrimoniali può essere superata dal contribuente con prova contraria documentale idonea a dimostrare la disponibilità di risorse non reddituali o comunque la loro riferibilità alle spese contestate.
artt. 2697, 2728, 2729 c.c.
L'onere della prova della giustificazione delle spese e degli incrementi patrimoniali grava sul contribuente, quale soggetto che intende vincere la presunzione legale posta dall'accertamento sintetico.
artt. 2697, 2728, 2729 c.c.
Gli elementi-indice di capacità contributiva previsti dalla legge integrano una presunzione legale, che vincola il giudice di merito una volta accertata in fatto la disponibilità del bene o della spesa indice.
artt. 2697, 2728, 2729 c.c.
La Corte richiama il sistema delle presunzioni, ma chiarisce che, nell'accertamento sintetico, la disciplina applicabile è quella della presunzione legale ex art. 2728 c.c. e della prova contraria del contribuente.
Il ricorrente ha denunciato violazione di legge; la Corte però ha ritenuto infondato il motivo perché la CTR ha correttamente applicato i principi sull'onere probatorio e sulle presunzioni.
art. 38, comma 6, d.P.R. 600/1973
art. 38, comma 6, del d.P.R. n. 600 del 1973
La prova contraria può essere assolta anche mediante la produzione del contratto di mutuo, quale documento idoneo a dimostrare la provenienza non reddituale delle somme utilizzate per l'acquisto del bene.
Massime di principio
- In tema di accertamento sintetico dei redditi, gli indici di capacità contributiva previsti dalla legge operano come presunzione legale: una volta accertata in fatto la disponibilità del bene o della spesa indice, il giudice non può disconoscerne la portata presuntiva.
- Il contribuente può superare la presunzione legale offrendo prova contraria documentale idonea a dimostrare la disponibilità di risorse finanziarie non reddituali o la loro plausibile riferibilità alle spese contestate; non è sempre necessaria la prova del concreto impiego di ogni singola somma.
- Ai fini dell'art. 38 d.P.R. 600/1973, la prova contraria deve ancorare la disponibilità delle risorse a fatti oggettivi, sia sul piano quantitativo sia su quello temporale, così da renderne attendibile la riferibilità alle spese o al tenore di vita contestati.
- La produzione di documentazione bancaria, inclusi mutui e finanziamenti, può integrare prova contraria sufficiente quando consenta di ricostruire una concreta disponibilità finanziaria non riconducibile a redditi non dichiarati.
- L'accertamento in fatto compiuto dal giudice di merito sulla persistenza nella disponibilità del contribuente di somme derivanti da disinvestimenti o vendite patrimoniali è censurabile in cassazione solo nei limiti del vizio motivazionale e non può essere sostituito da una diversa lettura delle risultanze probatorie.
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