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Cassazione Civile, Ordinanza n. 25638/2026 del 21/09/2026

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (professionista)

La controversia

La società committente aveva stipulato il 23 febbraio 2011 un contratto per la fornitura e posa di un capannone prefabbricato destinato allo stoccaggio e alla lavorazione di molluschi, affidando a un architetto la progettazione architettonica e la direzione generale dei lavori. Dopo aver pagato 142.665 euro, IVA compresa, denunciò il 2 dicembre 2014 la presenza di macchie di umidità sul soffitto, attribuite alla condensa che impregnava la lana di vetro della copertura. In seguito a un accertamento tecnico preventivo, imputò i difetti anche al professionista, sostenendo che la stratigrafia della copertura fosse inadeguata alla destinazione dell'opera e chiedendo 61.455 euro oltre IVA, interessi e rivalutazione per i costi di ripristino, ai sensi dell'art. 1669 c.c. e/o per inadempimento contrattuale. Il Tribunale di Ferrara accolse la domanda per 54.000 euro oltre interessi, riconobbe il regresso del professionista verso l'impresa esecutrice nella misura del 70% e pose a carico dell'assicurazione la manleva per 16.200 euro. In appello, la Corte d'appello di Bologna, con sentenza depositata il 27 marzo 2024 e notificata il 14 ottobre 2024, accolse il quarto motivo dell'appello incidentale del professionista sulla compensatio lucri cum damno e ritenne che il danno fosse già coperto dal contributo FEAMP 2014-2020 di 114.163,48 euro, destinato anche alla nuova coibentazione della copertura; assorbì gli altri motivi. La società propose un unico motivo di ricorso per cassazione, ai sensi dell'art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c., denunciando la violazione dell'art. 115 c.p.c. per asserito travisamento del contenuto oggettivo del documento prodotto dal professionista, dal quale la Corte d'appello avrebbe tratto informazioni non presenti. Contestò, in particolare, che il contributo fosse stato destinato al rifacimento della copertura e sostenne che la documentazione da essa prodotta riferisse il finanziamento a macchinari e attrezzature.

La decisione

La Cassazione ha rigettato il ricorso, ritenendo infondato l'unico motivo. Ha chiarito che il travisamento della prova censurabile come violazione dell'art. 115 c.p.c. ricorre quando l'errore riguarda la ricognizione del contenuto oggettivo della prova e non la valutazione delle risultanze; nel caso concreto, la censura esprimeva invece dissenso dalla valutazione probatoria della Corte d'appello. Quest'ultima aveva fondato la decisione sulla documentazione relativa al contributo FEAMP 2014-2020, non specificamente contestata quanto al suo contenuto, e sull'accertamento peritale che il tetto era stato sostituito. La documentazione prodotta dalla società a sostegno della diversa destinazione riguardava un precedente finanziamento FEAMP 2000-2006. Inoltre, una volta accertati ricezione e impiego del contributo per la copertura, spettava alla società dimostrare che esso non fosse stato destinato a tale intervento o che fosse stato impiegato per un importo inferiore a quello risarcitorio; l'allegazione di tali circostanze è stata ritenuta tardiva. La Corte ha rilevato anche la mancata riproduzione, in violazione del principio di specificità, dei passaggi significativi dei documenti invocati. Ha condannato la ricorrente alle spese, liquidate in 6.500 euro oltre a 200 euro per esborsi, spese generali e accessori; ai sensi dell'art. 96, terzo comma, c.p.c., al pagamento di ulteriori 6.500 euro in favore del resistente e, ai sensi del quarto comma, a 3.000 euro in favore della Cassa delle ammende. Ha inoltre dato atto dei presupposti per il versamento dell'ulteriore contributo unificato, se dovuto.

Norme richiamate

  • art. 115 c.p.c.

    Il travisamento della prova, infatti, per essere censurabile in cassazione, ai sensi dell'art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c., per violazione dell'art. 115 c.p.c., postula che l'errore del giudice di merito cada non sulla valutazione della prova ("demonstrandum"), ma sulla ricognizione del contenuto oggettivo della medesima ("demonstratum"), con conseguente impossibilità logica di ricavare, dagli elementi acquisiti al giudizio, i contenuti informativi che da essi il giudice di merito ha ritenuto di poter trarre.

    La violazione è configurabile quando il giudice attribuisce alla prova un contenuto oggettivo che essa non contiene, rendendo logicamente impossibile ricavarne l'informazione utilizzata; non basta contestare la valutazione delle risultanze probatorie.

  • art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.

    Il travisamento della prova, infatti, per essere censurabile in cassazione, ai sensi dell'art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c., per violazione dell'art. 115 c.p.c., postula che l'errore del giudice di merito cada non sulla valutazione della prova ("demonstrandum"), ma sulla ricognizione del contenuto oggettivo della medesima ("demonstratum"), con conseguente impossibilità logica di ricavare, dagli elementi acquisiti al giudizio, i contenuti informativi che da essi il giudice di merito ha ritenuto di poter trarre.

    Il motivo di ricorso per cassazione relativo al travisamento della prova è ammissibile, in relazione a questa disposizione, quando si deduce un errore percettivo sul contenuto oggettivo della prova, non un dissenso sulla sua valutazione.

  • art. 395, n. 4, c.p.c.

    Le Sezioni Unite di questa Corte (Cass., Sez. U, Sentenza n. 5792 del 05/03/2024) hanno di recente chiarito che il travisamento del contenuto oggettivo della prova - che ricorre in caso di svista concernente il fatto probatorio in sé e non di verifica logica della riconducibilità dell'informazione probatoria al fatto probatorio - trova il suo istituzionale rimedio nell'impugnazione per revocazione per errore di fatto, laddove ricorrano i presupposti richiesti dall'art. 395, n. 4, c.p.c.

    La svista sul fatto probatorio in sé trova il rimedio istituzionale nella revocazione per errore di fatto, quando ricorrano i presupposti previsti dalla disposizione.

  • art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.

    Le Sezioni Unite di questa Corte (Cass., Sez. U, Sentenza n. 5792 del 05/03/2024) hanno di recente chiarito che il travisamento del contenuto oggettivo della prova - che ricorre in caso di svista concernente il fatto probatorio in sé e non di verifica logica della riconducibilità dell'informazione probatoria al fatto probatorio - trova il suo istituzionale rimedio nell'impugnazione per revocazione per errore di fatto, laddove ricorrano i presupposti richiesti dall'art. 395, n. 4, c.p.c., mentre - se il fatto probatorio ha costituito un punto controverso sul quale la sentenza ebbe a pronunciarsi e, cioè, se il travisamento rifletta la lettura del fatto probatorio prospettata da una delle parti - il vizio va fatto valere ai sensi dell'art. 360, n. 4, o n. 5, c.p.c., a seconda che si tratti di fatto processuale o, come nel caso di specie, sostanziale.

    Se il travisamento riguarda un fatto probatorio controverso e riflette la lettura della prova proposta da una parte, il vizio va dedotto in cassazione ai sensi del n. 4 o del n. 5, secondo che si tratti di fatto processuale o sostanziale.

  • art. 2055 c.c.

    Inoltre, rappresenta ormai un principio consolidato quello secondo cui la "compensatio lucri cum damno" è un'eccezione in senso lato, che non integra deduzione di un fatto estintivo, modificativo o impeditivo del diritto azionato, ma una mera difesa in ordine all'esatta entità globale del pregiudizio effettivamente patito dal danneggiato, ed è, come tale, rilevabile d'ufficio dal giudice il quale, per determinare l'esatta misura del danno risarcibile, può fare riferimento, per il principio dell'acquisizione della prova, a tutte le risultanze del giudizio (Cass., Sez. 6 - 3, Sentenza n. 20111 del 24/09/2014; Cass., Sez. 3, Ordinanza n. 24177 del 30/10/2020; Cass., Sez. 3, Sentenza n. 26757 del 24/11/2020; Cass., Sez. 1, Ordinanza n. 23588 del 28/07/2022).

    La compensatio lucri cum damno è una mera difesa sulla misura del danno, rilevabile d'ufficio sulla base di tutte le risultanze acquisite. L'art. 2055 c.c. è menzionato nella ricostruzione della decisione di primo grado, ma la Corte di cassazione non ne offre qui un'interpretazione.

  • art. 380-bis c.p.c.

    Considerato che la trattazione del ricorso è stata chiesta ai sensi dell'art. 380-bis c.p.c. a seguito di proposta di inammissibilità e/o manifesta infondatezza del consigliere all’uopo delegato, la Corte, avendo definito il giudizio in conformità della proposta, deve applicare l'art. 96, commi 3 e 4, c.p.c., come previsto dal citato art. 380-bis c.p.c.

    Quando, dopo la richiesta di decisione formulata in seguito alla proposta prevista dall'art. 380-bis, la Corte definisce il giudizio in conformità alla proposta, si applicano le conseguenze sanzionatorie previste dall'art. 96, commi 3 e 4, c.p.c.

  • art. 96, commi 3 e 4, c.p.c.

    La novità normativa introdotta dall'art. 3, comma 28, lett. g), d.lgs. 149/2022 contiene, nei casi di conformità tra proposta e decisione finale, una valutazione legale tipica, ad opera del legislatore, della sussistenza dei presupposti per la condanna ad una somma equitativamente determinata a favore della controparte (art. 96, terzo comma, c.p.c.) e di una ulteriore somma di denaro non inferiore ad euro 500,00 e non superiore ad euro 5.000,00 a favore della Cassa delle ammende (art. 96, quarto comma, c.p.c.).

    Nel procedimento ex art. 380-bis c.p.c., la definizione conforme alla proposta comporta, secondo la valutazione legale tipica richiamata dalla Corte, la condanna equitativa in favore della controparte e l'ulteriore somma in favore della Cassa delle ammende; nel caso concreto sono state liquidate rispettivamente 6.500 euro e 3.000 euro.

  • art. 13, commi 1-bis e 1-quater, d.P.R. 115/2002

    ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte della ricorrente dell'ulteriore importo pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso articolo 13, se dovuto.

    Il rigetto comporta l'attestazione dei presupposti per il versamento dell'ulteriore contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, se dovuto.

Massime di principio

  • Il travisamento della prova denunciabile in cassazione ai sensi dell'art. 115 c.p.c. ricorre quando l'errore del giudice riguarda la ricognizione del contenuto oggettivo della prova e determina l'impossibilità logica di ricavare da essa l'informazione utilizzata; la contestazione della valutazione o del peso attribuito alle risultanze probatorie esprime invece un dissenso non riconducibile a tale vizio.
  • La svista sul fatto probatorio in sé è deducibile con revocazione per errore di fatto, ricorrendone i presupposti; se il fatto probatorio era controverso e la decisione riflette la lettura della prova proposta da una parte, il vizio va dedotto in cassazione ai sensi dell'art. 360, n. 4 o n. 5, secondo che riguardi un fatto processuale o sostanziale.
  • La compensatio lucri cum damno è una mera difesa relativa alla misura globale del danno risarcibile, non un'eccezione in senso stretto: il giudice può rilevarla d'ufficio e considerare tutte le risultanze del giudizio in forza del principio di acquisizione della prova.
  • Quando risulta che un contributo ha finanziato l'intervento di ripristino per il quale si chiede il risarcimento, il danneggiato non può ottenere una duplicazione delle somme destinate a eliminare il medesimo pregiudizio. Se contesta la destinazione o l'entità dell'impiego del contributo, deve fornire la prova delle circostanze contrarie; le nuove allegazioni possono tuttavia risultare tardive.
  • Il ricorso per cassazione che deduce il travisamento della prova deve rispettare il principio di specificità, riproducendo i passaggi significativi dei documenti su cui la censura si fonda.

Come è indicizzato

MaterieResponsabilità professionaleImpugnazioni
RamiResponsabilità civileProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiCompensatio lucri cum damnoOnere della provaAbuso del diritto

Testo integrale

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