Salta al contenuto
Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 32654/2023 del 27/07/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il ricorrente impugna la sentenza di rinvio della Corte d'appello di Perugia, lamentando due vizi di diritto: 1) violazione degli artt. 62, n.4 e 133 c.p. e 125 c.p.p. in relazione alla determinazione del trattamento sanzionatorio, perché la diminuzione di pena riconosciuta per l'attenuante (da 8 a 6 mesi e multa da €1.400 a €1.000) sarebbe inferiore a un terzo e dunque erroneamente calcolata o non adeguatamente motivata; 2) violazione degli artt. 81 e 133 c.p., dell'art. 73 d.P.R. n.309/1990 e dell'art. 125 c.p.p., per presunta carenza di motivazione dell'aumento di pena di 3 mesi e €500 operato a titolo di continuazione (un reato satellite), contestando che non sarebbe stato distinto e motivato l'incremento come richiesto dalla giurisprudenza.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Sul primo motivo ha ritenuto legittima la valutazione discrezionale del giudice di merito: la diminuzione per l'attenuante, pur inferiore al massimo di legge (un terzo), è risultata prossima a tale misura e sufficientemente motivata con formule sintetiche conformi alla giurisprudenza di legittimità. Sul secondo motivo ha escluso l'errore: il richiamo alla Sez. U. Pizzone non era pertinente perché nel caso era presente un unico reato satellite e l'aumento di modesta entità non richiedeva una motivazione analitica; la Corte ha richiamato precedenti che consentono motivazioni sintetiche o l'omissione di motivazioni dettagliate per incrementi esigui. Conseguentemente il ricorso è stato respinto, il ricorrente condannato alle spese processuali e a una sanzione pecuniaria.

Norme richiamate

  • art. 62, n. 4 cod. pen.

    Riconosce l'attenuante applicata dal giudice di merito: la Corte ritiene legittimo che la diminuzione della pena sia operata in misura discrezionale e anche in misura inferiore al massimo di un terzo, purché la motivazione, anche sintetica, consenta di comprendere la valutazione compiuta.

  • art. 133 cod. pen.

    Fissa i criteri per la determinazione del "quantum" della pena; la Corte afferma che il giudice di merito può riferirsi a criteri generali e usare formule sintetiche (es. "si ritiene congruo") per adempiere all'obbligo motivazionale nella determinazione della diminuzione o aumento della pena.

  • art. 125 cod. proc. pen.

    Norma processuale relativa alla motivazione: la Corte ritiene che l'obbligo motivazionale sia soddisfatto anche per via sintetica quando le valutazioni sono di natura discrezionale e congrue rispetto ai criteri di cui all'art.133 c.p.

  • art. 81 cod. pen.

    Regola il cumulo e i limiti nell'applicazione della pena per più reati o in caso di continuazione; la Corte ha ritenuto che l'incremento per un solo reato satellite, se di esigua entità, non richiede motivazione analitica per ogni singolo aumento.

  • art. 73 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309

    Norma del testo unico sugli stupefacenti richiamata in relazione ai reati di cessione di droga: utilità nella qualificazione del reato ma non decisiva ai fini della censura sulla motivazione dell'aumento per continuazione.

  • art. 132 cod. pen.

    Norma che disciplina l'aumento per continuazione e i limiti all'operato del giudice: la Corte ricorda che il potere discrezionale del giudice ad effettuare incrementi non è abusivo quando gli aumenti sono di modesta entità e congruamente motivati, anche sinteticamente.

  • art. 616 cod. proc. pen.

    Norma relativa alla condanna alle spese in caso di ricorso manifestamente infondato; la Corte ha ritenuto assente colpa nella determinazione dell'inammissibilità e ha comunque condannato il ricorrente alle spese e a una sanzione pecuniaria ritenuta equa.

Massime di principio

  • La determinazione della misura della diminuzione della pena per un'attenuante è rimessa in larga parte alla discrezionalità del giudice di merito: è ammessa anche una riduzione inferiore al massimo (un terzo) purché motivata, e la motivazione può essere sintetica richiamando i criteri dell'art.133 c.p.
  • Per gli incrementi di pena in caso di continuazione, quando vi siano più reati satellite il giudice deve poter calcolare e motivare distintamente gli aumenti; tuttavia, se l'aumento riguarda un unico reato satellite e l'incremento è di esigua entità, non è necessario fornire una motivazione analitica per ogni componente.
  • I giudizi di legittimità accettano formule motivazionali sintetiche (es. "si ritiene congruo") quando risulta chiaro che il giudice ha valutato i criteri legali: l'assenza di motivazione dettagliata non costituisce automaticamente vizio di diritto se la discrezionalità è esercitata entro limiti ragionevoli.
  • Nel valutare se proporre ricorso in cassazione occorre dimostrare che vi sia stata una concreta violazione di legge o un vizio motivazionale non sanabile da formule sintetiche: censure meramente di opportunità sulla misura della pena difficilmente riescono in sede di legittimità.
  • Se si ritiene che l'aumento in continuazione sia stato sostanziale o che vi siano più reati satellite, la parte gravata dovrà contestare specificamente la discrepanza tra le pene applicate e i limiti di proporzione previsti dall'art.81 c.p., fornendo elementi per dimostrare la mancata motivazione distinta.

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.