Cassazione Penale, Ordinanza n. 28547/2026 del 28/07/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ricorre per cassazione contro la sentenza di appello che ha confermato la condanna a due anni di reclusione e 6.000 euro di multa per un fatto di cessione/spedizione di sostanza stupefacente. I motivi dedotti sono: 1) violazione degli artt. 420-ter, 178 e 179 c.p.p. per il rigetto della richiesta di rinvio dell'udienza per legittimo impedimento del nuovo difensore; 2) e 3) violazione di legge e vizio di motivazione sulla responsabilità, sostenendo di non essere stato uno "spedizioniere" della droga e di non conoscere il contenuto del pacco; 4) e 5) violazione di legge sulla configurabilità del reato, assumendo che la sostanza non fosse stata consegnata e che la condotta fosse rimasta a livello prodromico; 6) doglianze sul trattamento sanzionatorio e sul diniego delle circostanze attenuanti generiche.
La decisione
La Corte di cassazione dichiara il ricorso inammissibile. Quanto al rinvio per legittimo impedimento, osserva che il processo di appello si svolgeva con rito cartolare e che, non essendo prevista la comparizione personale delle parti né essendo stata richiesta trattazione orale, non trovavano applicazione le norme invocate sul legittimo impedimento. Le censure sulla responsabilità sono ritenute inammissibili perché attinenti alla valutazione della prova e alla ricostruzione del fatto, profili riservati al giudice di merito; la motivazione d'appello è ritenuta completa, logica e non manifestamente illogica, valorizzando le intercettazioni che dimostravano la consapevolezza del contenuto del pacco e l'organizzazione dell'invio di hashish destinato a un detenuto. È inoltre esclusa la qualificazione della condotta come mero tentativo, poiché il reato si consuma quando è perfezionato l'accordo in tutti i suoi elementi essenziali, anche se la cessione non sia poi materialmente avvenuta per il sequestro del pacco. Infine, il diniego delle attenuanti generiche è ritenuto legittimo per mancanza di elementi positivi e per la marcata capacità a delinquere desunta dalla commissione del fatto mentre l'imputato era da poco scarcerato e sottoposto agli arresti domiciliari. Conseguono le spese processuali e il versamento di 3.000 euro alla Cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 73, commi 4 e 6, d.P.R. 309/1990
La condotta contestata è stata inquadrata come accordo finalizzato alla cessione di hashish, ritenuto già consumato anche senza consegna materiale della sostanza.
Invocato dal ricorrente sul legittimo impedimento del difensore; la Corte ne esclude l'applicazione nel rito cartolare d'appello senza richiesta di trattazione orale.
Richiamato dal ricorrente per dedurre nullità; la Corte non accoglie la censura per l'inapplicabilità delle garanzie invocate nel caso concreto.
Richiamato dal ricorrente per dedurre nullità assoluta; la Corte esclude che la doglianza possa fondare l'annullamento nel giudizio svolto con rito cartolare.
Il diniego delle attenuanti generiche è ritenuto legittimo in assenza di elementi positivi, non essendo sufficiente il solo stato di incensuratezza.
In caso di inammissibilità del ricorso, la Corte pone a carico del ricorrente le spese processuali e il versamento alla Cassa delle ammende.
Massime di principio
- Nel giudizio di appello trattato con rito cartolare, la disciplina del legittimo impedimento del difensore non opera come nelle udienze con comparizione personale delle parti, se non sia stata chiesta la trattazione orale.
- Le censure che mirano a ottenere una diversa lettura delle intercettazioni e delle altre risultanze istruttorie sono inammissibili in cassazione quando la sentenza di merito presenti una motivazione completa, coerente e priva di manifesta illogicità.
- In materia di stupefacenti, il delitto può ritenersi consumato anche quando non vi sia stata la consegna materiale della droga, se risulta perfezionato l'accordo in tutti i suoi elementi essenziali finalizzato alla cessione.
- Ai fini delle attenuanti generiche, il giudice può negarle in base alla sola assenza di elementi positivi e alla valutazione negativa della personalità dell'imputato; il mero stato di incensuratezza non è di per sé sufficiente.
- La declaratoria di inammissibilità del ricorso comporta la condanna alle spese processuali e, salvo assenza di colpa, il pagamento di una somma alla Cassa delle ammende.
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