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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 32665/2023 del 27/07/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

I ricorrenti impugnano la sentenza di conferma della Corte d'appello di Brescia che aveva confermato le condanne del GUP per reati in materia di stupefacenti (art.73 DPR 309/1990). Le censure principali vertono su: difetto o illogicità della motivazione in ordine alla mancata concessione delle attenuanti generiche e alla quantificazione della pena (Angoni, Madrit); errata qualificazione del fatto e mancata riqualificazione ai sensi dell'art.73, comma 5 (fattispecie di lieve entità) per incertezza sul dato ponderale e occasionalità (Dangaj); vizi relativi al mandato d'arresto europeo e principio di specialità attenuata non rispettato, con conseguente improcedibilità/irregolarità del procedimento (Bledar Pajana); contestazioni di fatto generiche e mancata prova dell'identificazione o della responsabilità (Pezaku). Alcuni ricorsi sono altresì lamentati come generici e privi di autosufficienza probatoria.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibili i ricorsi di Madrit Pajana e di Pezaku Astrit per genericità/aspecificità e mancata autosufficienza probatoria; ha rigettato i ricorsi di Angoni Elton, Dangaj Fatmir e Pajana Bledar ritenendo infondati i motivi dedotti. La sentenza di merito (conferma del GUP) è quindi sostanzialmente confermata: pene confermate come in sede di appello (tra gli altri: Angoni 4 anni di reclusione e €17.333,00 di multa; Dangaj 4 anni e €17.333,00; Bledar Pajana 2 anni e €2.000,00; Madrit Pajana 2 anni e €2.000,00; Pezaku 1 anno e €1.000,00, ove indicato). La Cassazione ha inoltre sospeso l'esecuzione della pena nei confronti di Madrit Pajana ai sensi dell'art.721 c.p.p. e degli artt.26 e 32 della L.69/2005 (mandato d'arresto europeo). Tutti i ricorrenti sono condannati al pagamento delle spese del procedimento di cassazione; per i ricorrenti i cui ricorsi sono stati dichiarati inammissibili è disposta la condanna al versamento di €3.000,00 ciascuno alla Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • D.P.R. 9 ottobre 1990, n.309 art.73

    Norma base della contestazione (traffico/associazione in materia di stupefacenti). La Corte ha confermato la qualificazione dei fatti ai sensi dell'art.73 quando gli indici investigativi (quantitativi, confezionamento, intercettazioni, pedinamenti) denotano attività di spaccio/importazione non occasionale.

  • D.P.R. 9 ottobre 1990, n.309 art.73, comma 5

    La disciplina della "lieve entità" richiede la valutazione congiunta di elementi relativi all'azione e all'oggetto materiale; la Corte ha ritenuto che le modalità dell'importazione e gli indici ponderali emersi dalle intercettazioni escludessero l'attenuante di cui al comma 5.

  • Codice penale, art.62-bis

    Riferimento alle circostanze attenuanti generiche: la Corte richiede elementi positivi aggiuntivi oltre l'incensuratezza per concedere la diminuente, in linea con la giurisprudenza post-riforma.

  • Codice penale, art.133

    Criteri di individualizzazione della pena: la discrezionalità del giudice di merito nella dosimetria è ampia se congruamente motivata; la Cassazione non sindaca tale valutazione se non viziata da motivazione manifestamente illogica.

  • Codice di procedura penale, art.606, comma 1, lett. b) ed e)

    Norme che indicano i motivi di ricorso per cassazione (violazione di legge e carenza/illogicità della motivazione). La Corte ha ritenuto in molti casi le censure generiche o prive di confronto specifico con la motivazione di merito inammissibili o infondate.

  • Codice di procedura penale, art.581, comma 1, lett. d)

    Richiamata come fondamento dell'inammissibilità per motivi generici e ripetizione di censure già svolte in appello senza critico confronto con le argomentazioni del giudice di secondo grado.

  • Codice di procedura penale, art.721

    Predisposizione della sospensione dell'esecuzione della pena per persone consegnate con mandato d'arresto europeo; la Corte ha applicato l'art.721 per sospendere l'esecuzione nei confronti di Madrit Pajana in relazione agli artt.26 e 32 L.69/2005.

  • Legge 22 aprile 2005, n.69, artt.26 e 32

    La consegna è sempre subordinata alla condizione che, per un fatto anteriore alla stessa e diverso da quello per il quale è stata concessa, la persona non venga sottoposta a un procedimento penale, né privata della libertà personale in esecuzione di una pena o di una misura di sicurezza, né altrimenti assoggettata ad altra misura privativa della libertà personale

    Disciplinano il principio di specialità relativo al mandato d'arresto europeo; la Corte ne riconosce l'applicabilità ma osserva l'interpretazione "di specialità attenuata": è possibile procedere per reati anteriori e diversi purché non venga disposta né eseguita una misura restrittiva della libertà senza l'assenso dello Stato di esecuzione.

  • Decisione quadro 2002/584/GAI (UE)

    il procedimento penale non dà luogo all'applicazione di una misura restrittiva della libertà personale

    Prevede il criterio di "specialità attenuata": lo Stato di emissione può perseguire penalmente fatti anteriori e diversi se il procedimento non comporta privazione della libertà personale; la Corte nazionale ha applicato questa interpretazione richiamando la giurisprudenza della Corte di Giustizia.

  • Giurisprudenza CGUE, sentenza Leymann e Pustovarov (C-388/08)

    Conferma che lo Stato di emissione può incriminare e condannare la persona consegnata per reati diversi anteriori, purché la persona non sia privata della libertà personale durante o a seguito del procedimento; principio richiamato per giustificare la prosecuzione del processo senza assenso quando non vi sia privazione della libertà.

  • Legge 26 luglio 1975, n.354 art.4-bis

    Rilevata nella discussione sull'esecutività delle pene e sulla sospensione dell'esecuzione; la Corte ha ritenuto che la disciplina speciale del mandato d'arresto europeo (art.721 c.p.p. e L.69/2005) sia compatibile e prevalente rispetto a profili generali di esecuzione della pena.

  • Codice di procedura penale, art.656, comma 9

    Riferito nel dibattito su esecuzione/sospensione della pena per i reati elencati nell'art.4-bis; la Corte ha ritenuto la rilevanza marginale rispetto al regime speciale del mandato d'arresto europeo e all'art.721 c.p.p.

Massime di principio

  • L'incensuratezza da sola non basta per ottenere le attenuanti generiche: il giudice richiede elementi positivi ulteriori e motivazione logicamente congrua sulla loro sussistenza.
  • La quantificazione della pena e la sua commisurazione sono poteri discrezionali del giudice di merito; la Cassazione interviene solo in presenza di motivazione manifesta illogica o violazione di legge.
  • Per ottenere la riqualificazione in "lieve entità" (art.73, comma 5 DPR 309/1990) è necessario valutare congiuntamente modalità dell'azione e quantità/qualità della sostanza: anche l'assenza di un dato ponderale certo non esclude l'aggravamento quando altri elementi indichino attività di spaccio o importazione pianificata.
  • I motivi di ricorso per cassazione devono essere autosufficienti: va allegata o trascritta la prova/documento richiamato; le doglianze generiche o la mera ripetizione di argomentazioni già respinte in appello sono inammissibili.
  • In tema di mandato d'arresto europeo vige il principio di "specialità attenuata": lo Stato di emissione può perseguire reati anteriori e diversi purché non comportino privazione della libertà personale senza l'assenso dello Stato di esecuzione; in caso di dubbio può trovare applicazione la sospensione dell'esecuzione ai sensi dell'art.721 c.p.p.
  • Le differenze di trattamento sanzionatorio tra coimputati possono essere giustificate da diversi effetti di continuazione con pregresse condanne; non costituiscono di per sé vizio se la motivazione di merito spiega il criterio adottato.
  • Le valutazioni probatorie fondate su un quadro complessivo (intercettazioni, osservazioni, sequestro, confezionamento) sono ritenute affidabili se descritte logicamente; la Cassazione non riesamina i fatti in assenza di vizio di diritto.

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