Cassazione Civile, Ordinanza n. 11444/2025 del 30/04/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (liquidatore)
La controversia
Un avvocato aveva presentato domanda di ammissione al passivo di una procedura di liquidazione del patrimonio per compensi professionali maturati in vari giudizi, chiedendo inizialmente l’ammissione per un importo maggiore e, in sede di osservazioni, il riconoscimento del privilegio ex art. 2751-bis, n. 2, c.c. Il tribunale aveva ammesso il credito al chirografo, e in reclamo aveva confermato tale esito ritenendo necessaria, nella domanda di insinuazione, l’espressa indicazione del titolo di prelazione. Con il ricorso per cassazione il creditore ha dedotto, da un lato, la violazione dell’art. 2751-bis, n. 2, c.c. e dell’art. 14-septies l. n. 3/2012, sostenendo che la documentazione allegata rendeva evidente la natura professionale e privilegiata del credito anche senza indicazione espressa della norma e che comunque non vi era stata richiesta di ammissione al chirografo; dall’altro, ha dedotto la violazione dell’art. 2741 c.c. per essere stato ammesso un credito privilegiato in via chirografaria. La liquidatrice ha resistito e ha proposto ricorso incidentale contro la compensazione delle spese, lamentando la violazione dell’art. 92 c.p.c. per difetto di adeguata motivazione sulla compensazione fondata sulla novità della questione.
La decisione
La Corte ha rigettato sia il ricorso principale sia il ricorso incidentale. Ha affermato che, anche nella procedura di liquidazione del patrimonio ex l. n. 3/2012, per ottenere il riconoscimento della prelazione non basta che dalla documentazione emerga la natura professionale del credito, ma occorre che nella domanda sia chiaramente richiesto il privilegio o comunque sia indicato il titolo di prelazione; in mancanza, il credito va ammesso al chirografo. Quanto al ricorso incidentale, lo ha dichiarato inammissibile perché il provvedimento impugnato aveva comunque esplicitato, sia pure sinteticamente, la ragione della compensazione delle spese, individuata nell’oggettiva controvertibilità/novità della questione. La Corte ha inoltre disposto il raddoppio del contributo unificato per entrambe le parti ricorrenti e ha regolato le spese del giudizio di legittimità con soccombenza prevalente del ricorrente principale.
Norme richiamate
Il privilegio del professionista non opera automaticamente in sede di insinuazione: la sua tutela presuppone una domanda che lo richieda chiaramente, poiché il titolo di prelazione deve essere dedotto nel ricorso o comunque desumibile in modo inequivoco.
La domanda di partecipazione allo stato passivo nella liquidazione del patrimonio richiede l’indicazione dell’eventuale titolo di prelazione; la disciplina è letta in modo sovrapponibile all’art. 93 l. fall., con conseguente necessità di una chiara richiesta del privilegio.
La par condicio creditorum non viene violata dall’ammissione al chirografo di un credito che non sia stato domandato come privilegiato nei modi richiesti dalla disciplina della procedura.
art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.
È il parametro di censura prospettato dai ricorrenti per denunciare violazioni di legge sostanziale e processuale.
art. 93, comma 3, n. 4, l. fall.
Costituisce il modello normativo richiamato in via analogica: per il riconoscimento del privilegio nello stato passivo fallimentare è necessaria l’indicazione del titolo di prelazione, pena la degradazione a chirografo.
art. 92, secondo comma, c.p.c.
La compensazione delle spese può essere sorretta dalla novità o oggettiva controvertibilità della questione; in cassazione non è sindacabile la valutazione di merito sulla gravità ed eccezionalità delle ragioni se la motivazione non è meramente apparente.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002
In caso di rigetto del ricorso, sussistono i presupposti per il raddoppio del contributo unificato a carico delle parti ricorrenti.
Massime di principio
- Nella domanda di ammissione al passivo di una procedura concorsuale o para-concorsuale, il creditore che intenda far valere un privilegio deve formulare una richiesta chiara del titolo di prelazione; non è sufficiente che la documentazione produca elementi dai quali il privilegio sia astrattamente desumibile.
- L’indicazione espressa della norma istitutiva del privilegio non è necessariamente richiesta, ma è indispensabile che la causa di prelazione sia dedotta in modo inequivoco, perché il giudice non può supplire a una domanda del tutto omessa o incerta.
- Se il titolo di prelazione non è chiesto o è indicato in modo incerto, il credito viene ammesso al chirografo anche quando la sua natura sostanziale sarebbe astrattamente privilegiata.
- Nelle procedure di sovraindebitamento, la disciplina dell’insinuazione al passivo è letta in modo sostanzialmente analogo a quella fallimentare quanto all’onere di indicare il titolo di prelazione.
- La compensazione delle spese per novità o oggettiva controvertibilità della questione è legittima anche se motivata sinteticamente, purché emerga la ragione della deroga alla soccombenza.
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