Cassazione Penale, Sentenza n. 32665/2023 del 27/07/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
I ricorrenti impugnano la sentenza di conferma della Corte d'appello di Brescia che aveva confermato le condanne del GUP per reati in materia di stupefacenti (art.73 DPR 309/1990). Le censure principali vertono su: difetto o illogicità della motivazione in ordine alla mancata concessione delle attenuanti generiche e alla quantificazione della pena (Angoni, Madrit); errata qualificazione del fatto e mancata riqualificazione ai sensi dell'art.73, comma 5 (fattispecie di lieve entità) per incertezza sul dato ponderale e occasionalità (Dangaj); vizi relativi al mandato d'arresto europeo e principio di specialità attenuata non rispettato, con conseguente improcedibilità/irregolarità del procedimento (Bledar Pajana); contestazioni di fatto generiche e mancata prova dell'identificazione o della responsabilità (Pezaku). Alcuni ricorsi sono altresì lamentati come generici e privi di autosufficienza probatoria.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibili i ricorsi di Madrit Pajana e di Pezaku Astrit per genericità/aspecificità e mancata autosufficienza probatoria; ha rigettato i ricorsi di Angoni Elton, Dangaj Fatmir e Pajana Bledar ritenendo infondati i motivi dedotti. La sentenza di merito (conferma del GUP) è quindi sostanzialmente confermata: pene confermate come in sede di appello (tra gli altri: Angoni 4 anni di reclusione e €17.333,00 di multa; Dangaj 4 anni e €17.333,00; Bledar Pajana 2 anni e €2.000,00; Madrit Pajana 2 anni e €2.000,00; Pezaku 1 anno e €1.000,00, ove indicato). La Cassazione ha inoltre sospeso l'esecuzione della pena nei confronti di Madrit Pajana ai sensi dell'art.721 c.p.p. e degli artt.26 e 32 della L.69/2005 (mandato d'arresto europeo). Tutti i ricorrenti sono condannati al pagamento delle spese del procedimento di cassazione; per i ricorrenti i cui ricorsi sono stati dichiarati inammissibili è disposta la condanna al versamento di €3.000,00 ciascuno alla Cassa delle ammende.
Norme richiamate
D.P.R. 9 ottobre 1990, n.309 art.73
Norma base della contestazione (traffico/associazione in materia di stupefacenti). La Corte ha confermato la qualificazione dei fatti ai sensi dell'art.73 quando gli indici investigativi (quantitativi, confezionamento, intercettazioni, pedinamenti) denotano attività di spaccio/importazione non occasionale.
D.P.R. 9 ottobre 1990, n.309 art.73, comma 5
La disciplina della "lieve entità" richiede la valutazione congiunta di elementi relativi all'azione e all'oggetto materiale; la Corte ha ritenuto che le modalità dell'importazione e gli indici ponderali emersi dalle intercettazioni escludessero l'attenuante di cui al comma 5.
Codice penale, art.62-bis
Riferimento alle circostanze attenuanti generiche: la Corte richiede elementi positivi aggiuntivi oltre l'incensuratezza per concedere la diminuente, in linea con la giurisprudenza post-riforma.
Codice penale, art.133
Criteri di individualizzazione della pena: la discrezionalità del giudice di merito nella dosimetria è ampia se congruamente motivata; la Cassazione non sindaca tale valutazione se non viziata da motivazione manifestamente illogica.
Codice di procedura penale, art.606, comma 1, lett. b) ed e)
Norme che indicano i motivi di ricorso per cassazione (violazione di legge e carenza/illogicità della motivazione). La Corte ha ritenuto in molti casi le censure generiche o prive di confronto specifico con la motivazione di merito inammissibili o infondate.
Codice di procedura penale, art.581, comma 1, lett. d)
Richiamata come fondamento dell'inammissibilità per motivi generici e ripetizione di censure già svolte in appello senza critico confronto con le argomentazioni del giudice di secondo grado.
Codice di procedura penale, art.721
Predisposizione della sospensione dell'esecuzione della pena per persone consegnate con mandato d'arresto europeo; la Corte ha applicato l'art.721 per sospendere l'esecuzione nei confronti di Madrit Pajana in relazione agli artt.26 e 32 L.69/2005.
Legge 22 aprile 2005, n.69, artt.26 e 32
La consegna è sempre subordinata alla condizione che, per un fatto anteriore alla stessa e diverso da quello per il quale è stata concessa, la persona non venga sottoposta a un procedimento penale, né privata della libertà personale in esecuzione di una pena o di una misura di sicurezza, né altrimenti assoggettata ad altra misura privativa della libertà personale
Disciplinano il principio di specialità relativo al mandato d'arresto europeo; la Corte ne riconosce l'applicabilità ma osserva l'interpretazione "di specialità attenuata": è possibile procedere per reati anteriori e diversi purché non venga disposta né eseguita una misura restrittiva della libertà senza l'assenso dello Stato di esecuzione.
Decisione quadro 2002/584/GAI (UE)
il procedimento penale non dà luogo all'applicazione di una misura restrittiva della libertà personale
Prevede il criterio di "specialità attenuata": lo Stato di emissione può perseguire penalmente fatti anteriori e diversi se il procedimento non comporta privazione della libertà personale; la Corte nazionale ha applicato questa interpretazione richiamando la giurisprudenza della Corte di Giustizia.
Giurisprudenza CGUE, sentenza Leymann e Pustovarov (C-388/08)
Conferma che lo Stato di emissione può incriminare e condannare la persona consegnata per reati diversi anteriori, purché la persona non sia privata della libertà personale durante o a seguito del procedimento; principio richiamato per giustificare la prosecuzione del processo senza assenso quando non vi sia privazione della libertà.
Legge 26 luglio 1975, n.354 art.4-bis
Rilevata nella discussione sull'esecutività delle pene e sulla sospensione dell'esecuzione; la Corte ha ritenuto che la disciplina speciale del mandato d'arresto europeo (art.721 c.p.p. e L.69/2005) sia compatibile e prevalente rispetto a profili generali di esecuzione della pena.
Codice di procedura penale, art.656, comma 9
Riferito nel dibattito su esecuzione/sospensione della pena per i reati elencati nell'art.4-bis; la Corte ha ritenuto la rilevanza marginale rispetto al regime speciale del mandato d'arresto europeo e all'art.721 c.p.p.
Massime di principio
- L'incensuratezza da sola non basta per ottenere le attenuanti generiche: il giudice richiede elementi positivi ulteriori e motivazione logicamente congrua sulla loro sussistenza.
- La quantificazione della pena e la sua commisurazione sono poteri discrezionali del giudice di merito; la Cassazione interviene solo in presenza di motivazione manifesta illogica o violazione di legge.
- Per ottenere la riqualificazione in "lieve entità" (art.73, comma 5 DPR 309/1990) è necessario valutare congiuntamente modalità dell'azione e quantità/qualità della sostanza: anche l'assenza di un dato ponderale certo non esclude l'aggravamento quando altri elementi indichino attività di spaccio o importazione pianificata.
- I motivi di ricorso per cassazione devono essere autosufficienti: va allegata o trascritta la prova/documento richiamato; le doglianze generiche o la mera ripetizione di argomentazioni già respinte in appello sono inammissibili.
- In tema di mandato d'arresto europeo vige il principio di "specialità attenuata": lo Stato di emissione può perseguire reati anteriori e diversi purché non comportino privazione della libertà personale senza l'assenso dello Stato di esecuzione; in caso di dubbio può trovare applicazione la sospensione dell'esecuzione ai sensi dell'art.721 c.p.p.
- Le differenze di trattamento sanzionatorio tra coimputati possono essere giustificate da diversi effetti di continuazione con pregresse condanne; non costituiscono di per sé vizio se la motivazione di merito spiega il criterio adottato.
- Le valutazioni probatorie fondate su un quadro complessivo (intercettazioni, osservazioni, sequestro, confezionamento) sono ritenute affidabili se descritte logicamente; la Cassazione non riesamina i fatti in assenza di vizio di diritto.
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