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Cassazione Civile, Ordinanza n. 04633/2023 del 14/02/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (contribuente)

La controversia

L'Agenzia delle Entrate aveva emesso tre avvisi di accertamento IVA per gli anni 2006, 2007 e 2008 nei confronti di una società in liquidazione, contestando l'emissione di fatture relative a operazioni asseritamente parzialmente inesistenti. La Commissione tributaria provinciale aveva accolto i ricorsi della contribuente e la Commissione tributaria regionale, riuniti gli appelli dell'Ufficio, li aveva rigettati ritenendo che si trattasse di un errore materiale non volontario: le prestazioni erano state effettivamente eseguite e la società aveva poi rettificato gli importi mediante note di credito nei termini di legge. In cassazione l'Agenzia deduceva, con il primo motivo, nullità della sentenza per omessa o apparente motivazione e violazione degli artt. 132 c.p.c. e 36 d.lgs. 546/1992, sostenendo che la CTR non avesse spiegato perché considerare interamente detraibile l'IVA recuperata nonostante il prezzo in fattura fosse superiore a quello concordato; con il secondo motivo denunciava violazione degli artt. 21, comma 7, e 26 d.P.R. 633/1972, assumendo che la disciplina delle note di variazione non fosse applicabile a operazioni inesistenti.

La decisione

La Corte ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto infondato il primo motivo perché la motivazione della CTR non era né mancante né meramente apparente, avendo chiarito le ragioni della qualificazione dell'errore come involontario e dell'illegittimità della ripresa fiscale. Ha dichiarato inammissibile il secondo motivo perché non si confrontava con la ratio decidendi della sentenza impugnata: la CTR aveva accertato in fatto che le prestazioni erano state effettivamente eseguite e che le fatture erano state rettificate per corrispettivi superiori a quelli contrattuali, quindi non si versava in ipotesi di operazioni inesistenti. Nessuna statuizione sulle spese per la mancata costituzione dell'intimata.

Norme richiamate

  • art. 330 c.p.c.

    Per il ricorso per cassazione contro sentenze delle commissioni tributarie regionali si applica la disciplina delle notificazioni al luogo prevista da questa norma, coordinata con il regime speciale del processo tributario.

  • art. 17, comma 2, d.lgs. n. 546/1992

    L'indicazione della residenza, della sede e dell'elezione di domicilio effettuate in primo grado conserva efficacia anche nei successivi gradi se la parte non si costituisce in appello o non modifica le indicazioni.

  • artt. 16 e 17 d.lgs. n. 546/1992

    Le notificazioni nel processo tributario si eseguono nel domicilio eletto o, in mancanza, nella residenza o sede dichiarata, con ultrattività di tali indicazioni nei successivi gradi.

  • art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.

    La censura di nullità per motivazione apparente è scrutinabile solo nei limiti del vizio processuale denunciato.

  • art. 132 c.p.c.

    La sentenza deve essere sorretta da motivazione esistente e percepibile; il suo difetto integra nullità solo se la motivazione è assente o meramente apparente.

  • art. 36 d.lgs. n. 546/1992

    La sentenza tributaria deve contenere una motivazione sufficiente a rendere percepibile il ragionamento decisorio.

  • art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.

    La censura di violazione di legge è inammissibile se non si confronta con la ratio decidendi della sentenza impugnata.

  • art. 21, comma 7, d.P.R. n. 633/1972

    La disciplina delle note di variazione è richiamabile solo in presenza di operazioni effettive e reali, non per operazioni inesistenti.

  • art. 26 d.P.R. n. 633/1972

    Le variazioni in diminuzione mediante note di credito presuppongono l'esistenza dell'operazione sottostante.

  • art. 111, comma 6, Cost.

    Il sindacato di legittimità sulla motivazione resta circoscritto al minimo costituzionale.

Massime di principio

  • La motivazione è apparente solo quando, pur essendo graficamente presente, non consente di comprendere il fondamento della decisione; non basta che la parte ritenga la motivazione insufficiente o non condivisibile.
  • In cassazione, dopo la riforma dell'art. 360, n. 5, c.p.c., non sono più deducibili vizi di mera insufficienza o contraddittorietà della motivazione, restando denunciabile solo la sua assenza, apparenza, perplessità o irriducibile contraddittorietà.
  • Un motivo di ricorso per violazione di legge è inammissibile se non si confronta con la reale ratio decidendi della sentenza impugnata e presuppone un accertamento di fatto diverso da quello compiuto dal giudice di merito.
  • Nel processo tributario, le indicazioni di domicilio, residenza o sede rese nel primo grado conservano efficacia nei successivi gradi in presenza delle condizioni previste dagli artt. 16 e 17 del d.lgs. 546/1992.
  • Le note di variazione IVA sono utilizzabili solo se l'operazione sottostante è effettiva e reale; se il giudice accerta che la prestazione è stata eseguita e che la rettifica riguarda solo il corrispettivo pattuito, non è configurabile il divieto relativo alle operazioni inesistenti.

Come è indicizzato

MaterieAccertamentoContenzioso tributarioImpugnazioni
RamiTributiProcesso civile
SottomaterieAppelloRicorso per cassazione
IstitutiOnere della prova

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