Salta al contenuto
Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 32658/2023 del 27/07/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

La ricorrente impugna per cassazione la sentenza di condanna per reati di intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro (art. 603-bis c.p., capi A, B, C) e per tentato esercizio arbitrario con violenza (capo D, poi non procedibile). I motivi sono due: 1) vizio di motivazione e travisamento della prova in relazione alla sussistenza dello stato di bisogno e all'elemento dell'approfittamento previsto dall'art. 603-bis, contestando la valutazione delle testimonianze e la conclusione sullo sfruttamento; 2) errata applicazione dell'art. 603-bis comma 3 e delle norme retributive/contrattuali (CCNL agricoltura), contestando la ricostruzione della retribuzione effettiva, la rilevanza delle detrazioni per trasporto/alloggio e la qualificazione delle condizioni abitative e lavorative come degradanti/sfruttamento.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile e lo ha ritenuto manifestamente infondato. Ha confermato che le decisioni di merito (Tribunale e Corte d'Appello) sono congruamente motivate e hanno valutato il complesso probatorio nel suo insieme, rilevando indici di sfruttamento quali retribuzioni spesso inferiori al minimo sindacale e decurtate per spese imposte, lavoro senza contratto né busta paga per molte ore giornaliere anche di domenica, violazioni delle norme di igiene/sicurezza e condizioni abitative degradanti. La Corte richiama la giurisprudenza che distingue la mera condizione di irregolarità dalla situazione di sfruttamento e ritiene che, nel caso, gli elementi indiziari siano sufficienti. Ha inoltre condannato la ricorrente al pagamento delle spese e a una sanzione pecuniaria.

Norme richiamate

  • art. 603-bis cod. pen.

    La norma sullo sfruttamento del lavoro richiede, oltre alla condizione di bisogno, elementi di effettivo approfittamento e soggezione del lavoratore (retribuzioni decurtate, violazioni delle norme di sicurezza, condizioni lavorative e abitative degradanti). La Corte ha ritenuto that nel caso concreto tali indici erano presenti e adeguatamente motivati dai giudici di merito

  • art. 603-bis, comma 2 cod. pen.

    Richiamato in relazione all'elemento della violenza o minaccia: la Corte osserva che tale profilo non era contestato o non necessario per la condanna, posto che lo sfruttamento può emergere anche da altri indici (retributivi, organizzativi e abitativi)

  • art. 393 cod. pen.

    Riferito al tentato esercizio arbitrario con violenza sulle persone (capo D) che, in sede di appello, è stato dichiarato non procedibile per mancanza della condizione di procedibilità; la Cassazione non ha riformato tale statuizione

  • art. 616 cod. proc. pen.

    Richiamato in relazione alla valutazione sulla possibile assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità del ricorso; la Corte non ha rilevato errori tali da escludere la condanna per le spese e la sanzione pecuniaria

  • Contratti collettivi nazionali di lavoro (CCNL) del settore agricoltura

    I giudici di merito hanno confrontato le retribuzioni effettive con le tabelle salariali del CCNL: scostamenti limitati rispetto al minimo sindacale non impediscono automaticamente la qualificazione come sfruttamento se sussistono altri indici (decurtazioni imposte, condizioni abitative, violazioni sull'orario e assenza di tutele)

Massime di principio

  • La mera condizione di irregolarità o bisogno del lavoratore straniero non basta da sola a integrare il reato di sfruttamento: è necessario accertare indici specifici di approfittamento e soggezione (retribuzioni decurtate, violazione delle norme di sicurezza, orari e durata e condizioni abitative degradanti).
  • La valutazione della sussistenza dello sfruttamento va fatta sul complesso probatorio e non per singoli elementi presi isolatamente; in cassazione non è ammissibile parcellizzare le prove senza confrontarsi con l'argomentazione complessiva dei giudici di merito.
  • Il confronto con il CCNL è rilevante ma non determinante: uno scostamento modesto dal minimo salariale non esclude automaticamente lo sfruttamento se vi sono altre condotte che dimostrano approfittamento (es. decurtazioni imposte, mancanza di contratti, lavoro continuativo senza tutele).
  • Per sostenere la non configurabilità del reato è opportuno produrre prove complete e coerenti che smentiscano i principali indici di sfruttamento (documentazione retributiva, contratti, condizioni abitative, testimonianze affidabili), ponendo particolare attenzione alle dichiarazioni concordanti dei lavoratori.
  • In sede di impugnazione è essenziale confrontare e confutare il quadro probatorio complessivo emerso nel merito; argomentazioni limitate a singoli rilievi fattuali hanno scarse probabilità di successo se i giudici hanno già motivato sistematicamente.

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.