Cassazione Penale, Sentenza n. 32654/2023 del 27/07/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente impugna la sentenza di rinvio della Corte d'appello di Perugia, lamentando due vizi di diritto: 1) violazione degli artt. 62, n.4 e 133 c.p. e 125 c.p.p. in relazione alla determinazione del trattamento sanzionatorio, perché la diminuzione di pena riconosciuta per l'attenuante (da 8 a 6 mesi e multa da €1.400 a €1.000) sarebbe inferiore a un terzo e dunque erroneamente calcolata o non adeguatamente motivata; 2) violazione degli artt. 81 e 133 c.p., dell'art. 73 d.P.R. n.309/1990 e dell'art. 125 c.p.p., per presunta carenza di motivazione dell'aumento di pena di 3 mesi e €500 operato a titolo di continuazione (un reato satellite), contestando che non sarebbe stato distinto e motivato l'incremento come richiesto dalla giurisprudenza.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Sul primo motivo ha ritenuto legittima la valutazione discrezionale del giudice di merito: la diminuzione per l'attenuante, pur inferiore al massimo di legge (un terzo), è risultata prossima a tale misura e sufficientemente motivata con formule sintetiche conformi alla giurisprudenza di legittimità. Sul secondo motivo ha escluso l'errore: il richiamo alla Sez. U. Pizzone non era pertinente perché nel caso era presente un unico reato satellite e l'aumento di modesta entità non richiedeva una motivazione analitica; la Corte ha richiamato precedenti che consentono motivazioni sintetiche o l'omissione di motivazioni dettagliate per incrementi esigui. Conseguentemente il ricorso è stato respinto, il ricorrente condannato alle spese processuali e a una sanzione pecuniaria.
Norme richiamate
art. 62, n. 4 cod. pen.
Riconosce l'attenuante applicata dal giudice di merito: la Corte ritiene legittimo che la diminuzione della pena sia operata in misura discrezionale e anche in misura inferiore al massimo di un terzo, purché la motivazione, anche sintetica, consenta di comprendere la valutazione compiuta.
art. 133 cod. pen.
Fissa i criteri per la determinazione del "quantum" della pena; la Corte afferma che il giudice di merito può riferirsi a criteri generali e usare formule sintetiche (es. "si ritiene congruo") per adempiere all'obbligo motivazionale nella determinazione della diminuzione o aumento della pena.
art. 125 cod. proc. pen.
Norma processuale relativa alla motivazione: la Corte ritiene che l'obbligo motivazionale sia soddisfatto anche per via sintetica quando le valutazioni sono di natura discrezionale e congrue rispetto ai criteri di cui all'art.133 c.p.
art. 81 cod. pen.
Regola il cumulo e i limiti nell'applicazione della pena per più reati o in caso di continuazione; la Corte ha ritenuto che l'incremento per un solo reato satellite, se di esigua entità, non richiede motivazione analitica per ogni singolo aumento.
art. 73 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309
Norma del testo unico sugli stupefacenti richiamata in relazione ai reati di cessione di droga: utilità nella qualificazione del reato ma non decisiva ai fini della censura sulla motivazione dell'aumento per continuazione.
art. 132 cod. pen.
Norma che disciplina l'aumento per continuazione e i limiti all'operato del giudice: la Corte ricorda che il potere discrezionale del giudice ad effettuare incrementi non è abusivo quando gli aumenti sono di modesta entità e congruamente motivati, anche sinteticamente.
art. 616 cod. proc. pen.
Norma relativa alla condanna alle spese in caso di ricorso manifestamente infondato; la Corte ha ritenuto assente colpa nella determinazione dell'inammissibilità e ha comunque condannato il ricorrente alle spese e a una sanzione pecuniaria ritenuta equa.
Massime di principio
- La determinazione della misura della diminuzione della pena per un'attenuante è rimessa in larga parte alla discrezionalità del giudice di merito: è ammessa anche una riduzione inferiore al massimo (un terzo) purché motivata, e la motivazione può essere sintetica richiamando i criteri dell'art.133 c.p.
- Per gli incrementi di pena in caso di continuazione, quando vi siano più reati satellite il giudice deve poter calcolare e motivare distintamente gli aumenti; tuttavia, se l'aumento riguarda un unico reato satellite e l'incremento è di esigua entità, non è necessario fornire una motivazione analitica per ogni componente.
- I giudizi di legittimità accettano formule motivazionali sintetiche (es. "si ritiene congruo") quando risulta chiaro che il giudice ha valutato i criteri legali: l'assenza di motivazione dettagliata non costituisce automaticamente vizio di diritto se la discrezionalità è esercitata entro limiti ragionevoli.
- Nel valutare se proporre ricorso in cassazione occorre dimostrare che vi sia stata una concreta violazione di legge o un vizio motivazionale non sanabile da formule sintetiche: censure meramente di opportunità sulla misura della pena difficilmente riescono in sede di legittimità.
- Se si ritiene che l'aumento in continuazione sia stato sostanziale o che vi siano più reati satellite, la parte gravata dovrà contestare specificamente la discrepanza tra le pene applicate e i limiti di proporzione previsti dall'art.81 c.p., fornendo elementi per dimostrare la mancata motivazione distinta.
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