Cassazione Penale, Sentenza n. 32664/2023 del 27/07/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Impugnazione per cassazione con unico motivo relativo a mancata motivazione della Corte territoriale in ordine all'invocata applicazione della circostanza attenuante della speciale tenuità (art. 62 n. 4 cod. pen.). Successivamente il difensore ha proposto motivo nuovo invocando l'applicazione dell'art. 624, comma 3, cod. pen., come modificato dal d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150, sostenendo che il reato di furto aggravato è oggi procedibile a querela della persona offesa e che, in mancanza di querela, l'azione penale è improcedibile.
La decisione
La Corte di Cassazione ha ritenuto che il ricorso non fosse manifestamente infondato e, valutando la novella legislativa sopravvenuta (d.lgs. n.150/2022), ha rilevato il difetto della condizione di procedibilità perché non risulta dai atti alcuna querela presentata dalla persona offesa (Enel). Per tale motivo ha pronunciato l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata, disponendo che l'azione penale non deve essere proseguita per difetto della prescritta condizione di procedibilità.
Norme richiamate
art. 624, comma 3, cod. pen.
Il delitto di furto aggravato, alla luce della riforma richiamata, è diventato procedibile a querela della persona offesa salvo le eccezioni previste; in assenza di querela la procedibilità viene meno.
d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150, art. 2, comma 1, lett. i)
art. 2, comma 1, lett. i) del d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150
La novella ha inciso sulla procedibilità del reato di furto aggravato rendendolo, in generale, procedibile a querela della persona offesa e determinando l'insorgere del difetto di procedibilità quando la querela non è stata presentata.
Riguarda la circostanza attenuante della speciale tenuità; il ricorrente lamentava la mancata valutazione motivata da parte della Corte territoriale, ma la Cassazione ha deciso il ricorso sulla questione procedurale sopravvenuta senza entrare nel merito di tale attenuante.
art. 625 cod. pen., nn. 2, 7 e 7-bis
art. 625, n. 2; n. 7; n. 7-bis, cod. pen.
Sono richiamate come fattispecie aggravanti/condizioni che, se presenti (o se il fatto riguarda cose esposte alla pubblica fede), potrebbero alterare la regola della procedibilità a querela e rendere il procedimento perseguibile d'ufficio.
Massime di principio
- Una modifica normativa che rende un reato procedibile a querela determina un 'difetto di procedibilità' se la querela non è stata presentata; tale difetto può determinare l'annullamento senza rinvio anche in Cassazione.
- Questioni di procedibilità sopravvenute possono essere rilevate dal giudice anche se sollevate tardivamente e prevalgono sulla valutazione del merito (es. attenuanti) quando impediscono lo svolgimento dell'azione penale.
- Prima di proseguire il giudizio per reati resi procedibili a querela, verificare sempre l'esistenza della querela della persona offesa o l'eventuale sussistenza delle eccezioni che consentono l'azione d'ufficio (es. incapace, ipotesi di cui all'art. 625 n.7 e 7-bis).
- La mancanza di motivazione rispetto a circostanze attenuanti va censurata nel merito, ma se esiste un vizio procedurale insuperabile (difetto di querela) il giudice deciderà prima sulla procedibilità.
- In casi di furto tramite allacci abusivi (es. energia elettrica), valutare sia l'aggravante (es. danno rilevante) sia la nuova disciplina sulla procedibilità per stabilire se l'azione penale possa essere effettivamente perseguita.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza penale
- Sentenza penale · 27 lug 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 32654/2023 del 27/07/2023
- Sentenza penale · 27 lug 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 32658/2023 del 27/07/2023
- Sentenza penale · 27 lug 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 32662/2023 del 27/07/2023
- Sentenza penale · 27 lug 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 32665/2023 del 27/07/2023
- Sentenza penale · 27 lug 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 32666/2023 del 27/07/2023
- Sentenza penale · 27 lug 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 32667/2023 del 27/07/2023
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza penale →