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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 32662/2023 del 27/07/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

I ricorrenti hanno impugnato la sentenza della Corte d'Appello di Brescia che li aveva in parte assolti e in parte riconosciuti colpevoli per furti commessi in diverse chiese (periodo 2012-2015). Maffei ha denunciato inosservanza ed erronea applicazione di legge e manifesta illogicità della motivazione, contestando l'identificazione dalle videoriprese senza perizia antropometrica, la carenza di riscontri per la sua presenza nei luoghi dei furti e l'affidabilità del riconoscimento fotografico. Aponte Acosta ha dedotto (1) che il Tribunale avrebbe materialmente corretto l'intestazione della sentenza aggiungendo i capi B e C con notificazione tardiva e quindi lesione dei diritti di difesa; (2) errore nel calcolo della pena pecuniaria relativo all'aumento per continuazione (affermando che l'aumento sarebbe dovuto essere di euro 80,00 piuttosto che euro 100,00).

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato i ricorsi manifestamente inammissibili. Ha ritenuto che molte delle censure riproponessero questioni già discusse in appello e consistessero in una rinnovata valutazione del merito, non sindacabile in questa sede. Quanto a Maffei, la Corte ha ritenuto congrua e logica la motivazione della Corte d'Appello che ha valorizzato le videoriprese, i riconoscimenti da parte degli operanti e le dichiarazioni dei testimoni (presenza di un'autovettura riconducibile agli imputati, dichiarazioni di teste, riconoscimento di persone fermatesi presso un bar). Quanto ad Aponte Acosta, la Corte ha ritenuto infondata la doglianza sulla correzione materiale dell'intestazione (la correzione ex art.130 cod. proc. pen. era stata effettuata prima dell'inizio del secondo giudizio e i capi erano noti e già oggetto di difesa) e infondato il rilievo sul calcolo della multa, atteso che l'indicazione alternativa tra parentesi era un mero errore materiale e la quantificazione complessiva di euro 100,00 è stata considerata corretta. I ricorrenti sono stati condannati alle spese processuali e ciascuno al pagamento di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 110 cod. pen.

    Norma che disciplina la concorso di persone nel reato; richiamata per la contestazione delle condotte in concorso tra imputati

  • art. 624 cod. pen.

    Norma che definisce il reato di furto; utilizzata per la qualificazione delle condotte contestate

  • art. 625 nn. 2 e 7 cod. pen.

    Aggravanti del reato di furto (es. commesso in edifici adibiti a pubblico ufficio o mediante effrazione, e altre aggravanti specifiche); sono state applicate per la qualificazione delle fattispecie

  • art. 99 cod. pen.

    Norma sulla determinazione della pena per il concorso di reati (cumulatività/continuazione), rilevante nella determinazione della pena complessiva inflitta

  • art. 81, comma 2, cod. pen.

    Regola sull'aumento della pena pecuniaria per la continuazione; oggetto di censura circa il calcolo dell'aumento della multa

  • art. 130 cod. proc. pen.

    Consente la correzione di errori materiali nelle sentenze; la Corte ha ritenuto legittima la correzione dell'intestazione effettuata prima del secondo grado, escludendo pregiudizio difensivo

  • art. 173 disp. att. cod. proc. pen.

    Limita le deduzioni nel ricorso per cassazione ai motivi strettamente necessari per la decisione; richiamata per la motivazione del rigetto per inammissibilità

  • Corte Cost., sent. n. 186/2000

    Richiamata in relazione alla possibilità di imporre la condanna alla Cassa delle ammende e alla non automaticità dell'esonero

Massime di principio

  • Il ricorso per cassazione non è il luogo per rimettere in discussione la valutazione di merito delle prove: la Corte di legittimità verifica la correttezza della motivazione e l'applicazione del diritto, non rifà la valutazione fattuale se la motivazione è logica e congrua.
  • Il riconoscimento da videoriprese può essere ritenuto valido anche in assenza di perizia antropometrica quando ci sono elementi di riscontro (conoscenza diretta degli operanti, descrizione di tratti identificativi, compatibilità con foto segnaletiche) che rendono l'identificazione ragionevole.
  • Le doglianze che ripropongono gli stessi motivi già affrontati e respinti in appello sono in genere inammissibili se non affrontano criticamente le ragioni del giudice di merito.
  • La correzione di errori materiali nell'intestazione o in altri punti processuali (art.130 c.p.p.) è ammissibile e non configura pregiudizio difensivo se la correzione è effettuata prima del giudizio successivo e le parti erano comunque a conoscenza dei capi contestati.
  • Gli errori materiali o di calcolo nella motivazione che non incidono sulla sostanza della decisione possono essere qualificati come meri refusi e non determinare l'annullamento della decisione quando la quantificazione complessiva è coerente.
  • La condanna alle spese processuali e alle somme a favore della Cassa delle ammende può essere disposta anche in caso di inammissibilità del ricorso, salvo giustificati motivi di esonero.

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