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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 32680/2023 del 27/07/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Ricorso per cassazione avverso la conferma della condanna emessa dal Tribunale di Foggia per illecita detenzione di sostanze stupefacenti (cocaina, hashish, marijuana) ai sensi dell'art. 81, comma 2 c.p. e dell'art. 73, commi 1 e 4 del d.P.R. 9 ottobre 1990 n.309, con richiesta di applicazione della disciplina più favorevole introdotta dal d.lgs. 10/10/2022 n.150 (art.1, comma 1, lett. a) e il nuovo art. 20‑bis c.p.) che avrebbe consentito la sostituzione della pena detentiva con una sanzione sostitutiva (pecuniaria). Il ricorrente deduceva che la nuova disciplina sarebbe più favorevole e avrebbe garantito maggiori benefici rispetto all'esecuzione carceraria.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Motivo: la sentenza impugnata è del 17/10/2022 mentre la disciplina invocata è entrata in vigore il 30/12/2022 (proroga disposta dal d.l. 31/10/2022 n.162). Al momento dell'entrata in vigore il procedimento era già pendente in Cassazione (ricorso depositato il 2/11/2022), pertanto si applica l'art.95 del d.lgs. n.150/2022: le norme più favorevoli del Capo III della legge n.689/1981 si applicano ai procedimenti pendenti in primo grado o in grado di appello, mentre per i procedimenti pendenti davanti alla Corte di cassazione il condannato (se la pena detentiva non supera quattro anni) può presentare istanza al giudice dell'esecuzione, dopo l'irrevocabilità della sentenza, entro 30 giorni. La Corte ha inoltre precisato che non è possibile trasmettere gli atti al giudice dell'esecuzione prima dell'irrevocabilità della sentenza. Conseguenze: ricorso inammissibile; condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 500 in favore della Cassa delle Ammende.

Norme richiamate

  • codice penale, art. 81, comma 2

    Richiamata in relazione alla responsabilità per più reati (concorso di reati) nella sentenza di merito che ha condannato il ricorrente.

  • D.P.R. 9 ottobre 1990, n.309, art. 73, commi 1 e 4

    Norme del testo unico sugli stupefacenti che disciplinano la detenzione illecita di sostanze e le relative sanzioni, sulla base delle quali il Tribunale ha originariamente condannato il ricorrente.

  • T.U. Stupefacenti, art. 73, comma 5

    Richiamato per la riqualificazione dei fatti operata in sede di merito.

  • d.lgs. 10/10/2022, n.150, art. 1, comma 1, lett. a)

    Ha introdotto disposizioni (tra cui l'art. 20‑bis c.p.) ritenute più favorevoli dal ricorrente e che attribuiscono al giudice la possibilità di sostituire la pena detentiva con sanzioni alternative.

  • codice penale, art. 20‑bis

    Norma nuova richiamata dal ricorrente che consente, in presenza di condizioni previste dalla legge, la sostituzione della pena detentiva con una sanzione sostitutiva (es. pecuniaria); la Corte ha ritenuto che la sua efficacia nel caso concreto sia regolata dalle norme transitorie e quindi non direttamente applicabile in Cassazione prima dell'irrevocabilità.

  • d.l. 31 ottobre 2022, n.162

    Provvedimento che ha prorogato la data di entrata in vigore della disciplina invocata al 30/12/2022.

  • d.lgs. n.150/2022, art. 95

    «Le norme previste dal Capo III della legge 24 novembre 1981, n.689, se piu' favorevoli, si applicano anche ai procedimenti penali pendenti in primo grado o in grado di appello al momento dell'entrata in vigore del presente decreto. Il condannato a pena detentiva non superiore a quattro anni, all'esito di un procedimento pendente innanzi la Corte di cassazione all'entrata in vigore del presente decreto, puo' presentare istanza di applicazione di una delle pene sostitutive di cui al Capo III della legge 24 novembre 1981, n.689, al giudice dell'esecuzione, ai sensi dell'articolo 666 del codice di procedura penale, entro trenta giorni dalla irrevocabilità della sentenza»

    Disposizione transitoria che stabilisce i limiti di applicabilità delle norme più favorevoli: si applicano ai procedimenti pendenti in primo grado o in grado di appello; per i procedimenti pendenti in Cassazione la possibilità di ottenere la pena sostitutiva è rimessa al giudice dell'esecuzione dopo l'irrevocabilità e nel termine previsto.

  • legge 24 novembre 1981, n.689, Capo III

    Riferimento alle pene sostitutive previste dal codice (sanzioni alternative alla detenzione) richiamate dalla disciplina transitoria.

  • codice di procedura penale, art. 666

    Indica la competenza e la procedura per la presentazione di istanze al giudice dell'esecuzione per l'applicazione di pene sostitutive.

  • Sez. U., n.45371 del 31/10/2001 (Bonaventura)

    Giurisprudenza richiamata per affermare che la trasmissione degli atti al giudice dell'esecuzione non può essere disposta dal Collegio prima dell'adozione di un atto giurisdizionale che determini l'irrevocabilità.

  • Sentenza Corte Costituzionale 13 giugno 2000, n.186

    Richiamata in relazione ai criteri per l'imposizione della somma alla Cassa delle Ammende e alla valutazione della buona fede o colpa nella proposizione del ricorso; la Corte ha ritenuto non sussistenti elementi di colpa e tuttavia ha comunque condannato il ricorrente alla somma per la novità della questione.

Massime di principio

  • L'applicabilità di una norma penale più favorevole dipende dalla data di entrata in vigore e dalle norme transitorie: l'entrata in vigore posteriore alla sentenza può limitare l'impiego della norma, soprattutto se il procedimento è già pendente in Cassazione.
  • Se la riforma entra in vigore quando il procedimento è pendente in Cassazione, la disciplina transitoria può escludere che la Corte di Cassazione applichi direttamente la nuova norma; il rimedio è l'istanza al giudice dell'esecuzione dopo l'irrevocabilità della sentenza (termine per la presentazione: 30 giorni).
  • Non è possibile per la Corte di Cassazione trasmettere gli atti al giudice dell'esecuzione prima che la sentenza sia irrevocabile: la competenza al giudice dell'esecuzione si radica con l'irrevocabilità.
  • Per beneficiare delle norme che prevedono conversione della pena detentiva in sanzioni alternative è necessario verificare i requisiti soggettivi e oggettivi indicati dalla norma transitoria (es. pena detentiva non superiore a quattro anni) e rispettare i termini procedurali (art. 666 c.p.p.).
  • Presentare ricorsi basati su norme che non sono ancora entrate in vigore o senza considerare le norme transitorie comporta il rischio di inammissibilità e di condanna per spese processuali e somme a favore della Cassa delle Ammende; valutare cautamente la fondatezza e la tempestività del rimedio da proporre.

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